COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 8 LUGLIO 2025
La Risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene a chiarimento del regime IVA applicabile alle prestazioni sanitarie di chirurgia e medicina estetica, alla luce dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e di prassi, nonché delle modifiche introdotte dall’art. 4-quater del D.L. n. 145/2023 (convertito in Legge n. 191/2023) come modificato dall’art. 7-sexies del D.L. n. 113/2024 (convertito in Legge n. 143/2024). L’intervento risulta fondamentale per coordinare la normativa nazionale con i principi unionali in tema di esenzione IVA delle prestazioni sanitarie, in particolare con riferimento alle finalità terapeutiche delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica.
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L’art. 132, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”.
La Corte di Giustizia UE ha costantemente affermato che:
• le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente;
• la nozione di “prestazioni mediche” comprende quelle dirette a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute (Corte di Giustizia, sentenze C-384/98, C-700/17, C-48/19);
• possono rientrare nell’esenzione anche trattamenti destinati al mantenimento o ripristino della salute, purché abbiano finalità terapeutica e siano attestati da personale qualificato (sentenza C-91/12).
Normativa nazionale
L’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’esenzione per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza […] ovvero individuate con Decreto del Ministro della salute”.
Con l’art. 4-quater del D.L. n. 145/2023 (come modificato dal D.L. n. 113/2024), il legislatore ha specificato che, dal 17 dicembre 2023, l’esenzione IVA per prestazioni di chirurgia estetica è subordinata alla presenza di un’attestazione medica preventiva che certifichi la finalità terapeutica dell’intervento.
Finalità terapeutica come presupposto oggettivo
La Risoluzione n. 42/E/2025 ribadisce che la finalità terapeutica è il presupposto essenziale per beneficiare dell’esenzione IVA, anche alla luce della giurisprudenza UE.
Per la chirurgia estetica, la finalità terapeutica:
- deve emergere da un’apposita attestazione medica preventiva;
- deve essere riferibile a diagnosi, cura, guarigione o mantenimento della salute (inclusa quella psico-fisica);
- deve essere collegata a una patologia clinicamente rilevante, anche di tipo psicologico.
Per la medicina estetica, l’esenzione è ammessa se la finalità terapeutica risulta da idonea documentazione o da attestazione medica, ma non è richiesto in modo tassativo il documento formale introdotto dal nuovo art. 4-quater per la chirurgia estetica.
Ruolo del medico attestante
La Risoluzione in commento ammette che l’attestazione della finalità terapeutica possa essere rilasciata anche dallo stesso medico che esegue la prestazione, in assenza di limitazioni esplicite nella norma.
Tuttavia:
- l’attestazione deve essere antecedente alla prestazione;
- deve documentare un collegamento causale tra patologia e trattamento.
Decorrenza ed effetti retroattivi
Il nuovo regime probatorio si applica solo alle prestazioni effettuate dal 17 dicembre 2023 in poi.
Per le prestazioni rese prima di tale data:
- resta valido il trattamento IVA applicato (esente o imponibile);
- non sono previsti rimborsi per IVA eventualmente versata.
La Risoluzione aggiorna la posizione espressa nella circolare n. 4/E/2005, che riconosceva l’esenzione IVA a tutte le prestazioni di chirurgia estetica, in quanto ontologicamente connesse al benessere psico-fisico. Tale lettura è ora superata, alla luce della necessaria prova della finalità terapeutica.
Prestazioni degli anestesisti
Sempre il Documento di prassi in esame ha confermato che le prestazioni rese da medici anestesisti nell’ambito di interventi estetici rientrano sempre nell’esenzione IVA, per il loro intrinseco valore terapeutico: garantiscono la sicurezza vitale del paziente, indipendentemente dalla natura dell’intervento.
Conclusioni interpretative
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate appare pienamente coerente con l’impianto europeo e con l’evoluzione normativa interna.
In particolare:
- si rafforza il principio di stretta interpretazione delle esenzioni;
- si introduce una prova formale della finalità terapeutica per le prestazioni più controverse (chirurgia estetica);
- si distingue tra chirurgia estetica (per cui l’attestazione medica è obbligatoria) e medicina estetica (per cui è sufficiente documentazione idonea);
- si valorizza la coerenza tra diritto nazionale e diritto unionale, garantendo la neutralità fiscale e l’uniformità applicativa.
Tabella riepilogativa: trattamento IVA delle prestazioni estetiche
Tipologia di prestazione | Condizione per esenzione IVA | Prova richiesta | Norma applicabile |
Chirurgia estetica (dal 17 dicembre 2023) | Scopo terapeutico (diagnosi, cura, tutela salute, anche psico-fisica) | Apposita attestazione medica rilasciata prima dell’intervento | Art. 10, n. 18), D.P.R. n. 633/1972;art. 4-quater, D.L. 145/2023 |
Chirurgia estetica (ante 17 dicembre 2023) | Trattamento IVA applicato resta valido; nessun rimborso in caso di imponibilità | Nessuna specificazione obbligatoria | Art. 4-quater, comma 2, D.L. 145/2023 |
Medicina estetica | Scopo terapeutico (diagnosi, cura, tutela salute, anche psico-fisica) | Idonea documentazione medica o anche attestazione medica | Art. 10, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 |
Prestazioni anestesistiche in chirurgia estetica | Ritenute intrinsecamente terapeutiche, esenti in ogni caso | Nessuna attestazione necessaria | Art. 10, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 |
Chirurgia estetica con finalità esclusivamente estetica | Non rientra nell’esenzione, prestazione soggetta a IVA | — | Art. 10, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 (esclusione) |
La Risoluzione n. 42/E/2025 segna un punto fermo nella disciplina IVA delle prestazioni estetiche, armonizzando le norme interne con i principi dell’ordinamento comunitario. Essa chiarisce le regole probatorie per distinguere le prestazioni esenti da quelle imponibili, riducendo l’area di incertezza per operatori sanitari e contribuenti.
Riferimenti normativi:
Agenzia delle Entrate, Ris. 12 giugno 2025, n. 42/E.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , art. 10;
D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, conv., con mod., dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 4-quater;
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