3° Contenuto riservato: Notificazione ex art. 143 del Codice di Procedura Civile


DIRITTO PROCESSUALE TELEMATICO

Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 12657 del 13 maggio 2025

Massima: “Poiché, in tema di notifiche, deve essere assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto, ove l’attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può eseguire la notificazione nelle forme dell’art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici”.

Riferimenti normativi: art. 143 c.p.c.

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dettato importanti principi in tema di validità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

La vicenda trae origine dalla notifica di un atto di citazione al destinatario, che aveva trasferito la propria residenza all’estero, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in quanto la notifica effettuata ex art. 142 c.p.c. in un diverso giudizio non era andata a buon fine.

La sentenza di accoglimento emessa dal Tribunale veniva, riformata dalla Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto nulla la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

I giudici di legittimità, investiti dell’impugnazione, l’hanno dichiarata infondata sulla scorta del consolidato orientamento a mente del quale

«il ricorso alle modalità di notificazione di cui all’art. 143 cod. proc. civ. è consentito quando sussista per il notificante l’oggettiva impossibilità di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario, malgrado l’esperimento delle indagini suggerite nel caso concreto dalla comune diligenza; non può escludersi l’ignoranza colpevole qualora risulti che nessuna indagine, oltre quella anagrafica conclusasi con esito negativo, è stata compiuta ovvero non risulti dalla stessa relata di notifica il compimento di siffatte indagini (Cassazione civile sez. trib., 25/10/2024, n. 27699Cassazione civile sez. III, 16/12/2021, n. 40467; Sez. 1, Sentenza n. 3358 del 28/03/1991)».

Ad avviso della Corte, infatti, per poter validamente ricorrere alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. non sono sufficienti le mere risultanze di una certificazione anagrafica, essendo necessaria la prova che siano state compiute effettive ricerche nel luogo di ultima residenza conosciuta, e ciò soprattutto nel caso in cui la notifica relativa al precedente giudizio non si sia perfezionata per erroneità dell’indirizzo del destinatario.

In considerazione delle suesposte argomentazioni, la Corte ha ritenuto che

«poiché, in tema di notifiche, deve essere assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto, ove l’attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può eseguire la notificazione nelle forme dell’art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici».

Avv. Elisa Brino

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