3° Contenuto riservato: La motivazione “per relationem”

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 6184 dell’8 marzo 2025

In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione “per relationem” ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.

Fonte: Massima Redazionale

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