COMMENTO
di Stefano Setti | 19 GIUGNO 2025
La disciplina dell’IVA, fin dalla sua istituzione con il D.P.R. n. 633/1972, ruota attorno a tre principali presupposti oggettivi: cessioni di beni, prestazioni di servizi, importazioni e, successivamente, acquisti intracomunitari. La definizione di cessione di beni trova fondamento normativo nell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, che recepisce le disposizioni dell’art. 14 della Direttiva 2006/112/CE, mentre la prestazione di servizi, secondo l’art. 3 del medesimo Decreto, rappresenta ogni altra operazione non qualificabile come cessione di beni. Il contratto di transazione, disciplinato dall’art. 1965 c.c., costituisce lo strumento tipico per comporre liti attuali o potenziali tra le parti mediante reciproche concessioni. La sua rilevanza o meno ai fini IVA pone problematiche interpretative complesse, soprattutto in ordine alla configurabilità di una prestazione di servizi laddove l’accordo preveda obblighi di non fare, rinunce a pretese o ad azioni giudiziarie.
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