2° Contenuto riservato: Novità in materia di IVA e importazione dei beni culturali all’interno dell’UE

COMMENTO

DI ETTORE SBANDI, FEDERICA DI GIUSEPPE | 4 LUGLIO 2025

Il Reg. UE 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ha definito le condizioni per l’introduzione e l’importazione di beni culturali, al fine di impedirne il commercio illecito e promuovere la salvaguardia del patrimonio culturale. In attuazione di tale regolamento, a partire dal 28 giugno 2025 è entrata dunque in funzione la piattaforma europea per l’importazione di beni culturali ICG1 “Import of cultural goods”, disponibile sul sistema unionale TRACES NT.
In tale contesto, la circolare n. 15/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti e istruzioni per i dovuti controlli doganali, illustrando i meccanismi di funzionamento delle implementazioni del portale TRACES, attraverso il quale passano ora le prenotifiche e le richieste di licenza.

Il trattamento IVA e la tutela dei beni culturali nel Reg. UE 2019/880

In virtù del loro valore economico e artistico, i beni culturali hanno una forte domanda sul mercato internazionale e presentano, ai fini fiscali, una serie innumerevole di questioni, spesso ancora irrisolte, che per le operazioni di importazione o esportazione si intrecciano con aspetti doganali, regolatori e di tutela, estremamente complessi.

Una recente novità, introdotta con il Decreto “Omnibus”, attiene oggi al trattamento IVA delle opere d’arte, da chiunque cedute o importate, ora con aliquota ridotta. Anche l’Italia, allineandosi ad altri Paesi come Francia e Germania, ha adottato un modello di favore per il comparto dell’arte, in linea con le disposizioni della Direttiva n. 2022/542 (e dell’allegato III della Direttiva 2006/112), portando al 5% l’aliquota dell’IVA sulle cessioni effettuate da gallerie e da mercanti d’arte, nonché per le importazioni e le cessioni effettuate da artisti.

L’IVA agevolata si applica a tutte le operazioni (tranne a quelle che applicano il regime del margine) e, in questo modo, l’Italia rilancia il proprio mercato domestico ed internazionale, procedendo con l’introduzione del n. 1 nonies in Tabella A, parte II-bis, Decreto “IVA” e la contestuale abrogazione del n. 127-septeciesTabella A, parte III, Decreto “IVA”, oltre alle modifiche al D.L. n. 41/1995 sul margine, che rimane come flusso IVA alternativo.

Ma se la questione IVA è, in qualche modo, semplice, perché interviene null’altro che sull’aliquota, la questione procedurale doganale è quella che, invece, presenta oggi importanti margini di novità, a causa dell’entrata in vigore del Reg. UE 2019/880 , rivolto a rafforzare la tutela dei beni d’arte dal commercio illecito, in particolare se provenienti da Paesi terzi interessati da conflitti armati o da situazioni di instabilità politica, contribuendo così alla tutela del patrimonio culturale mondiale e alla lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Su tali principi è improntato il citato Reg. UE 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali, così come il successivo Reg. di esecuzione (UE) 2021/1079.

Qui, è definito “bene culturale” qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica, seppure qui occorrerebbe una profonda riflessione sulla Nomenclatura Combinata di riferimento che, come noto, riconduce a manufatti d’arte tutti i beni del capitolo 97 NC, sfuggendo però alle relative definizioni un’infinità di oggetti d’arte, dalle installazioni, alle opere collettive, fino alle arti digitali o da performance.

A prevalere, però, nella nuova normativa è l’esigenza di definire misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali che era già presente all’interno della convenzione Unesco del 1970, dalla quale il Regolamento in esame prende le definizioni. Così, il Reg. UE 2019/880, in linea con quanto previsto dell’art. 5 della Convenzione Unesco del 1970, prevede che gli Stati membri adottino controlli uniformi nel momento in cui i beni culturali provenienti dai Paesi terzi vengono importati nel territorio doganale dell’Unione. Il Regolamento, infatti, non trova applicazione nei confronti dei beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione ma disciplina il trattamento doganale dei beni non unionali che entrano nel territorio doganale dell’Unione (mentre la protezione dei beni culturali considerati patrimonio nazionale degli Stati membri è contemplata in altre fonti normative, come il Reg. (CE) n. 116/2009 del Consiglio e la Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

• Trattamento IVA: 5% aliquota agevolata;
• trattamento daziario: esenzione, se il bene è ricondotto al capitolo 97, viceversa potrebbe avere il dazio proprio.

La licenza di importazione e la dichiarazione dell’importatore

Ai fini della protezione dei beni culturali, il Reg. UE 2019/880 distingue tre categorie:

  • i beni culturali elencati nella parte A dell’allegato, rimossi dal territorio del Paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Paese, per i quali è vietata l’introduzione in UE;
  • beni culturali elencati nella parte B dell’allegato, ossia i prodotti di scavi archeologici e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee, e gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici, incluse le icone liturgiche e le statue, tutti con oltre 250 anni di età, per i quali è richiesta una licenza di importazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro;
  • beni culturali elencati nella parte C dell’allegato, quali ad esempio collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico, oggetti di antichità, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi, libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse, tutti aventi oltre 200 anni, per i quali è prevista una dichiarazione dell’importatore, con cui deve essere attestata la legittimità dell’esportazione dal Paese terzo.

Le licenze di importazione, valide in tutta l’Unione, non sono considerate prova di legittima provenienza o proprietà dei beni culturali in questione. Infatti, la domanda volta al rilascio della licenza di importazione, presentata dal titolare dei beni (persona proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico, ai sensi dell’art. 5, punto 34 del Codice doganale dell’Unione, CDU) è accompagnata ora da qualsiasi documento giustificativo e informazione atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati lecitamente; costituiscono prove i certificati di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie.

