3° Contenuto riservato: La riduzione del presunto INAIL: come e quando presentarla

SCHEDA PRATICA

DI BARBARA GARBELLI | 2 LUGLIO 2025

Il premio presunto INAIL rappresenta una stima provvisoria delle retribuzioni su cui si calcola l’acconto del premio assicurativo annuale. Ogni datore di lavoro è tenuto a comunicarlo entro il 16 febbraio, prima dell’autoliquidazione. In presenza di elementi oggettivi che lasciano prevedere una diminuzione delle retribuzioni, è possibile richiedere una riduzione motivata di tale stima. La domanda, trasmessa online tramite il portale INAIL, consente di adeguare l’acconto alla reale previsione di rischio, evitando anticipazioni finanziarie non giustificate. Tuttavia, la riduzione è soggetta a valutazione da parte dell’INAIL e può comportare controlli e conseguenze sanzionatorie se risulterà incoerente con i dati consuntivi. Una corretta gestione del presunto ridotto, supportata da documentazione adeguata, è quindi fondamentale per garantire la conformità agli obblighi assicurativi e prevenire rilievi futuri.

Premessa: cosa si intende per premio presunto INAIL

Il “presunto INAIL” è un meccanismo di stima del premio assicurativo dovuto all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, applicabile nel periodo transitorio tra la fine dell’anno assicurativo precedente e il momento in cui si effettua la denuncia delle retribuzioni effettive (Modello 1031), ossia in sede di autoliquidazione annuale.

Ogni anno, entro il mese di febbraio, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’INAIL – anche tramite i propri intermediari – le retribuzioni presunte che costituiranno la base per il calcolo dei premi assicurativi da versare in acconto per l’anno corrente. Tali importi sono oggetto di conguaglio con le retribuzioni effettive dichiarate nell’anno successivo.

Proprio in questo contesto si inserisce la possibilità, per il datore, di richiedere una riduzione del presunto INAIL qualora si prevedano, con ragionevole certezza, retribuzioni inferiori rispetto a quelle dell’anno precedente. 

Finalità e utilità della riduzione del presunto

La riduzione del presunto consente alle aziende di evitare un esborso anticipato sproporzionato rispetto all’effettivo rischio assicurato e alla reale dinamica retributiva. In particolare, tale facoltà è utile quando:

  • si prevede una riduzione strutturale del personale (es. cessazione di appalti, ridimensionamenti);
  • è atteso un calo di attività con ripercussione sulle ore lavorate;
  • l’azienda ha già operato riduzioni organiche nel corso del secondo semestre dell’anno precedente, destinato a riflettersi nel nuovo anno assicurativo.

La finalità è quindi duplice: da un lato, ottimizzare la liquidità aziendale; dall’altro, prevenire inutili anticipazioni di premio che saranno successivamente oggetto di credito o compensazione. 

Riferimenti normativi e prassi INAIL

La disciplina trova fondamento nella normativa regolamentare dell’INAIL e, in particolare, nell’art. 28, comma 6, D.P.R. n. 1124/1965 e nella Circolare INAIL n. 51 del 28 dicembre 2000 e nelle annuali istruzioni operative diramate dall’Istituto in sede di autoliquidazione.

Il principio generale è che le retribuzioni presunte debbano essere calcolate in buona fede, tenendo conto dell’andamento prevedibile dell’attività nel nuovo anno. Tuttavia, il datore ha facoltà di presentare istanza motivata di riduzione del presunto, dimostrando che vi sono ragioni oggettive e documentabili a sostegno della stima inferiore. 

Quando presentare la richiesta

La richiesta di riduzione del presunto va presentata entro e non oltre il 16 febbraio di ciascun anno (termine previsto anche per il versamento dell’importo di autoliquidazione annuale). Si tratta di una scadenza perentoria, il cui mancato rispetto comporta l’impossibilità di beneficiare della riduzione e l’obbligo di versare i premi sulla base del presunto ordinario.

