DIRITTO PENALE
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 24985 dell’8 luglio 2025
L’art 609-quater cod. pen., che prevede il delitto di atti sessuali con minorenne, dispone al comma 1 che soggiace alla pena stabilita per il delitto di violenza sessuale chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis cod. pen., compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici (comma 1 n. l) o non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo una relazione di convivenza (comma 1 n. 2).
Il comma 2 della predetta norma, poi, prevede che
“fuori dei casi previsti dall’alt. 609-bis cod. pen., l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici“.
In sintesi, la norma tutela tout court il minore degli anni quattordici, subordina la tutela del minore degli anni sedici all’esistenza di un rapporto di affidamento qualificato o all’esistenza di un rapporto di convivenza e quella del minore ultrasedicenne all’abuso dei poteri connessi alla posizione dell’affidatario qualificato o del convivente.
Avv. Mariangela Di Biase
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