DIRITTO FAMIGLIA – SUCCESSIONI
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 3941 del 16 febbraio 2025
Il tutore deve rendere il conto non per il fatto in sé che il suo pupillo è incapace, ma perché da questa incapacità deriva che egli ne debba gestire il patrimonio e gli affari.
Allo stesso modo l’amministratore di sostegno deve rendere il conto non perché la misura sia più o meno incapacitante, ma in quanto il giudice tutelare, nel modellare la misura, gli abbia affidato dei compiti che lo richiedono.
Sotto questo profilo, infatti, il ruolo dell’amministratore non è diverso da quello del tutore, trattandosi di un munus che deve essere esercitato con correttezza e trasparenza nell’interesse della persona protetta; e se di questa persona si amministrano i beni ed il denaro se ne deve rendere conto.
Avv. Mariangela Di Biase
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