4° Contenuto riservato: Nuove percentuali di tassazione per i veicoli aziendali: i chiarimenti dell’Agenzia

PRIMA LETTURA

DI CARLA DE LUCA | 4 LUGLIO 2025

La circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative sulle nuove regole fiscali relative alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai dipendenti. Le novità derivano dalla Legge di Bilancio 2025  e dal D.L. n. 19/2025  con particolare attenzione alla disciplina transitoria e ai criteri di determinazione del fringe benefit.

Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E 
FattispecieSintesiDettagli
PremessaIntroduzione alle finalità della circolare e ai riferimenti normativi aggiornati (Legge di Bilancio 2025, D.L. n. 19/2025 ).Chiarisce l’obiettivo di uniformare l’azione degli Uffici sulle nuove regole fiscali per i veicoli aziendali ad uso promiscuo.
1 Tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotoriQuadro normativo generale e regole precedenti al 2025.Riferimento all’art. 51, comma 4, lett. a) TUIR.Percentuali di tassazione variabili in base alle emissioni di CO2:25% per veicoli ≤ 60 g/km30% per veicoli 61-160 g/km50% per veicoli 161-190 g/km60% per veicoli > 190 g/kmApplicazione delle tabelle ACI per il calcolo del costo chilometrico.Regole specifiche per veicoli concessi prima del 1° luglio 2020 (30%).
1.1 Modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025Nuove percentuali di tassazione dei fringe benefit per veicoli concessi dal 2025.50% per veicoli standard (benzina/diesel)10% per veicoli elettrici a batteria20% per veicoli ibridi plug-inApplicazione solo a veicoli immatricolati, contrattualizzati e consegnati dal 1° gennaio 2025.Necessità di accettazione formale da parte del dipendente.Il momento rilevante è la sottoscrizione dell’atto di assegnazione e la consegna del veicolo.
1.2 Disciplina transitoria introdotta dall’articolo 6, comma 2-bis, del d.l. n. 19 del 2025Regole transitorie per veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi fino al 30 giugno 2025.Applicazione della disciplina previgente se:Veicolo ordinato entro il 31/12/2024Contratto stipulato e consegna entro il 30/06/2025Se tutti i requisiti si verificano nel 2025 e il nuovo regime è più favorevole, si applica quest’ultimo.
1.3 Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendaleApplicazione del criterio generale del “valore normale” per i casi non coperti dalle regole forfetarie.Tassazione solo della quota riferibile all’uso privato.Rinvio all’art. 51, comma 3, del TUIR e art. 9 del TUIR.Necessità di documentare l’utilizzo aziendale per scorporare la quota non tassabile.
1.4 Proroga del contratto e riassegnazione del veicoloChiarimenti su proroghe e riassegnazioni.Proroga: si applica la disciplina vigente alla data del contratto originario, fino alla scadenza della proroga.Riassegnazione a nuovo dipendente: si applicano le regole vigenti al momento della riassegnazione.Se la riassegnazione avviene entro il 30/06/2025 e il veicolo era già oggetto di contratto al 31/12/2024, si applica la disciplina transitoria.Se la riassegnazione avviene dopo il 30/06/2025, si applica il criterio del “valore normale”.
1.5 Indicazioni operative per gli UfficiIstruzioni per la corretta applicazione delle nuove regole.Le Direzioni regionali devono vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni.Richiamo al rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per famiglie e imprese.

Legenda delle principali percentuali di tassazione per fringe benefit auto aziendali (2020-2025):

PERIODO DI ASSEGNAZIONETIPOLOGIA VEICOLOPERCENTUALE TASSAZIONE
Fino al 30/06/2020Tutti30%
01/07/2020 – 31/12/2024≤ 60 g/km CO225%
61-160 g/km CO230%
161-190 g/km CO250%
> 190 g/km CO260%
Dal 01/01/2025Benzina/Diesel50%
Elettrico10%
Ibrido plug-in20%

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