DIRITTO TRIBUTARIO – FISCALE – DOGANALE
Corte di Cassazione – Sezione I – Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025
Massima: “La sospensione dei termini prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., in l. 24 aprile 2020, n. 27 si applica non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. (massima non ufficiale)
L’ordinanza in esame costituisce la prima pronuncia del giudice di legittimità sull’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID 19) che ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Secondo la Corte di cassazione occorre interpretare la normativa sopra citata
«nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Sulla medesima questione con ordinanza del 13 novembre 2024, n. 24103/2 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. non ancora definito.
Calogero Commandatore – Primo Referendario TAR Sicilia
Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.