MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 7201 del 18 marzo 2025
L’inerzia del creditore nell’escutere il debitore – anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato – non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell’esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte.
Fonte: Massima Redazionale
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