DIRITTO TRIBUTARIO – FISCALE – DOGANALE
Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32904 del 17 dicembre 2024
Massima: “Per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è, in astratto, nemmeno indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti”. (massima non ufficiale)
Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione riconferma l’orientamento prevalente in tema di motivazione della cartella di pagamento (Cass. civ., sez. VI-T, 11 ottobre 2018, n. 25343) per cui deve escludersi un particolare onere di motivazione di tale provvedimento qualora le ragioni della pretesa siano desumibili con un mero calcolo (Cass. civ., sez. trib., 22 ottobre 2014, n. 22402).
Si conferma, pertanto, il principio di diritto affermato dalle sezioni unite in tema di interessi, ma applicabile, stante l’eadem ratio, secondo cui
«Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo» (Cass. civ., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281)
Calogero Commandatore – Primo Referendario TAR Sicilia
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