MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 10093 del 17 aprile 2025
L’art. 1362 cod. civ., nel prescrivere all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale, che resta prioritario per ricostruire l’effettiva volontà, e, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera del testo, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà e non vi sia divergenza con lo spirito della convenzione una diversa interpretazione non è ammissibile.
Fonte: Massima Redazionale
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