3° Contenuto riservato: Sanzioni amministrative e obblighi ex T.U.L.P.S.: la responsabilità per omessa registrazione delle operazioni relative al commercio di oggetti preziosi usati grava sul legale rappresentante

ASSICURAZIONI – RISARCIMENTO DANNI

Cassazione Civile – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 14825 del 3 giugno 2025

Massima: “In tema di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi previsti dall’art. 128 T.U.L.P.S., la responsabilità per omessa registrazione delle operazioni relative al commercio di oggetti preziosi usati grava sul titolare dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, anche qualora questi abbia affidato di fatto a terzi l’esercizio dell’attività. Non rileva, ai fini dell’esclusione della responsabilità, la semplice deduzione circa l’intervento di un diverso preposto, in difetto di prova specifica”.

Riferimenti normativi: artt. 3 e 6 l. 689/1981artt. 8 e 128 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)art. 2697 c.c.art. 115 c.p.c.

Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 4 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Tizia avverso la sentenza della Corte d’Appello di Rimini che, in parziale riforma del primo grado, aveva ridotto l’importo della sanzione amministrativa irrogata per violazioni dell’art. 128 T.U.L.P.S., ma confermato la responsabilità dell’amministratrice per le infrazioni anteriori al 9 aprile 2013.

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato, poiché la Corte ha ribadito che, in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza, il titolare resta personalmente responsabile del rispetto delle prescrizioni normative anche qualora si avvalga di incaricati o dipendenti. In particolare, l’inosservanza dell’obbligo di annotazione nel registro previsto dall’art. 128 T.U.L.P.S. costituisce una violazione ascrivibile al soggetto autorizzato, il quale ha l’obbligo di vigilare su quanto avviene nell’esercizio dell’attività e risponde delle violazioni commesse materialmente da altri soggetti operanti sotto la sua direzione. Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza anche penale di legittimità, esclude qualsiasi esonero da responsabilità in capo all’autorizzato, salvo eccezionali ipotesi espressamente previste dalla legge.

Richiamando propri precedenti (Cass., Sez. 3, n. 27558/2017; Cass., Sez. 1, n. 1460/1975), la Corte ha confermato che la responsabilità per la mancata tenuta del registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. grava sempre sul titolare della licenza, in virtù del carattere personale e intrasferibile dell’autorizzazione e della funzione pubblicistica sottesa al controllo della circolazione degli oggetti usati e preziosi.

La decisione si pone in continuità con l’orientamento consolidato in materia di responsabilità amministrativa per fatti commessi nell’ambito di attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza e valorizza il principio secondo cui la delega o l’affidamento a terzi non esonera il titolare dall’obbligo di vigilanza, né dalla responsabilità in caso di violazioni, salvo prova specifica dell’effettivo subentro di altro soggetto.

Avv. Roberta Giliberti

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