La dichiarazione dell’importatore è anch’essa presentata dal titolare dei beni e comprende: a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni culturali sono stati esportati dal Paese in cui sono stati creati o scoperti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Paese al momento in cui essi sono stati portati fuori dal suo territorio; e b) un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione sono descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l’identificazione da parte delle autorità e consentire un’analisi dei rischi e controlli mirati.

Sia la licenza di importazione che la dichiarazione dell’importatore devono essere caricati nel sistema TRACES e allegati alla dichiarazione doganale.

Tuttavia, il regolamento prevede delle esenzioni dalla presentazione della suindicata documentazione, riguardante i beni culturali che siano stati reintrodotti ai sensi dell’art. 203 del CDU (ossia beni inizialmente esportati come merci unionali dal territorio doganale dell’Unione e vi siano successivamente reintrodotti entro tre anni e dichiarati per l’immissione in libera pratica), assunti in custodia da parte di un’autorità pubblica con l’intento di restituire tali beni culturali, quando la situazione lo consenta, o introdotti in ammissione temporanea secondo l’art. 250 CDU (ossia beni non unionali destinati alla riesportazione per determinati fini).

Beni culturali in importazione:
• vietati;
• ammessi con licenza;
• ammessi con dichiarazione di responsabilità.

I controlli doganali

Dal 28 giugno 2025, in attuazione del Reg. UE 2019/880, entrerà in funzione la piattaforma europea per l’importazione di beni culturali ICG “Import of cultural goods”, disponibile sul sistema unionale TRACES NT, con riferimento alle categorie di beni di cui alla parte B e C di cui all’Allegato del Regolamento.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 15/2025, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulle modalità applicative del suddetto Regolamento.

Viene precisato che, a livello nazionale, tutti gli Uffici delle Dogane sono abilitati alla gestione delle operazioni di importazione dei beni culturali di cui al Regolamento in oggetto.

Tuttavia, per quanto attiene il rilascio della licenza di importazione, il Ministero della Cultura (“MIC”) ha individuato quali “autorità competenti” unicamente gli Uffici esportazione oggetti d’arte e antichità di Venezia, Milano, Torino, Roma e Napoli presenti presso le rispettive Soprintendenze Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

In attesa del completamento della procedura che permetterà l’interoperabilità tra il sistema AIDA (sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e il sistema unionale TRACES NT, gli Ufficio doganali procedono, in fase di controllo e sulla base di specifici profili di rischio locale o in relazione ad analisi di rischio comunicate dall’Autorità Nazionale, alla verifica della correttezza dell’utilizzo dei codici documento indicati nei data element della dichiarazione doganale.

Fatti salvi i consueti controlli doganali, la circolare precisa che i beni soggetti a licenze di importazione rilasciata dal MIC devono, inoltre, essere sottoposti alle seguenti verifiche:

  • se i beni sono vincolati al regime di importazione, si procede all’accertamento della presenza della documentazione richiesta, della corrispondenza dei beni presentati con quelli descritti nella licenza di importazione e dell’indicazione dell’identificativo della licenza nella dichiarazione doganale;
  • se i beni culturali sono vincolati al regime di deposito doganale, si procede all’accertamento della corrispondenza del numero di classificazione tariffaria della TARIC, indicato nell’allegato al Regolamento, con quello indicato nella dichiarazione doganale.

Per quanto attiene ai beni oggetto di dichiarazioni dell’importatore (“Statement”), gli Uffici delle Dogane, fatti salvi tutti i consueti controlli di natura doganale, sono tenuti ad effettuare le seguenti verifiche, previste dall’art. 13 del Reg. UE 2021/1079:

  • se i beni sono vincolati al regime di importazione, gli Ufficio accertano che questi corrispondano a quelli descritti nella dichiarazione dell’importatore e che nella dichiarazione sia indicato l’identificativo dello Statement;
  • se i beni culturali sono vincolati al regime di deposito doganale, accertano la corrispondenza del numero di classificazione tariffaria della TARIC, indicato nell’allegato al Regolamento, con quello indicato nella dichiarazione doganale.

In tal senso, la circolare in esame fornisce istruzioni operative per i funzionari doganali, in vista dell’interoperabilità tra i sistemi AIDA e TRACES NT, alla quale si presume seguiranno nuove disposizioni, inquadrando un perimetro di azione che nasce dall’esigenza di contrastare il traffico illecito di beni culturali.

funzionari doganali per verificare la veridicitàautenticità e accuratezza delle licenze di importazione rilasciate dal MIC o delle dichiarazioni dell’importatore, effettueranno l’accesso alla piattaforma ICG e, in caso di dubbi o sospetti sulla classificazione o autenticità del bene o dubbi in merito alla licenza, alla dichiarazione o all’esenzione, gli Uffici delle Dogane, al fine di ottenere supporto nelle attività di controllo, potranno collaborare con gli Uffici Esportazione sopra menzionati, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Infine, nelle ipotesi in cui le autorità competenti ritengano necessario effettuare una verifica fisica dei beni culturali, propedeutica al rilascio della prevista licenza (art. 6, par. 3, Reg. UE 2021/1079), gli Uffici delle Dogane consentiranno l’accesso dei funzionari degli Uffici Esportazione presso i magazzini di temporanea custodia o altri locali posti sottoposti a vigilanza doganale in cui i beni siano custoditi provvisoriamente prima della presentazione della dichiarazione doganale. Tale ispezione avverrà sempre previo accordo tra la dogana competente e l’Ufficio esportazione interessato.

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