COMMENTO
DI MARCO PEIROLO | 3 LUGLIO 2025
Con la Risposta all’interpello n. 163 del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni di cura domiciliare rese a favore di anziani da parte di una fondazione, se rogate tramite operatori socio-sanitari, sono imponibili IVA con aliquota ordinaria anche quando sono svolte a carico del SSN.
Oggetto dell’interpello
Una fondazione senza scopo di lucro, avente come finalità prevalente la promozione di interventi e prestazioni sanitarie, nonché iniziative nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, ha ottenuto l’accreditamento regionale per svolgere attività di cure domiciliari.
A seguito della partecipazione ad un bando indetto dall’Agenzia di Tutela della Salute (di seguito, ATS), la fondazione ha stipulato il contratto di scopo per prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per gli ultrasessantacinquenni.
La fondazione istante effettua sia interventi in solvenza, sia interventi a carico del SSN rivolti a ultrasessantacinquenni, che comprendono prestazioni mediche, infermieristiche, fisioterapiche e di assistenza psicologica erogate da soggetti sottoposti a vigilanza sanitaria e, in via minoritaria, prestazioni di cura della persona erogate da operatori socio-sanitari (OSS) non iscritti in alcun Albo.
I dubbi interpretativi riguardano il corretto trattamento IVA delle prestazioni in esame e, con specifico riguardo agli interventi in solvenza, la procedura di fatturazione ai solventi.
Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, nel recepire l’art. 132, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, dispone che sono esenti dall’IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, ovvero individuate con Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.
Secondo le indicazioni della prassi amministrativa, fruiscono dell’esenzione in esame le prestazioni effettuate nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie, anche se rese da società in qualsiasi forme organizzate (di persone, di capitali, ecc.), purché le predette prestazioni rientrino fra quelle previste dall’art. 99 del Testo unico approvato con R.D. n. 1265/1934.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, per l’applicazione dell’esenzione è richiesta la sussistenza, in capo al prestatore, dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto passivo che fornisce la prestazione.
Pertanto, solo le prestazioni mediche che sono attuate da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, oppure sono elencate nel D.M. 17 maggio 2002 sono esenti dall’IVA.
Nel predetto ambito soggettivo, di cui alla norma in esame, non è ricompresa la figura dell’operatore socio-sanitario, che continua ad essere identificato come un operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2 , della Legge n. 43/2006, che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori, peraltro, non è prevista l’iscrizione ad uno specifico Albo professionale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le prestazioni di cura rese dagli OSS non possono essere ricondotte all’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972, prevista per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Infatti, la fondazione istante non può essere qualificata come “ente avente finalità di assistenza sociale”, per cui le prestazioni rese per il tramite degli operatori socio-sanitari devono essere assoggettate ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria anche laddove, come nel caso di specie, la prestazione sia fatturata al paziente direttamente dalla fondazione.
In considerazione dei chiarimenti forniti, considerato che il trattamento IVA delle prestazioni sanitarie erogate dalla fondazione per il tramite degli operatori abilitati differisce da quelle rese per il tramite degli OSS, nell’ambito delle prestazioni a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, in sede di fatturazione all’ATS, è necessario effettuare una distinzione tra le diverse tipologie di prestazioni rese agli utenti.
Infine, per la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni rese presso il domicilio del paziente, nel presupposto che il prestatore sia da individuare nella Fondazione che rende il servizio per il tramite propri operatori sanitari e socio-sanitari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli operatori sanitari e socio-sanitari, possono rilasciare una mera quietanza al solo fine di documentare l’incasso del corrispettivo, con successiva emissione della fattura, da parte della fondazione, entro 12 giorni dal pagamento.
Riguardo, invece, ai corrispettivi percepiti dagli operatori, questi ultimi possono emettere una fattura mensile per documentare tutte le prestazioni rese nel mese, potendosi considerare la quietanza rilasciata al paziente quale “idonea documentazione funzionale al rilascio della fattura riepilogativa”, ex art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
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