DIRITTO FALLIMENTARE
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 3776 del 14 febbraio 2025
In tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria, qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all’art. 26 l.fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19939 del 10/08/2017).
Per converso, deve invece ritenersi che, in presenza di un provvedimento avente natura non decisoria (come pacificamente deve ritenersi, nel caso di specie, il provvedimento di autorizzazione alla stipula del contratto di vendita intervenuto in data 19.12.2018), il termine di impugnazione debba essere quello di cui all’art. 26, quarto comma, l. fall., e cioè il termine ultimo di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Avv. Mariangela Di Biase
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