MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 10277 del 18 aprile 2025
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
Fonte: Massima Redazionale
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