2° Contenuto riservato: Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 10 LUGLIO 2025

Le indicazioni operative per contrastare il rischio legato al caldo e all’esposizione solare


In data 19 giugno 2025, la Conferenza delle Regioni ha pubblicato le nuove “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Il documento fornisce ai datori di lavoro e ai soggetti impegnati nelle attività di prevenzione le indicazioni operative per contrastare il rischio legato al caldo e all’esposizione solare.

Le linee di indirizzo riguardano tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare. Si fa presente che il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor, mentre il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort.

Premessa

L’aumento della temperatura ambiente media, previsto a causa dei cambiamenti climatici, può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro; infatti lavorare in condizioni di calore estremo comporta un aumentato rischio di patologie da calore, può accrescere il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza e alla mancanza di concentrazione, può incidere sui livelli di produttività; temperature più elevate possono avere un impatto su alcuni materiali e attrezzature, o su sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro.

L’INAIL – con Notizia 23 giugno 2025 – ha reso noto che, a partire dal 23 giugno u.s. e fino al 15 settembre 2025, il Ministero della Salute ha riattivato il numero di pubblica utilità “1500” per la prevenzione degli effetti negativi del caldo sulla salute.
Il servizio telefonico gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, festivi esclusi, fornisce indicazioni sui servizi sociosanitari presenti sul territorio nazionale e sui comportamenti corretti da adottare per proteggersi dalle ondate di calore, anche nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle persone più fragili e ai lavoratori impiegati in attività all’aperto, più esposti alle alte temperature.

Sul tema, si segnala anche il “Piano Caldo 2025”, il programma nazionale del Ministero della Salute pensato per prevenire gli effetti negativi delle ondate di calore, soprattutto tra le fasce più vulnerabili della popolazione lavorativa:

  • lavoratori anziani,
  • lavoratori con patologie croniche,
  • eventuali donne in gravidanza.

Nell’analisi che segue, prima di dettagliare le nuove Linee Guida, si riassumeranno i contenuti del richiamato Piano Caldo 2025.

Il Piano Caldo 2025 del Ministero della Salute

Il Ministero ella Salute ha definito il programma nazionale “Piano Caldo 2025”.

Parte centrale del documento è un sistema di monitoraggio meteorologico e sanitario attivo in 27 città italiane, che ogni giorno elabora e pubblica un bollettino di allerta caldo. Questo strumento, consultabile on line da RSPP, CSE, HSE Manager è aggiornato dal lunedì al venerdì, fornisce previsioni a 24, 48 e 72 ore e classifica il rischio in quattro livelli:

  • Livello 0: nessun rischio
  • Livello 1: rischio basso
  • Livello 2: rischio elevato
  • Livello 3: rischio elevato persistente per almeno 3 giorni consecutivi

I dati sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, nell’ambito del Sistema Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute, coordinato dal Ministero della Salute.

Il Ministero ha messo a disposizione anche l’app “Caldo e Salute”, che consente di consultare i bollettini in tempo reale. Inoltre, sul portale ufficiale salute.gov.it è possibile scaricare opuscoli informativi destinati sia alla popolazione generale che agli operatori sanitari e socio-sanitari.

Il Piano Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute è regolato da una serie di circolari ministeriali e linee guida che definiscono le responsabilità delle autorità sanitarie locali e dei servizi socio-assistenziali.

Tra i riferimenti principali:

  • Circolare Ministeriale n. 2555 del 23 maggio 2025: stabilisce le modalità di attivazione del sistema di sorveglianza e le misure di prevenzione.
  • Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG): monitora l’impatto sanitario delle ondate di calore in 55 città.
  • Sistema di sorveglianza degli accessi in Pronto Soccorso: consente di rilevare tempestivamente situazioni di emergenza sanitaria.

“Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”: l’intervento della Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni, nella seduta del 19 giugno 2025, ha approvato le nuove Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Le linee di indirizzo riguardano tutti i settori dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare.

Le nuove linee guida ribadiscono un principio fondamentale: tutti i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro salubre e sicuro, anche dal punto di vista microclimatico.

Il datore di lavoro, a mente del D.Lgs. n. 81/2008, è obbligato a:

  • valutare i rischi legati a calore e radiazione solare (art. 28);
  • individuare misure preventive e protettive;
  • aggiornare la valutazione almeno ogni 4 anni o in caso di modifiche significative;
  • informare e formare i lavoratori, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili (art. 184).

