1° Documento Riservato: I bilanci infrannuali ai sensi del nuovo OIC 30. Come predisporli e come controllarli?

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI ROBERTA PROVASI | 10 LUGLIO 2025

Lo scorso 11 giugno 2025, l’OIC ha pubblicato la versione definitiva del Principio contabile OIC 30 “I bilanci intermedi” che dovrà essere applicato obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2026 ma potrà essere adottato facoltativamente in via anticipata per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. L’obiettivo di disciplinare in modo organico i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi, ovvero di quei documenti contabili riferiti a un periodo inferiore all’intero esercizio annuale. Tale nuovo documento assume rilevante importanza anche all’interno della disciplina della crisi d’impresa e della revisione legale dei conti.

Per rimanere sempre aggiornato sul tema, segui la seconda Giornata del Mini Master Revisione Legale Ed. Luglio 2025oggi, 10 luglio, alle ore 9.30, dedicata a “Operazione di Programmazione e verifiche periodiche: carte da lavoro sezione C e sezione F


Introduzione

L’Organismo italiano di contabilità lo scorso 11 giugno ha pubblicato la versione definitiva del Principio contabile OIC 30, relativo ai bilanci intermedi. La bozza del principio era stata resa disponibile per la consultazione a partire da settembre 2024 con la finalità di aggiornare la versione precedente del Principio, risalente al 2006. La rivisitazione del documento, sia nella struttura che nel contenuto, è stata ritenuta necessaria ai fini di adeguarlo alle modifiche apportate nel corso degli anni alla disciplina del bilancio e in generale ai Principi contabili nazionali.

Il Principio OIC 30 disciplina, in particolare, i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa applicabili ai bilanci redatti con la finalità di fornire le informazioni circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria relativa ad un periodo contabile inferiore all’intero esercizio.

La versione revisionata del documento prevede l’assimilazione del bilancio intermedio al bilancio annuale dell’intero esercizio, basandosi sul concetto che il periodo infrannuale deve essere considerato un autonomo “esercizio”.

La versione definitiva e pubblicata conferma l’impostazione del “discrete approach”, secondo cui i criteri di valutazione sono identici a quelli del bilancio d’esercizio, fatta eccezione per eventuali cambiamenti di Principi contabili che, se intervenuti dopo la chiusura dell’ultimo esercizio, si applicano solo nel bilancio successivo. L’“integral approach”, che considera il periodo intermedio come porzione proporzionale del bilancio annuale, è stato esplicitamente scartato dall’OIC in quanto inadeguato a riflettere la stagionalità e la volatilità delle performance aziendali.

Con questa previsione gli stessi criteri di rilevazione e valutazione applicabili al bilancio annuale dovranno essere utilizzati anche nella stesura dei bilanci intermedi, e pertanto, come specificato già nella bozza del Principio, qualora nella fase di elaborazione del bilancio la società provveda all’eventuale svalutazione dell’avviamento, così come prevista dall’OIC 24, tale svalutazione non potrà essere successivamente ripristinata.

Per quanto concerne invece le imposte intermedie sul reddito, il documento disciplina l’applicazione dell’aliquota fiscale annua effettiva stimata, tenendo conto dell’aliquota in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio.

Stante il Principio stesso, la redazione si rende necessaria ogniqualvolta vi sia l’esigenza di disporre di informazioni aggiornate e attendibili su base non annuale.

Il bilancio intermedio è uno strumento fondamentale in particolare per:

1. monitorare l’andamento gestionale in corso d’anno;
2. fornire informazioni a terzi (banche, investitori, autorità);
3. supportare operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, trasformazioni);
4. verificare covenants finanziari o clausole contrattuali;
5. redigere piani attestati o accordi di ristrutturazione.

Al riguardo l’OIC 30 definisce le casistiche ove trovano applicazione i bilanci intermedi e denota le relative situazioni patrimoniali richieste dal Codice civile o dalla tipologia di operazione.

Le situazioni trattate nel Principio sono le seguenti: riduzione del capitale sociale per perdite, riduzione del capitale sociale, emissione di un prestito obbligazionario, distribuzione di acconti sui dividendi, aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve, acquisto di azioni proprie e delibere di fusione e scissione.