È importante che la richiesta sia trasmessa prima del calcolo e del pagamento dell’acconto, poiché l’eventuale riduzione incide direttamente sull’importo da versare in autoliquidazione. 

Modalità di presentazione della domanda

La riduzione va richiesta esclusivamente in modalità telematica, attraverso i servizi online disponibili nel portale INAIL (www.inail.it), accessibili con credenziali SPID, CNS o CIE dal profilo aziendale o per il tramite dell’intermediario abilitato (consulente del lavoro, commercialista, ecc.).

Il modulo va compilato indicando:

  • il codice ditta e il codice ditta INAIL interessato;
  • l’unità produttiva cui si riferisce la riduzione;
  • le retribuzioni presunte originarie;
  • le retribuzioni presunte ridotte;
  • la motivazione dettagliata a supporto della richiesta;
  • eventuali documenti giustificativi allegati (es. piani di ridimensionamento, contratti cessati, previsioni contabili).

Il sistema genera una ricevuta con numero di protocollo, che va conservata per eventuali controlli futuri. 

Criteri e limiti di accoglimento della richiesta

L’INAIL, in linea generale, non è tenuta ad accogliere automaticamente la richiesta di riduzione. Essa è oggetto di valutazione discrezionale, anche se nella prassi la maggior parte delle richieste formalmente corrette e coerenti con l’andamento aziendale vengono accolte.

Alcuni criteri guida:

  • la riduzione non può essere arbitraria, ma deve risultare proporzionata al mutato contesto;
  • è possibile chiedere anche una riduzione parziale, su specifiche voci di rischio o per singole posizioni assicurative territoriali;
  • l’Istituto può effettuare controlli successivi, in fase di confronto tra presunto ridotto ed effettivo dichiarato.

In caso di scostamento eccessivo (cioè differenza significativa tra quanto presunto in riduzione e quanto effettivamente dichiarato a fine anno), l’INAIL può disconoscere la buona fede e applicare sanzioni, oltre al recupero del premio non versato. 

Conseguenze operative e controlli

La riduzione, una volta accordata e registrata nel sistema, determina una rideterminazione dell’importo da versare in autoliquidazione entro il 16 febbraio, limitatamente alla quota acconto del nuovo anno.

È responsabilità del datore di lavoro:

  • versare l’importo corretto secondo la nuova base presunta;
  • riportare nel Modello 1031 (denuncia retributiva) le retribuzioni ridotte autorizzate;
  • conservare tutta la documentazione a supporto della richiesta per almeno 10 anni.

In sede di verifica ispettiva, l’INAIL o altri organi (es. INL, Guardia di Finanza) possono richiedere documentazione giustificativa dell’istanza, per verificare la coerenza e la correttezza dei dati comunicati. 

Riduzione del presunto e rapporto con l’autoliquidazione

È essenziale sottolineare che la riduzione del presunto non modifica l’obbligo di effettuare l’autoliquidazione completa, né quello di dichiarare correttamente le retribuzioni effettive a consuntivo.

A partire dal 2024, in base alle ultime istruzioni operative, la modulistica dell’autoliquidazione consente di inserire le retribuzioni presunte ridotte direttamente nel portale, con visualizzazione dell’impatto sulla rata.

Tale semplificazione non esonera dalla responsabilità dichiarativa, né dall’obbligo di garantire l’accuratezza della stima. 

Raccomandazioni operative per una corretta gestione

  • Monitorare costantemente l’organico e le variazioni previste nel primo semestre dell’anno;
  • Prevedere per tempo la riduzione, consultando la direzione amministrativa e i consulenti del lavoro;
  • Motivare adeguatamente la richiesta, evitando formule generiche o prive di supporto;
  • Verificare l’avvenuta registrazione della riduzione e il corretto calcolo del premio in acconto;
  • Evitare scostamenti eccessivi tra retribuzioni ridotte e quelle effettive, se non giustificati da eventi eccezionali (crisi, eventi straordinari);
  • Conservare documenti giustificativi, quali comunicazioni interne, budget previsionali, contratti disdetti, delibere, ecc.

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