COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 4 LUGLIO 2025
Anche per il 2025 si ripropone il rebus dei versamenti per i soci di SRL non trasparenti iscritti all’INPS commercio o artigianato e che prestano attività lavorativa a favore della società partecipata: il socio, non essendo un “soggetto ISA” per le proprie imposte, non ha titolo alla proroga, ma i suoi contributi dipendono dal reddito della società che, se soggetto ISA, gode del rinvio al 21 luglio. Non contribuisce a chiarire il quadro la recente circolare INPS n. 105/2025 , che addirittura ignora del tutto la proroga disposta dal D.L. n. 84/2025. Di seguito la disamina della problematica e le possibili soluzioni.
Premessa
Anche per la campagna dichiarativi 2025, si ripropone l’annosa questione che da anni affligge i soci lavoratori di SRL non trasparenti ed i loro consulenti: la corretta individuazione dei termini di versamento delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali eccedenti il minimale, emergenti dal quadro RR del modello Redditi. Quest’anno l’incertezza viene ulteriormente alimentata dalla recente circolare INPSn. 105/2025 che, nel definire le scadenze contributive, non solo ignora, come ogni anno, il caso qui in esame, ma addirittura dimentica completamente la proroga dei versamenti concessa ai soggetti ISA dal D.L. n. 84/2025 . Occorre quindi ricostruire il quadro normativo al fine di fornire una soluzione quanto più operativa e prudenziale possibile.
La base imponibile INPS del socio lavoratore di SRL non in regime di trasparenza
Per comprendere il nocciolo del problema, è fondamentale brevemente richiamare le regole di determinazione della base imponibile previdenziale dei soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, che prestano attività lavorativa a favore della SRL partecipata.
La recente Circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025 ha ribadito un principio ormai noto: per questi soggetti, la base imponibile previdenziale è costituita non solo dal loro eventuale reddito d’impresa personale e dai redditi di partecipazione in società trasparenti, ma anche dalla parte del reddito d’impresa della SRL corrispondente alla loro quota di partecipazione agli utili.
In pratica, ai fini del calcolo dei contributi INPS, il reddito della società “filtra” verso il socio lavoratore in modo del tutto analogo a un regime di trasparenza, anche se la società non ha optato per tale regime fiscale, e indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili. Sfuggono a questo meccanismo solo i soci che non prestano attività lavorativa a favore della SRL.
Questo meccanismo, evidentemente, fa sì che un eventuale adeguamento della società ai modelli ISA possa impattare direttamente sull’ammontare dei contributi dovuti dal socio lavoratore della SRL.
La proroga per i soggetti ISA e la “dimenticanza” dell’INPS
Il D.L. n. 84/2025 ha introdotto, anche per quest’anno, una proroga dei termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni dei Redditi, a favore dei “soggetti ISA”. Più precisamente, l’articolo 13 del decreto differisce i termini per i soggetti che:
- applicano i modelli ISA.
- pur presentando cause di esclusione, esercitano attività per le quali tali modelli sono stati approvati (inclusi quindi i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio). Resta escluso il solo caso di mancata applicazione ISA per superamento della soglia di ricavi.
- partecipano a società trasparenti, associazioni e imprese che rientrano nelle categorie precedenti.
Per tutti questi soggetti, il termine per il versamento delle imposte e dei contributi è slittato dal 30 giugno al 21 luglio 2025 senza maggiorazioni, e al 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%.
La circolare INPS n. 105/2025, invece, menziona unicamente le scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 luglio (con maggiorazione), omettendo qualsiasi riferimento alla proroga ISA.
Tuttavia, la “dimenticanza” dell’INPS non deve trarre in inganno né preoccupare. Infatti, a mente di quanto era inizialmente previsto dall’articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 241/1997, poi abrogato, ma il cui contenuto è stato integralmente riproposto nell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33:
“I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi“.
La proroga concessa per il versamento delle imposte, quindi, si estende automaticamente anche ai contributi INPS calcolati nel quadro RR del modello Redditi.
Se su questo punto non vi è alcun dubbio, diverso è il caso dei soci lavoratori di SRL, che effettivamente vengono “influenzati” dagli aspetti ISA solo per quanto riguarda i contributi previdenziali.
Quali sono i termini di versamento del socio lavoratore di SRL?
Quando si tenta di dare una risposta alla domanda afferente ai termini di versamento previsti per un socio lavoratore di SRL, ci si trova dinnanzi ad un paradosso.
Quest’anno la “proroga ISA”, esattamente come già accaduto in passato, viene normativamente concessa sotto il profilo reddituale e a favore di specifici soggetti.
Come già richiamato al paragrafo precedente, se la proroga spetta sotto il profilo delle imposte dirette, automaticamente si estende ai termini di versamento previsti per i contributi INPS.
Il caso del socio lavoratore di SRL non in regime di trasparenza, tuttavia, non trova collocazione in questo quadro, poiché, da un lato, certamente non rientra nei soggetti che beneficiano della proroga sotto il profilo reddituale (salvo che non sia contestualmente titolare di impresa o socio di società trasparente che rientra nella proroga); dall’altro lato, se la SRL partecipata gode della proroga, il socio può fondatamente trovarsi nelle condizioni di non disporre delle informazioni utili alla compilazione del quadro RR.
In pratica, limitandoci per semplicità alla prima scadenza, senza maggiorazione:
- per le proprie imposte, il socio non è un soggetto ISA e quindi avrebbe dovuto versare entro il 30 giugno;
- per i propri contributi (Quadro RR), se la SRL a favore della quale presta attività lavorativa è soggetto ISA, il versamento dovrebbe, a rigor di logica, beneficiare della proroga al 21 luglio.
Anche quest’anno, come si è detto, l’INPS ha completamente ignorato la questione, che già nei passati anni ha generato contestazioni da parte degli Uffici, con l’Agenzia delle Entrate che ha spesso sanzionato a titolo di tardivo versamento il pagamento delle imposte da parte di soci che avevano applicato la proroga ISA a tutto il proprio carico fiscale e contributivo.
Come agire per evitare contestazioni
In assenza di un chiarimento ufficiale che risolva la questione, l’approccio più prudente e consigliabile è quello di separare le scadenze:
- versamento IMPOSTE (IRPEF e addizionali, cedolare secca, ecc.) – Il socio lavoratore di SRL non trasparente, per le imposte personali, deve essere considerato un “non soggetto ISA”. La scadenza per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 (o prima rata) rimane fissata al 30 giugno 2025 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%);
- versamento CONTRIBUTI (Quadro RR) – Poiché la base imponibile contributiva dipende dal reddito di un soggetto ISA rientrante nel perimetro della norma (la SRL partecipata), il versamento dei contributi INPS può legittimamente beneficiare della proroga. La scadenza è quindi fissata al 21 luglio 2025 senza maggiorazione (o 20 agosto 2025 con lo 0,40%).
Questa soluzione, sebbene più complessa dal punto di vista operativo, è l’unica che dovrebbe consentire di rispettare la lettera della norma, mettendo il contribuente al riparo da future contestazioni per tardivo versamento. Chiaro è che laddove si voglia evitare qualsiasi tipo di problema, è anche possibile considerare l’ipotesi di trattare tutti i versamenti come dovuti da un soggetto “non ISA”, e quindi versare il tutto entro il 30 luglio 2025 con maggiorazione 0,4%.
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