MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 7041 del 17 marzo 2025
La mancata produzione delle ricevuta di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l’inesistenza della notificazione (cfr. in termini Cass. nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr. ex multis Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008).
Fonte: Massima Redazionale
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