1° Contenuto riservato: La proporzionalità della sanzione disciplinare

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 12173 dell’8 maggio 2025

La proporzionalità della sanzione disciplinare è determinata dal giudice del merito, che è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, valutando ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. L, 17/10/2018, n. 26010; Cass. Sez. L, 22/06/2023, n. 17912), fatto salvo, per gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, il potere/dovere del giudice del merito di rimodulare la sanzione, riconosciuto ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ove ne ricorrano i presupposti (vedi, per tutte: Cass. Sez. L, 18/04/2023, n. 10236).

Fonte: Massima Redazionale

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