1° Contenuto riservato: Inapplicabilità del termine perentorio per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio nel procedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del TUE

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15435 del 10 giugno 2025

Il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del TUE e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del TUE, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione.

Infatti, l’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato TUE, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge.

Al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in 

Avv. Mariangela Di Biase

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