1° Contenuto riservato: Distanze legali tra costruzioni e tutela dei diritti dei confinanti

MERCATI IMMOBILIARI

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 3983 del 17 febbraio 2025

In tema di rapporti di vicinato e di rispetto delle distanze legali, l’illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti tra privati (rapporti che possono anche discendere, come prospettato dall’attore nella fattispecie all’esame, dalla eventuale costituzione per usucapione di una servitù altius non tollendi, o inaedificandi, a tutela di un diritto di veduta che si assume acquisito), né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti.

Avv. Mariangela Di Biase

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