1° Contenuto riservato: La determinazione dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e limiti del sindacato di legittimità

DIRITTO DEL LAVORO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 3485 dell’11 febbraio 2025

È riservata al giudice del merito la determinazione tra il minimo ed il massimo della misura dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 sicché la decisione può essere censurata nel giudizio di legittimità solo per vizio di motivazione rilevante ex art. 132 cod. proc. civ., ossia in caso di motivazione mancante, apparente, contraddittoria o illogica (si rimanda fra le tante a Cass. n. 6618/2023 ed alle pronunce ivi richiamate).

La Corte di Cassazione ha anche precisato che non è richiesto che il giudice del merito motivi su ciascuno dei diversi parametri richiamati dall’art. 8 della legge n. 604/1966, al quale il citato art. 32 rinvia, perché

«l’incentrarsi della motivazione solo su uno degli elementi da considerare non significa attribuzione di irrilevanza agli altri, ma fa più semplicemente presumere che, nell’economia del giudizio di merito, la gravità del parametro considerato…. sia stata ritenuta prevalente ed assorbente rispetto ad ogni diverso aspetto» (così Cass. n. 10861/2020).

Avv. Mariangela Di Biase

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