PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Tribunale Torino – Sezione Prima Civile – Sentenza n. 5990 del 6 dicembre 2024
Con una recente pronuncia il Tribunale di Torino è intervenuto sull’obbligo di risposta del titolare del trattamento in relazione ad un’istanza di accesso dell’interessato ai propri dati personali presentata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR).
Nel caso di specie, l’istanza era stata presentata perché il ricorrente, in precedenza, era stato contattato diverse volte da un operatore di telemarketing della società resistente, che gli aveva proposto offerte di somministrazione energia per conto della resistente, palesando nella conversazione la conoscenza di dati personali del ricorrente stesso.
Con la suddetta istanza, egli ha chiesto se la società resistente avesse in corso un trattamento dei suoi dati personali, l’accesso ad essi e l’elenco dei destinatari ai quali erano stati comunicati.
A diversi mesi dall’inoltro dell’istanza, e dopo aver più volte tentato inutilmente di contattare telefonicamente la società resistente, egli non ha ricevuto alcun tipo di riscontro.
Con la sentenza n. 5990 del 6 dicembre 2024, il Tribunale ha accolto il ricorso, in quanto la parte resistente, rimasta contumace, non ha offerto alcuna prova di aver dato risposta all’istanza di accesso e ritenendo che la resistente avesse violato, nel caso di specie, le previsioni dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679.
Al riguardo, il Tribunale ha ricordato che l’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che:
“1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui”.
L’art. 12 dello stesso regolamento, a sua volta, prevede che:
“(…) 3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”.
Pertanto, la norma sancisce l’obbligo di rispondere all’istanza presentata dall’interessato a norma dell’art. 15 citato, entro e non oltre un mese dalla sua presentazione, salva la facoltà di chiedere una proroga.
Sul tema, è intervenuta di recente anche la Corte di Cassazione, per precisare, proprio valorizzando l’ultimo periodo del comma 5 appena riportato, che: “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati personali è il titolare del trattamento, destinatario dell’istanza di accesso, e non invece l’interessato, dovendo il primo sempre riscontrare l’istanza proposta, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l’ostensione” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9313 del 4 aprile 2023).
Avv. Marta Miccichè
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