MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 13211 del 19 maggio 2025
Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Fonte: Massima Redazionale
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