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4 MARZO 2025
La Cassazione – con ordinanza del 12 febbraio 2025, n. 3609 – ritenuto legittimo il rifiuto del lavoratore in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo generale di sicurezza sul lavoro: pertanto, deve ritenersi illegittima la sanzione irrogata a tutti quei lavoratori che si sono rifiutati di svolgere la prestazione lavorativa.
Nel caso di specie il lavoratore, per evitare un potenziale rischio alla salute e alla sicurezza dei trasporti e all’incolumità dei terzi, si era rifiutato di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di “Agente solo”.
Al riguardo, la Suprema Corte – nel richiamare l’art. 2087 cod. civ. che recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” – ha affermato che la sanzione disciplinare addebitata dal datore di lavoro è illegittima perché al lavoratore non possono essere addebitate conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
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