3° Contenuto riservato: Congedo parentale: l’INPS illustra il nuovo contatore per i genitori

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 3 LUGLIO 2025

Il servizio telematico “Domande di maternità e paternità” è stato integrato con una nuova funzione denominata Consulta contatori congedo parentale, finalizzata a semplificare l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini e degli operatori del Contact Center multicanale.

Premessa

Con il Messaggio 30 giugno 2025, n. 2078, l’INPS porta a conoscenza dei genitori che utilizzano il congedo parentale che è a disposizione uno strumento che consente di pianificare correttamente la fruizione dei periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale.

La nuova funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” e consente ai cittadini di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

Congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità alternativo). Si tratta, in questo caso, del congedo di paternità alternativo. Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

L’obbligatorietà del congedo per le lavoratrici dipendenti è sancita dal Testo Unico sulla maternità e paternità (DLgs. 26 marzo 2001, n. 151 TU) che vieta ai datori di lavoro di adibire le donne al lavoro durante il periodo di congedo di maternità.

Il congedo di maternità spetta a:
– lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
– apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
– disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
– lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
– lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;
– lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
– lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
– lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57del TU.

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo di maternità o di paternità alternativo online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Come indicato sul portale dell’INPS il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • Informazioni: pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Manuali: pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • Acquisizione domanda: funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • Annullamento domande: funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande: funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

La domanda prevede la possibilità di allegare della documentazione utile alla definizione del procedimento come l’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali o l’attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. È comunque possibile allegare copia digitalizzata di documentazione da cui sia possibile ricavare gli elementi identificativi di provvedimenti o atti necessari per la definizione del procedimento.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  1. contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  2. enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Le  novità introdotte dall’INPS

L’INPS con il Messaggio in commento evidenzia che accedendo alla funzione del servizio “Domande di maternità e paternità”, ciascun genitore, per ogni figlio nato o adottato/affidato negli ultimi 12 anni, visualizza le seguenti informazioni relative alle proprie richieste di congedo parentale:

  • totale di congedo parentale;
  • totale di congedo parentale accolto con indennità;
  • totale di congedo parentale accolto senza indennità.

→ Cliccando sul pulsante “Dettaglio periodi“, ciascun genitore può inoltre consultare il dettaglio dei periodi richiesti suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.
→ Il dato “Totale” del contatore (con o senza indennità) considera solamente i periodi di congedo parentale “accolti” e non anche i periodi “in lavorazione”.
→ Tramite il pulsante “Mostra filtri” è possibile applicare dei filtri alla lista, mentre tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni” è possibile visualizzare le informazioni relative alla domanda trasmessa attraverso i canali telematici.

Se il genitore richiedente ha figli che abbiano compiuto 12 anni o minori adottati/affidati per i quali siano trascorsi più di 12 anni dall’ingresso in famiglia (o abbiano compiuto la maggiore età) la procedura non mostra alcun risultato, non sussistendo più il diritto al congedo parentale.

L’INPS afferma con il Messaggio in commento considerato che il congedo parentale è un diritto all’astensione dal lavoro per la cura dei figli fruibile nell’arco temporale di 12 anni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, il servizio di consultazione ha lo scopo di agevolare i genitori nel computo dei periodi di congedo parentale per i quali è stata presentata domanda, di indennità all’INPS.

La visualizzazione dei periodi di congedo richiesti all’Istituto, in termini di mesi, giorni e eventualmente ore, consente ai genitori di poter pianificare con maggiore consapevolezza la fruizione dei periodi di congedo ancora spettanti, nei consueti limiti individuali e di coppia previsti dall’articolo 32, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

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