MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 5115 del 27 febbraio 2025
Per quanto riguarda l’iva, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”: la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.
Fonte: Massima Redazionale
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