Il bilancio intermedio può essere:

ObbligatorioVolontario
La redazione del bilancio intermedio è obbligatoria in alcune circostanze specifiche:per obblighi normativi (es. società quotate o vigilate);per determinazioni imposte da operazioni straordinarie;per verificare condizioni previste in contratti di finanziamento;per documentare situazioni previste dalla normativa concorsuale.È volontario quando redatto per esigenze interne di controllo e gestione, oppure per una maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder.In questi casi la società può decidere autonomamente struttura, contenuto e periodicità, fermo restando il rispetto dei Principi contabili, in particolare del nuovo OIC 30.

Il nuovo Principio contabile OIC 30, aggiornato per recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi), fornisce le regole generali di redazione dei bilanci infrannuali, distinguendo tra:

  1. bilanci infrannuali “completi”, redatti con gli stessi criteri del bilancio annuale;
  2. bilanci infrannuali “ridotti”, redatti con contenuto semplificato ma comunque coerente e comparabile.

L’OIC 30 enfatizza la coerenza con i criteri del bilancio annuale, il criterio della continuità aziendale e la necessità di dare adeguata informativa in nota integrativa sull’eventuale uso di stime e su fatti successivi.

Quando una società redige anche il bilancio consolidato intermedio, il Principio impone la conformità sia all’OIC 30 sia all’OIC 17. In questo caso, le informazioni devono essere integrate secondo quanto previsto dai Principi specifici per il consolidamento, ma anche in questo caso le informazioni già fornite nell’ultimo bilancio consolidato non devono essere ripetute se non sono variate.

L’OIC 30 prevede che gli effetti derivanti dalla sua prima applicazione vengano contabilizzati retroattivamente, conformemente alle regole dell’OIC 29. Tuttavia, per agevolare le società che redigono per la prima volta un bilancio intermedio, viene data la possibilità di non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.

Infine, per renderne più chiaro il funzionamento, il nuovo Principio contabile fornisce in appendice alcuni casi applicativi di rilevazione e valutazione di poste nel bilancio intermedio (Appendice A) ed esempi di contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi (Appendice B).

Criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa applicabili ai bilanci intermedi

Come statuito dall’OIC 30, per quanto concerne i criteri di redazione del bilancio intermedio sono applicati considerando il periodo contabile intermedio come un autonomo “esercizio”, ancorché di durata inferiore all’anno.

Le valutazioni del periodo intermedio possono comportare cambiamenti nelle stime degli importi riportati rispetto agli eventuali precedenti periodi intermedi dell’esercizio o all’ultimo bilancio di esercizio, fermo rimanendo che i criteri di rilevazione delle attività, passività, ricavi e costi dei periodi intermedi sono gli stessi criteri adottati nel bilancio dell’esercizio.

Per cui valgono le seguenti disposizioni:

I ricavi che sono percepiti stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente all’interno di un periodo intermedio non possono essere anticipati o differiti rispetto alla data intermedia se l’anticipazione o il differimento non sarebbe ammissibile nel bilancio di esercizio.
I costi sostenuti in modo disomogeneo nel corso dell’esercizio di una società sono anticipati o differiti nel bilancio intermedio solo se l’anticipazione o il differimento di quel costo sarebbe ammissibile nel bilancio di esercizio.
Un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio va rilevato a conto economico.

Il nuovo Principio si focalizza anche sulle modalità per determinare le imposte riferite al periodo intermedio e come da dettagliate disposizioni previste dai paragrafi dal 16-20 per il calcolo delle imposte correnti e differite del periodo intermedio si utilizza l’aliquota fiscale annua effettivarappresentata dalla stima dell’incidenza dell’onere fiscale annuale (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale ante imposte.

In applicazione di questo Principio, ad esempio le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non rilevate che divengono ragionevolmente certe nel periodo sono allocate a conto economico pro-quota in base al rapporto tra reddito ante imposte nel periodo intermedio e quello stimato di fine esercizio.

A supporto di una migliore comprensione della procedura significative le esemplificazioni contenute negli esempi 2, 3 e 4 dell’Appendice B.

L’applicazione di questa disposizione è volta ad assicurare che non si verifichino significative differenze tra l’aliquota fiscale effettiva risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno.