Il documento dedica sezioni specifiche ai comparti più esposti, quali:
– Edilizia: attenzione alla pianificazione dei lavori in quota e all’uso di materiali sensibili al calore.
– Agricoltura: rischio elevato per i lavoratori stagionali, spesso esposti per molte ore al sole.
– Logistica: magazzini e mezzi di trasporto possono raggiungere temperature critiche.

Il documento, inoltre, contiene delle raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare:

  • organizzazione del lavoro: limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori outdoor qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore;
  • limitazione dei tempi di esposizione mediante rotazione del personale: si fa presente che l’individuazione delle ore più a rischio della giornata deve essere effettuata valutando gli indici riconosciuti dalla normativa internazionale (WBGT, PHS) avvalendosi anche degli strumenti presenti sul Portale Agenti Fisici e sul portale Worklimate;
  • acclimatamento: deve essere sempre preso in considerazione nel definire specifiche procedure aziendali, sia per i nuovi assunti che a seguito di interruzioni dell’attività lavorativa;
  • favorire l’acclimatamento quando esiste uno sbalzo termico fra ambienti diversi (es. utilizzando ambienti di passaggio con condizioni termiche intermedie);
  • vestiario idoneo, comodo, di fibre naturali e con colori chiari;
  • corrette Idratazione ed alimentazione sia durante l’attività lavorativa che in previsione di condizioni termiche complesse, tenendo anche conto di eventuali esigenze religiose;
  • disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro, con la raccomandazione che i lavoratori facciano la massima attenzione al loro stato di idratazione;
  • informazione e formazione ai lavoratori sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e dell’esposizione alla radiazione solare, sulle misure di tutela dei rischi specifici e sull’attuazione delle procedure di emergenza, da effettuarsi in una lingua che i lavoratori comprendono;
  • qualora il processo di valutazione del rischio evidenzi un’esposizione ai rischi microclima caldo o esposizione solare, deve essere predisposta la sorveglianza sanitaria per verificare la presenza di fattori di rischio, costituzionali o acquisiti;
  • prevedere pause da effettuarsi in luoghi confortevoli;
  • designare una persona che sovraintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti del caldo e della radiazione solare;
  • evitare di lavorare in solitario.

Particolare attenzione deve essere posta dal datore di lavoro durante i periodi in cui è previsto un “rischio alto” per gli effetti del calore o della radiazione solare.
Al fine di garantire le condizioni di salute e sicurezza del personale, il datore di lavoro, con il supporto di personale qualificato, dovrà verificare che nella specifica situazione di lavoro sia possibile prevenire le condizioni di stress termico o esposizione solare mettendo in atto specifiche misure di prevenzione e protezione, per esempio con utilizzo di schermi, coperture, lavorazioni al chiuso, gestione degli orari di lavoro.

In caso di lavorazioni in appalto è necessario provvedere all’integrazione del DUVRI con indicazioni specifiche al fine di coordinare le azioni di prevenzione da mettere in atto.

Alte temperature e gestione ordinaria del rapporto di lavoro: come chiedere la CIGO/FIS

I rischi per i lavoratori legati alle alte temperature possono comportare la necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa.

Il datore di lavoro, per giustificare le interruzioni dell’attività lavorativa e chiedere il conseguente intervento delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO e FIS) per evento meteo, deve rispettare specifici adempimenti formali preventivi di informazione, nonché modalità e tempistiche per la presentazione dell’istanza.

La particolare causale collegata al gran caldo non esonera l’azienda dal rispetto degli adempimenti formali preventivi di informazione e al rispetto delle modalità e tempistiche per la presentazione dell’istanza CIGO.

Nel dettaglio, l’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 prevede che nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, come quelli meteo, che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare alle RSA o RSU ove esistenti, nonché’ alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
– la durata prevedibile della sospensione o riduzione;
– il numero dei lavoratori interessati.

In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta di una delle parti e da presentarsi entro 3 giorni dall’informativa iniziale, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

L’istanza CIGO e la relativa relazione tecnica deve essere presentata nei termini ordinari che nel caso di eventi oggettivamente non evitabili, è entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Nella domanda di CIGO il datore di lavoro deve rendicontare all’INPS le difficoltà relative alle lavorazioni allegando in alternativa:

  • l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda;
  • l’autocertificazione del possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale e se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.

Riferimenti normativi:

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