CIRCOLARE MONOGRAFICA: LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto “stagionale” è caratterizzato da una flessibilità che ben si presta a gestire i picchi di lavoro dei mesi estivi: le regole applicabili
DI EMANUELE MAESTRI, ELEONORA GALBIATI | 1 LUGLIO 2025
L’assunzione di lavoratori a termine per lo svolgimento di attività stagionali soggiace a disposizioni ad hoc che, in buona parte, derogano alla disciplina generale in materia di contratto a tempo determinato contenuta negli articoli da 19 a 29 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale contratto “stagionale” è caratterizzato da una flessibilità che ben si presta a gestire i picchi di lavoro che si verificano in particolare durante i mesi estivi: di seguito, quindi, il punto sulle regole applicabili.
SOMMARIO:
- Nozione e individuazione delle attività stagionali
- Forma del contratto e “causali”
- Durata massima per sommatoria di più contratti a termine
- Proroghe e rinnovi
- Limiti numerici
- Diritto di precedenza
- Contributo addizionale
- Conclusioni
Nozione e individuazione delle attività stagionali
Prima di esaminare le norme che, in vario modo, differenziano la disciplina del contratto a termine “stagionale” da quello “ordinario”, occorre individuare in quali casi è possibile parlare di “stagionalità”: a ciò provvede l’art. 21, co. 2 , 2° periodo, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale fa riferimento ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate:
- con decreto del Ministero del Lavoro, con la precisazione che, nelle more della sua adozione, continua a trovare applicazione il DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
- dai contratti collettivi. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo diversa previsione, per contratti collettivi si intendono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Per l’elenco delle attività stagionali di cui all’allegato al D.P.R. n. 1525/1963 per le quali è consentita l’apposizione del termine nei contratti di lavoro, si veda il box che segue.
1) Sgusciatura delle mandorle; 2) Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine; 3) Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.); 4) Raccolta e spremitura delle olive; 5) Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino); 6) Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso; 7) Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi; 8) Lavorazione del falasco; 9) Lavorazione del sommacco; 10) Maciullazione e stigliatura della canapa; 11) Allevamento bachi, cernita ammasso e stufatura dei bozzoli; 12) Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all’aperto del lino; 13) Taglio erbe palustri, diserbo canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica; 14) Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde; 15) Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco; 16) Taglio boschi, per personale addetto a: abbattimento piante per legname da opera; operazioni per preparare la legna da ardere; operazioni di carbonizzazione; relative operazioni di trasporto; 17) Diradamento, raccolta e trasporto barbabietole da zucchero; 18) Scorzatura del sughero; 19) Salatura e marinatura del pesce; 20) Pesca e lavorazione del tonno; 21) Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività); 22) Lavorazione delle carni suine; 23) Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino; 24) Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori; 25) Produzione di liquirizia; 26) Estrazione dell’olio dalle sanse e sua raffinazione; 27) Estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione; 28) Estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele; 29) Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo); 30) Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco; 31) Spiumatura della tiffa; 32) Sgranellatura del cotone; 33) Lavatura della paglia per cappelli; 34) Trattura della seta; 35) Estrazione del tannino; 36) Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua; 37) Cave di alta montagna; 38) Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali; 39) Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all’aperto; 40) Cernita e insaccamento delle castagne; 41) Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole; 42) Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi; 43) Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione; 44) Lavaggio e imballaggio della lana; 45) Fiere ed esposizioni; 46) Lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale); 47) Spalatura della neve; 48) Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi; 49) Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lettera e) dell’art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita; 50) Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive; 51) Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi; 52) Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati; 53) Attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci (con esenzione dal contributo addizionale dell’1,4%). |
L’art. 11 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro), fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 21, co. 2, 2° periodo, del D.Lgs. n. 81/2015, in materia di attività stagionali; ebbene essa si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali – oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963 – quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203), stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro (Nota 20 maggio 2016, n. 15) e dall’INL (Nota 10 marzo 2021, n. 213 ), il rinvio medio tempore al D.P.R. n. 1525/1963 avviene in sostituzione del previsto D.M. e non anche delle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi, i quali possono quindi integrare il quadro normativo.
Forma del contratto e “causali”
L’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, al co. 4, stabilisce che, con l’eccezione dei rapporti di durata non superiore a 12 giorni,l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Tale atto, nella generalità dei casi, deve contenere:
- in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze ex art. 19, co. 1, in base alle quali è stipulato (nei casi previsti dai contratti collettivi ex art. 51; in assenza di tali previsioni contrattuali, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; in sostituzione di altri lavoratori);
- in caso di proroga e rinnovo dello stesso rapporto, l’indicazione delle esigenze è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.
Invece, per espressa previsione normativa, per i contratti stagionali non vi è alcun obbligo di specificare una causale. Tuttavia, in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro (si veda la Circolare 30 luglio 2014, n. 18), poiché l’assunzione a termine per ragioni di stagionalità è esente dai limiti quantitativi e il datore, solo per le attività di cui al D.P.R. n. 1525/1963, non deve versare il contributo addizionale dell’1,40%, è opportuno, ai soli fini di “trasparenza”, che i datori continuino a far risultare nell’atto scritto la ragione della stipula del contratto a termine; esso deve inoltre fare esplicito riferimento al diritto di precedenza e indicare la data di scadenza.
