MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 9332 del 9 aprile 2025
Il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese in favore dell’amministrazione straordinaria dopo l’apertura della procedura ha, pertanto, carattere prededucibile, pur in mancanza di subentro da parte del commissario nel contratto: e ciò in quanto, continuando il rapporto anche dopo l’apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento del contratto non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite di un contratto ad esecuzione periodica o continuata.
Fonte: Massima Redazionale
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