Il novellato nuovo Principio disciplina anche in merito alle informazioni da riportare nella nota Integrativa sia nel caso di redazione di un bilancio intermedio ordinario che abbreviato e delle micro imprese. In particolare, la nota integrativa del bilancio intermedio deve fornire una spiegazione degli eventi e delle operazioni significative per la comprensione delle variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società avvenute dalla chiusura dell’ultimo esercizio.

L’OIC 30 nell’ambito del Codice della crisi ed insolvenza

La nuova normativa della crisi d’impresa e della composizione negoziata, dal D.Lgs. n. 14/2019  oltre al novellato art. 2086 del c.c., inducono l’imprenditore ad effettuare un monitoraggio continuo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda al fine di prevenire lo stato di crisi anticipandone gli interventi adeguati. I bilanci intermedi, così come indicato in diversi riferimenti normativi e regolamenti di cui fra gli altri:

  1. Documento allegato al Decreto dirigenziale del Direttore generale degli Affari interni del 28 settembre 2021, nella Sezione II “Check list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza”, al paragrafo 2.1 chiede all’imprenditore: “L’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del Principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? ….”;
  2. Il “Terzo correttivo” al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 136/2024) rafforza il ruolo e la responsabilità dell’organo di controllo, estendendo i suoi doveri di vigilanza e segnalazione in caso di segnali di crisi aziendale. Questo significa che l’organo di controllo, sia esso il collegio sindacale o il revisore legale, ha il compito di monitorare attentamente l’andamento dell’azienda, individuare tempestivamente eventuali segnali di crisi, e informare gli amministratori. Il Correttivo definisce che “la segnalazione è considerata tempestiva se effettuata entro 60 giorni da quando l’organo di controllo e il revisore, nello svolgimento delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza dello stato di crisi o insolvenza”. A tal fine le analisi di bilancio rappresentano il metodo e la tecnica per esprimere giudizi sull’impresa e sulla sua gestione, tramite lo studio del bilancio di esercizio, dei bilanci intermedi infrannuali, dei bilanci previsionali e dei dati da questo ricavabili. Ne consegue che l’analisi di bilancio in particolare se riferita a situazioni infrannuali, assume un ruolo primario nell’indagine delle performance dell’impresa e potrebbe prestarsi al ruolo di strumento predittivo, atto a individuare possibili scenari futuri mediante lo studio della redditività aziendale, in correlazione con la sua struttura patrimoniale e finanziaria.

La principale problematica nell’applicazione di qualunque “technicality” d’indagine delle performance aziendali è, come noto, l’attendibilità della base dati ovvero, in altre parole, la veridicità dei bilanci stessi. La verifica dei dati appare particolarmente rilevante soprattutto con riferimento all’analisi applicata ai bilanci intermedi e finalizzata alla prevenzione della crisi. Pertanto, laddove presente l’organo di controllo, in particolare nella veste del revisore legale dei conti, la sua attività di review dei bilanci intermedi assume un valore significativo e di estrema rilevanza. Al riguardo le criticità che il revisore deve fronteggiare sono connesse alle regole e alle tecniche da seguire per implementare una adeguata attività di auditing dei bilanci intermedi. L’obiettivo della revisione contabile del bilancio intermedio è significativamente diverso da quello della revisione contabile completa condotta in conformità ai Principi di revisione internazionali (ISA).

La revisione contabile limitata del bilancio intermedio non permette di acquisire elementi in base ai quali esprimere un giudizio se tale bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, o sia rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Fra i documenti e le Linee guida di riferimento può essere utile ricordare Principi contabili internazionali ISRE 2410 (se la società di revisione ha anche l’incarico di revisione legale del bilancio annuale) o ISRE 2400 (in caso contrario).

In particolare, stante le disposizioni contenute negli stessi principi, la revisione dei bilanci intermedi si basa su procedure più snelle rispetto alla revisione annuale. Il revisore, attraverso interviste e analisi comparative, valuta se il bilancio intermedio è stato redatto in modo corretto, senza errori significativi, e se le informazioni presentate sono conformi ai Principi contabili, nel caso specifico a quanto statuito dal novellato OIC 30.

Riferimenti normativi:

OIC 30, I bilanci intermedi, 11 giugno 2025. 

Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.