MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 7573 del 21 marzo 2025
Spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, il compito di delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione solo quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei.
Fonte: Massima Redazionale
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