1° Contenuto riservato: Tempo di quattordicesima mensilità

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 4 LUGLIO 2025

Panoramica sulla disciplina in essere: le caratteristiche generali e le implicazioni applicative nei confronti dei lavoratori a tempo parziale


La quattordicesima mensilità è un istituto retributivo differito, previsto esclusivamente da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro. A differenza della tredicesima (c.d. anche gratifica natalizia), il cui riconoscimento è generalizzato, la quattordicesima non trova fondamento in una norma di legge, ma solo nella volontà delle parti sociali, con modalità di maturazione ed erogazione definite caso per caso.

Alla luce di ciò, il presente contributo intende offrire una panoramica sulla disciplina della quattordicesima mensilità, esaminandone le caratteristiche generali e soffermandosi sulle implicazioni applicative nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, per i quali si pone la necessità di un corretto riproporzionamento del trattamento economico nel rispetto del principio di parità.

La quattordicesima: disciplina generale

La quattordicesima mensilità – detta anche gratifica feriale – è una gratifica di origine esclusivamente contrattuale: priva di una base legislativa generale, nasce soltanto quando il contratto collettivo nazionale di lavoro la contempla, definendone importo, criteri di maturazione e tempi di pagamento.

Nella prassi dei settori che la prevedono (come commercio, pubblici esercizi, turismo e, con tempistiche diverse, l’agricoltura) l’erogazione avviene nel periodo estivo, solitamente fra giugno e luglio, mentre nei comparti agricoli può essere anticipata ad aprile.
Per la maggior parte dei CCNL la maturazione si sviluppa nel periodo 1° luglio-30 giugno dell’anno successivo, sicché ogni mese interamente lavorato (o frazione pari o superiore a 15 giorni) vale un dodicesimo dell’importo; se l’impiego in azienda inizia o termina in corso d’anno, il diritto si riduce proporzionalmente.

L’ammontare, salvo clausole diverse, corrisponde a un dodicesimo della retribuzione globale di fatto includendo le voci fisse e continuative, con esclusione, di norma, degli elementi variabili, occasionali o una tantum.

Oltre alla prestazione lavorativa nell’arco di tempo suindicato, si rilevano ulteriori situazioni in cui, pur in assenza di attività lavorativa effettiva, il diritto alla quattordicesima continua a maturare. In particolare, si tratta dei periodi di:

  • maternità e paternità obbligatoria compresi i periodi di astensione anticipata e posticipata (resta invece escluso il congedo parentale salvo diversa previsione della contrattazione collettiva);
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • congedo matrimoniale;
  • malattia e infortunio nei limiti di conservazione del posto;
  • festività;
  • feriepermessifestività, ex festività, banca ore e flessibilità orario contrattuale;
  • permessi per donazione sangue;
  • periodi di preavviso non lavorato.

Come evidenziato, al verificarsi di tali eventi, il lavoratore conserva il diritto alla mensilità aggiuntiva, ma la quota di spettanza – unitamente alle indennità riconosciute per le suddette assenze – sarà posta a carico e corrisposta dagli istituti previdenziali competenti.

Non risultano invece utili alla maturazione della quattordicesima mensilità le assenze a titolo di:

  • malattia e infortunio che si estendono oltre il periodo massimo contrattualmente previsto;
  • congedo per malattia del bambino;
  • periodo di congedo non retribuito concesso per la permanenza all’estero in caso di adozione o affidamento internazionale;
  • permessi concessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per l’assistenza ai disabili;
  • congedo per eventi particolari di cui all’art. 4 della Legge n. 53/2000;
  • sciopero;
  • aspettative e permessi non retribuiti;
  • assenze ingiustificate;
  • giorni di sospensione dal lavoro dovuti all’adozione di provvedimenti disciplinari;
  • servizio militare o civile o richiamo alle armi.

Trattamento fiscale e previdenziale

Dal punto di vista fiscale, la quattordicesima mensilità rientra tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR ed è tassata con le aliquote ordinarie. Non essendo oggetto di detrazioni per lavoro dipendente o per carichi familiari, l’importo netto risulta sovente inferiore rispetto a quello di una mensilità ordinaria.

Sul piano previdenziale, essa costituisce retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/1969 e, come tale, è soggetta alle consuete contribuzioni INPS e agli obblighi correlati.
Segnaliamo, infine, che trattandosi di una componente pienamente retributiva, la quattordicesima è assoggettata alla medesima disciplina in materia di obbligo di tracciabilità degli stipendi.

In definitiva, la quattordicesima rappresenta una quota ulteriore di retribuzione differita che, pur in assenza di un obbligo normativo generale, svolge una funzione economica rilevante laddove prevista dal contratto collettivo, assicurando un’integrazione del reddito in periodi dell’anno strategici per la vita familiare e personale del lavoratore.

Le disposizioni della quattordicesima mensilità nella contrattazione collettiva

Abbiamo più volte evidenziato come la disciplina della quattordicesima, per quanto attiene alla sua corresponsione e quantificazione, è lasciata alla contrattazione collettiva che, dunque, ne determina tempi e modi di erogazione.

Di seguito, a titolo esemplificativo, riportiamo la disciplina stabilita da alcuni contratti collettivi proprio per meglio affermare come la stessa possa prevedere condizioni estremamente eterogenee rispetto ai principi generali sin qui discussi.

