MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10811 del 24 aprile 2025
Il principio di accessorietà della garanzia, se comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, non esclude, però, la possibilità della sua rinnovata vigenza allorché, dopo l’estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l’invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell’art. 67 L. Fall..
Fonte: Massima Redazionale
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