L’OPINIONE
DI FABRIZIO G. POGGIANI | 9 LUGLIO 2025
L’Agenzia delle Entrate, con una recente Risposta a un articolato interpello di una associazione professionale (n. 171/2025), interviene al fine di fornire i chiarimenti necessari su alcune casistiche ricorrenti, nel rispetto del nuovo principio di onnicomprensività applicabile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, si precisa che, normativamente, gli interessi e gli altri proventi finanziari, sebbene percepiti nell’ambito delle attività di lavoro autonomo, non concorrono a formare il detto reddito ma si qualificano, con relativa estromissione dai componenti formanti il reddito professionale, come redditi di capitale.
Per l’Agenzia delle Entrate, inoltre, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Si ricorda, preliminarmente, che il comma 1 del richiamato art. 54 del TUIR, come inserito dalla lett. b), comma 1, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 192/2024, dispone che, dal lato “positivo”, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, in ossequio al cosiddetto “principio di onnicomprensività”.
Sulla base delle precisazioni rese con riferimento all’analoga definizione di reddito di lavoro dipendente (Ministero delle Finanze, circolare 23 dicembre 1997, n. 326, § 2.1), dovrebbero rilevare, condizionale d’obbligo, tutte le somme e i valori che siano in qualunque modo riconducibili all’attività anche se non provenienti direttamente dal committente e indipendentemente dalla correlazione tra prestazione di lavoro autonomo e le somme e i valori percepiti.
Il comma 2 del citato art. 54 del TUIR esclude espressamente dalla formazione del reddito di lavoro autonomo i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
Quindi, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2024, le disposizioni dell’art. 5 del medesimo provvedimento, compreso, quindi, anche il “principio di onnicomprensività”, si rendono applicabili per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024), fatte salve le eccezioni espressamente previste.
Il comma 3-bis dell’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), inserito dalla lett. c), n. 2) del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, da convertire in legge entro il prossimo 16 agosto, dispone che “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
Ai sensi del successivo comma 6 del medesimo art. 1 la disposizione appena richiamata si rende applicabile per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi, per i soggetti solari come i lavoratori autonomi già con i redditi da dichiarare per il periodo d’imposta 2024.
Sulla base delle novità indicate, che impattano nella determinazione dei redditi di lavoro autonomo a partire dal 2024, un’associazione professionale tra commercialisti ha presentato una specifica Istanza di interpello con ben tre quesiti aventi a oggetto il trattamento tributario degli interessi attivi percepiti su un conto corrente, il premio assicurativo pagato e riaddebitato relativo a una polizza professionale e il differenziale da cessione di bonus edilizi (Risposta a istanza di interpello 26 giugno 2025, n. 171).
Naturalmente, l’Agenzia delle Entrate non ha potuto che prendere atto anche delle più recenti modifiche, come introdotte dal Decreto correttivo della riforma fiscale, in particolare dell’IRPEF/IRES e, con riferimento alla prima situazione, la stessa Agenzia ha richiamato il nuovo comma 3-bisdell’art. 54 del TUIR, come introdotto dal D.L. n. 84/2025, secondo il quale “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale” e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Posta la non conoscenza dei motivi che hanno spinto il legislatore a estromettere dal reddito professionale queste componenti positive, e con non poche perplessità, la stessa Agenzia non ha potuto che confermare che i detti interessi sono tassati con ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, e che non devono essere inclusi tra i ricavi professionali.
Quindi, questi componenti positivi, per un professionista singolo, non devono essere dichiarati nel quadro “RE” del modello Redditi PF 2025 – periodo d’imposta 2024 – ma, procedendo con la relativa estromissione dal reddito professionale e con l’inserimento nel quadro “RL” – Sezione I-A, tra i redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44 del TUIR, caratterizzandosi come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente predeterminati o predeterminabili; si ricorda, che la definizione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria dello stesso.
La seconda criticità evidenziata nell’Istanza di interpello riguardava la ripartizione del costo di una polizza professionale, stipulata per sé e per altri soggetti, per effetto del riaddebito pro-quota della spesa sostenuta ai coassicurati.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta, ha confermato, in linea con quanto già previsto per il riaddebito degli spazi comuni, che solo la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’associazione è deducibile dal reddito di lavoro autonomo, mentre le somme incassate a titolo di riaddebito non costituiscono provento rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite in relazione all’attività artistica o professionale.
L’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso, conformemente alle disposizioni contenute nel citato art. 54 del TUIR, ha ritenuto che non assumono rilievo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo dell’associazione, le somme incassate da quest’ultima a titolo di recupero delle quote, poste a carico degli altri professionisti, del costo del premio.
Infine, l’associazione professionale ha affermato di aver acquistato un credito d’imposta, costituito da crediti derivanti da detrazioni spettanti per l’esecuzione di interventi edilizi, a un prezzo inferiore al valore nominale e ha chiesto se il differenziale doveva essere ritenuto tassabile come reddito di lavoro autonomo e in quale periodo d’imposta doveva essere imputato.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando una precedente Risposta (n. 472/2023), con la quale, però, aveva escluso dal reddito professionale il differenziale positivo in presenza del testo previgente dell’art. 54 del TUIR, ha precisato che, in applicazione del nuovo principio di onnicomprensività, assumono rilevanza tutte le somme e valori percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale”, con la conseguenza che ilvalore nominale del credito utilizzato in compensazione, e il relativo costo di acquisto, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Di conseguenza, in relazione alle modifiche legislative intervenute, devono ritenersi superate le conclusioni cui era giunta l’Agenzia delle Entrate con la precedente Risposta (n. 472/2023), che, proprio in virtù dell’assenza, in base alla normativa pro-tempore vigente, del richiamato principio di onnicomprensività, si era espressa per l’irrilevanza del differenziale sia quale reddito di lavoro autonomo, in quanto all’epoca non riconducibile né tra i compensi, né tra i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale, sia quale reddito di capitale o reddito diverso.
In relazione al momento di imputazione (“principio di cassa”), il costo è deducibile nell’anno di acquisto, mentre il valore nominale rileva per cassa negli anni di utilizzo in compensazione nel modello di delega “F24”.
Peraltro, atteso che il principio di onnicomprensività si applica, come sopra anticipato, per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, quale inevitabile conseguenza appare la rilevanza reddituale delle compensazioni effettuate dal 2024 (con effetto in sede di modello Redditi 2025 – periodo d’imposta 2024), ferma restando la deducibilità del costo del credito d’imposta nel periodo d’imposta di sostenimento del medesimo costo di acquisto.
Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto di seguito pubblicato.