CONTRATTO COLLETTIVODISCIPLINA DELLA QUATTORDICESIMA
Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti CCNL 19 giugno 2018Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento
Terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio, CCNL 30 marzo 2015Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente Contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Turismo Confcommercio – Pubblici Esercizi, CCNL 5 giugno 2024A tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Autonoleggio e autorimesse, CCNL 15 dicembre 2022L’impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.Detta erogazione è riferita al periodo 1° luglio-30 giugno.Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, l’erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14 giorni.L’ erogazione è computabile nel trattamento di fine rapporto di lavoro.Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei della 14ª mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Trasporto merci – Logistica, CCNL 18 maggio 2021L’azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente C.C.N.L.La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno.La quattordicesima mensilità è riferita all’anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Oltre ai dipendenti cui si applicano CCNL che non prevedono la quattordicesima mensilità (ad esempio CCNL metalmeccanica industria, gomma plastica industria, contratti del settore artigiano), la mensilità aggiuntiva non spetta altresì a:

  • lavoratori titolari di un contratto di lavoro intermittente (in tal caso viene riconosciuto un importo pagato mensilmente in sostituzione delle mensilità aggiuntive – vedi sotto);
  • lavoratori autonomi e parasubordinati;
  • operai agricoli a tempo determinato (è prevista una maggiorazione alla retribuzione lorda pari al 30,44% a copertura anche delle mensilità aggiuntive);
  • tirocinanti e stagisti, in quanto non titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Retribuzione utile

Le voci retributive utili per la determinazione della base di computo per il calcolo della quattordicesima possono essere identificare, a titolo non esaustivo, nelle seguenti:

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • E.d.r.;
  • scatti di anzianità;
  • altri elementi fissi provinciali e nazionali;
  • superminimo individuale e collettivo;
  • indennità di mansione;
  • premi di produttività (se nel calcolo del premio non è già stata considerata l’incidenza delle mensilità aggiuntiva);
  • indennità di cassa;
  • indennità sostitutiva di mensa;
  • provvigioni e cottimo (l’incidenza di norma viene effettuata sulla base della media delle provvigioni maturate nei 12 mesi precedenti);
  • benefit e forme di retribuzione aventi carattere continuativo.

Restano, invece, non computabili nella retribuzione utile, salvo diversa previsione contrattuale:

  • somme concesse a titolo di una tantum;
  • compensi per lavoro straordinario, supplementare, notturno o festivo;
  • rimborsi spese e trattamenti di trasferta;
  • indennità per permessi non goduti;
  • indennità per lavori disagiati;
  • indennità minori erogate a titolo saltuario.

Modalità di calcolo

Le modalità di calcolo variano rispetto alla periodicità della retribuzione.

Infatti, in caso di lavoratore retribuito in misura fissa su base mensile, l’importo spettante è pari a una mensilità lorda dello stipendio ordinario.

Per gli operai, ordinariamente retribuiti a ore, la quattordicesima sarà invece determinata in base al divisore orario previsto dal CCNL applicato.

  • Impiegato con retribuzione mensile: retribuzione lorda pari a euro 1.850,00 → 14^ mensilità pari a € 1.850,00 (nei casi in cui il rapporto di lavoro sia a tempo pieno, su 12 mensilità e salvo diversa previsione contrattuale).
  • Operaio con retribuzione oraria: retribuzione oraria pari a euro 15,00 e divisore orario contrattuale pari a 173 → 14^ mensilità pari a € 1.903,00 (sempre nei casi in cui il rapporto di lavoro sia a tempo pieno, su 12 mensilità e salvo diversa previsione contrattuale).

Come anticipato, in caso di rapporto di lavoro iniziato o terminato nel corso del periodo di riferimento, l’ammontare deve essere riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.

Il calcolo della quattordicesima nei rapporti di lavoro particolari

Contratto a tempo parziale

Dopo aver analizzato la disciplina generale della quattordicesima mensilità, occorre fare un passaggio in merito al caso dei rapporti di lavoro part-time.

In primo luogo, in virtù del principio di non discriminazione, i lavoratori a tempo parziale non possono essere destinatari di un trattamento economico e normativo più sfavorevole di quello riconosciuto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, seppur le prestazioni debbano essere riproporzionate sulla base dell’attività lavorativa effettivamente svolta.

Ne deriva che, salve specifiche previsioni contrattuali, le disposizioni sulla quattordicesima mensilità riferite ai rapporti di lavoro a tempo pieno si applicano ai lavoratori a tempo parziale.

Il part-time, infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 rappresenta una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale le parti concordano che la prestazione sia svolta ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Supponendo, dunque, che un lavoratore a tempo pieno:

  • abbia regolarmente svolto servizio dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025;
  • percepisca una retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.000 mensili;

avrà diritto a 12 ratei di quattordicesima e, pertanto, essa sarà pari ad euro 2.000 lordi (2.000/12 x 12).

Diversamente, qualora si tratti di

  • lavoratore a tempo parziale, con articolazione – ad esempio – dell’orario settimanale stabilito in 4 ore dal lunedì al venerdì (50% dell’orario a tempo pieno previsto in 40 ore);
  • che abbia regolarmente svolto servizio dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025;
  • con una retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.000 mensili (retribuzione del lavoratore a tempo pieno);

avrà diritto a 12 ratei di quattordicesima mensilità ma riproporzionati al 50% della normale retribuzione spettante per il mese di dicembre. La mensilità aggiuntiva, dunque, sarà pari a euro 1.000 lordi ((2.000/12 x 50%) x 12)).

Ricordiamo che, se il rapporto di lavoro sia iniziato in corso d’anno, il rateo relativo ad ogni mese di lavoro spetterà solamente per i periodi in cui il dipendente sia stato in forza per più di 15 giorni di calendario.

Contratto intermittente

Per i lavoratori a chiamata, le mensilità aggiuntive vengono calcolate applicando una maggiorazione della retribuzione oraria pari rispettivamente all’8,33% per la tredicesima e all’8,33% per la quattordicesima (se prevista dal contratto collettivo nazionale).

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