Durata massima per sommatoria di più contratti a termine
L’art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, dispone che – salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali – la durata dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi; ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione per mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato. Se il limite dei 24 mesi viene superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.
Ebbene, nel caso di lavoro a termine per ragioni di stagionalità, non opera il tetto dei 24 mesi (o quello diverso di cui al contratto collettivo) con riguardo alla sommatoria di più periodi a termine: ne discende che è lecita l’assunzione a termine del medesimo soggetto (es. per la produzione del vino comune), per 2 mesi all’anno per 20 anni consecutivi, per un totale di 40 mesi complessivi.
Ai sensi dell’art. 19, co. 2, i contratti a termine conclusi per svolgere attività stagionali rappresentano (come visto sopra) un’eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dal contratto collettivo: quindi, eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono a determinare il limite di durata massima ex art. 19, co. 1 (24 o 12 mesi a seconda che ricorrano o meno le causali), che invece vige per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non a carattere stagionale (Min. Lav., Nota 20 maggio 2016, n. 15).
Proroghe e rinnovi
La disciplina in materia, contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, è illustrata nella tabella.
PROROGHE E RINNOVI: DISCIPLINA “ORDINARIA” E “STAGIONALE” A CONFRONTO | ||
Istituto | Contratti a termine “ordinari” | Contratti a termine “stagionali” |
Proroga | Il contratto può essere prorogato:liberamente nei primi 12 mesi, e poi solo specificando le causali, pena la sua trasformazione a tempo indeterminato;con il consenso del lavoratore, se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi;fino a 4 volte in 24 mesi: se il numero di proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5a proroga. | I contratti per attività stagionali possono essere prorogati anche in assenza delle causali.Stante la generica formulazione della norma, e l’assenza di deroghe esplicite, il limite delle 4 proroghe si applica anche ai lavoratori stagionali ed è richiesto il consenso del lavoratore. |
Rinnovo | Il contratto può essere rinnovato liberamente nei primi 12 mesi, e poi solo in presenza delle causali, pena la sua trasformazione a tempo indeterminato.Inoltre, se il lavoratore è riassunto a termine entro:10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi; ovvero20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi;il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. | I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati anche in assenza delle causali.Le disposizioni in materia di pause intermedie (o stop and go) non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali. |
Nota bene. Le condizioni (o causali) ex art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, sono: a) nei casi previsti dai contratti collettivi ex art. 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. |
Limiti numerici
Ai sensi dell’art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi:
- non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% di quelli a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, arrotondando il decimale all’unità superiore se esso è uguale o superiore a 0,5 (in caso di inizio attività in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a TI in forza al momento dell’assunzione);
- i datori fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare 1 contratto a tempo determinato.
Tuttavia, per espressa previsione del co. 2, lettera c), del medesimo art. 23, sono esenti dal limite di legge, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dai contratti collettivi, i contratti a termine conclusi (per quel che qui rileva) per lo svolgimento delle attività stagionali.
Diritto di precedenza
Il diritto di precedenza per gli assunti a termine per ragioni di stagionalità è regolamentato dall’art. 24, co. 3 e 4. Nel dettaglio, il lavoratore ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore per le medesime attività stagionali; il diritto in questione:
- deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’art. 19, co. 4 (ossia nell’atto con il quale viene apposto il termine al contratto);
- può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.
A quanto sopra, si aggiunge la previsione dell’art. 10 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, in base al quale, ferme restando le disposizioni più favorevoli della legislazione vigente, il lavoratore che ha:
- maturato un’anzianità di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore;
e - completato l’eventuale periodo di prova;
può chiedere (per iscritto al datore) che gli sia riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.
Il lavoratore che ha ricevuto risposta negativa può presentare una nuova richiesta dopo 6 mesi dalla precedente. Entro 1 mese dalla richiesta, il datore fornisce risposta scritta motivata; in caso di richiesta reiterata di analogo contenuto, le persone fisiche in qualità di datori o le imprese che occupano fino a 50 dipendenti possono rispondere in forma orale se la motivazione della risposta resta invariata rispetto alla precedente.
Contributo addizionale
Il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (dovuto per i rapporti subordinati non a tempo indeterminato) e l’aumento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione, non si applica ai contratti a termine:
- per svolgere le attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963 (art. 2, co. 29, Legge n. 92/2012);
- stipulati dal 1° gennaio 2020, per svolgere le attività stagionali definite dagli avvisi comuni e CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (INPS, Messaggio 7 febbraio 2025 n. 483; INPS, Circolare 4 agosto 2020, n. 91);
- dal 1° gennaio 2020, per svolgere, nel territorio della provincia di Bolzano, le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.
Conclusioni
In buona sostanza:
- ferme le disposizioni peculiari sopra illustrate, al contratto a termine per ragioni di stagionalità si applicano le regole “ordinarie” in materia di divieti, continuazione del rapporto, trattamento, formazione, computo dell’organico, impugnazione del contratto e così via;
- si tratta di un contratto sostanzialmente “snello”, che ben si presta – nel rispetto dei limiti previsti – a gestire le esigenze di flessibilità che si pongono soprattutto durante il periodo estivo, caratterizzato, in special modo in alcuni settori, da picchi di lavoro che rendono necessario l’impiego “temporaneo” di personale aggiuntivo.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, commi 28 e 29
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. da 19 a 29 e 51
- D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, art. 10
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 11
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