COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 7 LUGLIO 2025
Sono in corso di notifica le revoche dell’esonero contributivo 2021 (“anno bianco”) per il mancato rispetto del calo del fatturato del 33%. Per una corretta verifica della contestazione, è fondamentale ricalcolare il “fatturato e corrispettivi” secondo le specifiche regole emergenziali. Poiché le lettere non forniscono dettagli numerici, l’unica via è una meticolosa ricostruzione contabile basata sui dati presenti nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Premessa
In questi giorni molti contribuenti stanno ricevendo comunicazioni dall’INPS, relative all’annullamento dell’esonero contributivo per l’anno 2021, il cosiddetto “anno bianco”. Le missive revocano il beneficio, che a suo tempo era stato concesso in via provvisoria, richiedendo il versamento dei contributi originariamente non versati, maggiorati di sanzioni. La motivazione addotta è il mancato rispetto del requisito del calo del fatturato, presumibilmente frutto dello scambio di dati intercorso tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto di previdenza. Analizziamo nel dettaglio il contenuto di queste richieste, come andava calcolato correttamente il requisito e quali sono le criticità operative da affrontare.
Anno bianco contributivo, la comunicazione di revoca del beneficio
La comunicazione che l’INPS sta inviando è un provvedimento di annullamento totale dell’agevolazione concessa. Il testo, tanto succinto quanto perentorio, riporta in oggetto la norma istitutiva dell’aiuto: “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Immediatamente a seguire il contribuente viene informato che l’esonero contributivo, pari a euro “x”, indebitamente goduto per l’anno di competenza 2021, è stato annullato. Di conseguenza vengono annullati il rinvio delle scadenze dei versamenti e la riduzione dei debiti contributivi. La parte centrale è la motivazione, che liquida la questione in una singola frase: “Ai fini della verifica dei requisiti di legge, per il godimento dell’esonero in oggetto è emerso quanto segue: nell’anno 2020 ha subito un calo del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019”.
Sul punto è bene ricordare che l’agevolazione denominata “anno bianco contributivo” era una misura una tantum, per accedere alla quale era richiesto il rispetto di una lunga serie di requisiti, primo su tutti, appunto, il calo del “fatturato e dei corrispettivi”, variabile introdotta solo dalle disposizioni emergenziali assunte in periodo pandemico.
Proseguendo nella lettura della missiva, vengono delineate le conseguenze concrete dell’annullamento: sull’esposizione debitoria verranno applicate le sanzioni civili a partire dalle rispettive date di scadenza originarie dei versamenti, e la comunicazione vale come atto interruttivo della prescrizione.
Infine, viene menzionata la possibilità di richiedere una rateazione del debito, in presenza dei requisiti, senza fornire alcun ulteriore dettaglio.
Il flusso di dati AdE-INPS: il perché dei controlli odierni
La ricezione di queste lettere a metà 2025 non deve sorprendere. La Legge istitutiva dell’esonero prevedeva, infatti, che il beneficio fosse concesso su domanda e in via provvisoria, demandando all’INPS il compito della successiva verifica del possesso dei requisiti.
Per quanto riguarda, nello specifico, il calo del fatturato e dei corrispettivi, l’Istituto non poteva che attendere la trasmissione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, tramite un meccanismo di cooperazione previsto sin dall’origine (vedasi, ad esempio, la circolare INPS n. 124/2021 e il Messaggio n. 4620/2021). La tempistica attuale è dunque figlia dei tempi tecnici necessari per la trasmissione dei dati da parte dell’Agenzia all’INPS dei valori rilevanti relativi agli anni 2019 e 2020, che ha poi avviato le procedure di verifica automatizzata.
Come verificare la fondatezza della revoca del beneficio
Chi riceve la comunicazione di recupero non è certamente agevolato nell’effettuazione delle verifiche del caso, posto che la missiva si limita a evidenziare il mancato calo nella misura richiesta, senza riportare i dati numerici in possesso dell’INPS.
Detto questo, possiamo comunque fissare alcuni punti, al fine di – quanto meno – evitare di perdere tempo nella verifica di variabili che sono del tutto irrilevanti per il caso che qui ci occupa.
Ad esempio, si potrebbe essere tentati di confrontare i quadri dei ricavi delle dichiarazioni dei redditi delle annualità interessate o il volume d’affari IVA, ma in entrambi i casi ciò non porterebbe ad alcun risultato utile, posto che, come si è già ricordato, la variabile da controllare è il “fatturato e corrispettivi” calcolato secondo le specifiche regole applicabili in periodo pandemico.
Il calcolo del “fatturato e corrispettivi”
La verifica deve essere effettuata partendo dalle risultanze presenti in “Fatture e Corrispettivi”. Infatti, il calcolo corretto, come chiarito a più riprese dall’Agenzia delle Entrate (in particolare con le circolari n. 15/E/2020, n. 22/E/2020 e n. 5/E/2021), era basato su regole specifiche, che tenevano conto di tutte le operazioni attive effettuate. Per principio generale occorreva considerare la data di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972; non contava quindi la data di emissione della fattura se non coincidente con l’effettuazione, o la data dell’incasso.
Più nel dettaglio, occorreva considerare:
- Fatture immediate emesse e corrispettivi del periodo, operazioni la cui data di effettuazione coincide con la data del documento.
- Fatture differite: dovevano essere considerate le fatture emesse nei primi 15 giorni del mese successivo, ma relative a operazioni la cui effettuazione, documentata da DDT, era avvenuta nel mese di riferimento.
- Note di variazione: le note di credito emesse e registrate nel periodo di riferimento dovevano essere sottratte dal totale, indipendentemente da quando era stata effettuata l’operazione originaria a cui si riferivano.
- Cessione di beni ammortizzabili: l’intero corrispettivo derivante dalla vendita di beni strumentali doveva essere incluso nel calcolo del fatturato.
- Operazioni accessorie: andavano considerati anche i rimborsi spese addebitati in fattura e altre operazioni accessorie che avevano concorso a formare il totale imponibile del documento.
- Importo imponibile: tutti i calcoli dovevano essere effettuati considerando l’imponibile dell’operazione, ovvero al netto dell’imposta sul valore aggiunto (fatto salvo il caso dei corrispettivi in ventilazione, per i quali era ammesso il conteggio al lordo dell’IVA).
Gli errori che più comunemente potrebbero essersi verificati sono quelli afferenti alla corretta imputazione delle fatture differite, o il non aver incluso nel totale il corrispettivo derivante dalla cessione di beni strumentali.
La difficoltà di interlocuzione con gli Uffici
Se riprendere ora i conteggi non si rivela certamente un compito semplice, a complicare la gestione della pratica concorrono due criticità di difficile soluzione. Da un lato, come si è detto, una missiva che non fornisce alcun dettaglio in merito ai dati posti alla base della contestazione e, dall’altro lato, il fatto che nel momento in cui si richiedono lumi agli Uffici periferici, non si addiviene ad alcun risultato. Infatti, i controlli sono stati effettuati a livello centralizzato e, dalle prime interlocuzioni, pare che le sedi INPS territoriali non siano al momento in grado di fornire informazioni, nemmeno sulle modalità da seguire per presentare un’eventuale istanza di riesame.
L’unica via percorribile, al momento, è un’autonoma e meticolosa ricostruzione contabile, in attesa di comprendere quali siano le corrette strade da percorrere se, effettuate le dovute verifiche, la revoca del beneficio risultasse ingiustificata.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 20 a 22-bis.
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