4° Contenuto riservato: Deduzioni e rimborsi spese per lavoratori autonomi e dipendenti: le novità del Decreto Fiscale 2025

L’OPINIONE: IMPOSIZIONE FISCALE

DI MASSIMO BRAGHIN | 30 GIUGNO 2025


L’articolo 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (Decreto Fiscale 2025) ha modificato la disciplina del trattamento fiscale delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per lavoratori dipendenti e autonomi. Secondo la novità, tali spese, se sostenute nel territorio nazionale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e di impresa (quindi sono deducibili) solo se sostenute attraverso metodi di pagamento tracciabili.

Con il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, in materia di Disposizioni urgenti in materia fiscale, è stata modificata la disciplina fiscale delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) con riferimento al calcolo del reddito da lavoro dipendente, del reddito da lavoro autonomo e del reddito d’impresa.

La norma ha modificato il TUIR laddove era intervenuto l’articolo 1 comma 81 della Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio per il 2025, introducendo alcune modifiche volte a circoscrivere l’obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratoridipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato. Pertanto, il medesimo obbligo non è stato esteso alle spese sostenute all’estero, le quali saranno deducibili anche se pagate con strumenti non tracciabili (ad esempio in contanti). Tale principio non vale per le spese di rappresentanza, che dovranno essere sostenute con mezzi tracciabili dappertutto, anche fuori dal territorio dello Stato.

La tracciabilità delle spese è garantita se il pagamento delle stesse viene effettuato tramite versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, il decreto ha modificato il relativo articolo 51, comma 5del TUIR. Ora la regola vuole che: affinché i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non rilevino ai fini della determinazione dell’imponibile IRPEF, l’obbligo di tracciabilità dei metodi di pagamento degli stessi si applica solo per quelle sostenute in Italia. Ne consegue che la detassazione dei rimborsi spese di cui sopra, sostenute dal lavoratore dipendente per trasferte fuori dal territorio dello Stato, non è condizionata all’obbligo di tracciabilità dei relativi pagamenti.

Lo stesso principio è stato fatto valere anche per i percipienti di reddito di lavoro autonomo, andando a modificare l’articolo 54 del TUIR. Nei confronti di tale categoria reddituale, il nuovo trattamento fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante automezzi pubblici non di linea ha inciso su più punti. In particolare, sono stati modificati anche gli articoli 54-ter , con riferimento al regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo in caso di mancato rimborso delle spese da parte del committente, e 54-septies , inerentemente alle disposizioni sulla deducibilità delle altre spese.

Anche per i redditi d’impresa le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nel territorio dello Stato sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili. A tal riguardo, è stata modificata la disciplina delle deducibilità ai fini IRES delle spese citate, ma ai sensi del rinvio effettuato dall’articolo 56 del TUIR, le stesse disposizioni valgono anche per i redditi d’impresa soggetti IRPEF. Attraverso le modifiche effettuate, oltre a voler limitare l’obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei dipendenti a quelle sostenute nel territorio dello Stato, è stato eliminato dal comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, in quanto tale comma è inserito nell’articolo 95, che riguarda esclusivamente la deducibilità delle spese per il lavoro dipendente.

Dal punto di vista sistemico, il decreto rappresenta un rafforzamento del principio di tracciabilità già presente in molte disposizioni fiscali e antielusive. Viene così ridotta l’area grigia legata ai rimborsi forfettari o alla documentazione cartacea, in favore di una rendicontazione più oggettiva e controllabile.

Allo stesso tempo, il mantenimento della facoltà di scelta sul metodo di pagamento delle suddette spese se sostenute fuori dai confini nazionali appare ragionevole, considerate le complicanze implicite al lavoro all’estero.

Sarà fondamentale rivedere le policy interne sui rimborsi spese e aggiornare le prassi contabili e amministrative. Un adeguamento che, se ben gestito, può ridurre i rischi di contenzioso e rafforzare la compliance fiscale delle strutture.

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