4° Contenuto riservato: Invalidi in aspettativa sindacale e fruizione del beneficio contributivo

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20 MAGGIO 2025

La Cassazione – con sentenza del 14 maggio 2025, n. 12973 – è intervenuta in merito alla questione di un lavoratore invalido sopra al 74%, collocato in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di una carica sindacale, che ha chiesto all’INPS il riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 (l’Istituto aveva negato il beneficio, ritenendo che il periodo di aspettativa, non caratterizzato da attività lavorativa effettiva e coperto da contribuzione figurativa, non potesse essere computato mentre la Corte d’Appello aveva accolto il ricorso del lavoratore, affermando l’equiparazione dell’aspettativa sindacale al lavoro effettivo, ex art. 31, legge n. 300/1970).

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha confermato la decisione del Giudice di merito, riconoscendo che la finalità del beneficio è quella di tutelare, anche sotto il profilo previdenziale, i lavoratori invalidi che proseguono l’attività, inclusa quella sindacale, durante la sospensione del rapporto di lavoro: in tal senso, “Il beneficio della maggiorazione contributiva, riconosciuto dall’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta, al ricorrere delle condizioni d’invalidità stabilite dalla norma, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per la durata dell’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300”.

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