PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 4 LUGLIO 2025
La circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative sulle nuove regole fiscali relative alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai dipendenti. Le novità derivano dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025 con particolare attenzione alla disciplina transitoria e ai criteri di determinazione del fringe benefit.
Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E | ||
Fattispecie | Sintesi | Dettagli |
Premessa | Introduzione alle finalità della circolare e ai riferimenti normativi aggiornati (Legge di Bilancio 2025, D.L. n. 19/2025 ). | Chiarisce l’obiettivo di uniformare l’azione degli Uffici sulle nuove regole fiscali per i veicoli aziendali ad uso promiscuo. |
1 Tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori | Quadro normativo generale e regole precedenti al 2025. | Riferimento all’art. 51, comma 4, lett. a) TUIR.Percentuali di tassazione variabili in base alle emissioni di CO2:25% per veicoli ≤ 60 g/km30% per veicoli 61-160 g/km50% per veicoli 161-190 g/km60% per veicoli > 190 g/kmApplicazione delle tabelle ACI per il calcolo del costo chilometrico.Regole specifiche per veicoli concessi prima del 1° luglio 2020 (30%). |
1.1 Modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 | Nuove percentuali di tassazione dei fringe benefit per veicoli concessi dal 2025. | 50% per veicoli standard (benzina/diesel)10% per veicoli elettrici a batteria20% per veicoli ibridi plug-inApplicazione solo a veicoli immatricolati, contrattualizzati e consegnati dal 1° gennaio 2025.Necessità di accettazione formale da parte del dipendente.Il momento rilevante è la sottoscrizione dell’atto di assegnazione e la consegna del veicolo. |
1.2 Disciplina transitoria introdotta dall’articolo 6, comma 2-bis, del d.l. n. 19 del 2025 | Regole transitorie per veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi fino al 30 giugno 2025. | Applicazione della disciplina previgente se:Veicolo ordinato entro il 31/12/2024Contratto stipulato e consegna entro il 30/06/2025Se tutti i requisiti si verificano nel 2025 e il nuovo regime è più favorevole, si applica quest’ultimo. |
1.3 Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale | Applicazione del criterio generale del “valore normale” per i casi non coperti dalle regole forfetarie. | Tassazione solo della quota riferibile all’uso privato.Rinvio all’art. 51, comma 3, del TUIR e art. 9 del TUIR.Necessità di documentare l’utilizzo aziendale per scorporare la quota non tassabile. |
1.4 Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo | Chiarimenti su proroghe e riassegnazioni. | Proroga: si applica la disciplina vigente alla data del contratto originario, fino alla scadenza della proroga.Riassegnazione a nuovo dipendente: si applicano le regole vigenti al momento della riassegnazione.Se la riassegnazione avviene entro il 30/06/2025 e il veicolo era già oggetto di contratto al 31/12/2024, si applica la disciplina transitoria.Se la riassegnazione avviene dopo il 30/06/2025, si applica il criterio del “valore normale”. |
1.5 Indicazioni operative per gli Uffici | Istruzioni per la corretta applicazione delle nuove regole. | Le Direzioni regionali devono vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni.Richiamo al rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per famiglie e imprese. |
Legenda delle principali percentuali di tassazione per fringe benefit auto aziendali (2020-2025):
PERIODO DI ASSEGNAZIONE | TIPOLOGIA VEICOLO | PERCENTUALE TASSAZIONE |
---|---|---|
Fino al 30/06/2020 | Tutti | 30% |
01/07/2020 – 31/12/2024 | ≤ 60 g/km CO2 | 25% |
61-160 g/km CO2 | 30% | |
161-190 g/km CO2 | 50% | |
> 190 g/km CO2 | 60% | |
Dal 01/01/2025 | Benzina/Diesel | 50% |
Elettrico | 10% | |
Ibrido plug-in | 20% |
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