2° Contenuto riservato: Le agevolazioni contributive del Decreto Coesione e la cessione di contratto

COMMENTO

di Alice Chinnici | 11 Luglio 2025



Nel presente approfondimento viene esaminata la gestione delle agevolazioni contributive in relazione alle fattispecie della cessione di contratto ex art. 1406 c.c. e del trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c.

Premessa

Per i datori di lavoro che vogliono incrementare la forza lavoro in azienda o stabilizzare personale già precedentemente assunto con contratto a tempo determinato, le assunzioni agevolate rappresentano uno dei principali strumenti di contenimento del costo del lavoro purché però utilizzate nel rispetto dei requisiti normativamente previsti. Le norme che introducono gli esoneri o le riduzioni contributive prevedono, infatti, il rispetto di determinati requisiti pena la revoca dei benefici accompagnata dalla restituzione degli importi e, sovente, dal pagamento degli interessi.

Da ultimo il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, ha introdotto diverse agevolazioni per le assunzioni di soggetti in possesso di determinati requisiti effettuate fino al 31 dicembre 2025.

Le agevolazioni del Decreto Coesione

Incentivi autoimpiego settori strategici sviluppo di nuove tecnologie, transizione digitale ed ecologica

Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Coesione le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con apposito decreto ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è invece compatibile, senza alcuna riduzone, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 , D.Lgs. n. 216/2023.

Benché il decreto attuativo sia stato emanato il 3 aprile 2025, l’agevolazione al momento non può essere applicata poiché si è ancora in attesa della circolare INPS recante le istruzioni operative.

Giovani under 35

L’art. 22 del decreto riconosce – al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile – ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesil’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero spetta inoltre in misura maggiorata – nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore – per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno effettuate dal 31 gennaio 2025 (non dal 1° settembre 2024), data di autorizzazione UE, fino al 31 dicembre 2025, se la domanda è presentata prima dell’assunzione/trasformazione.

L’esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che alla data dell’assunzione o della trasformazione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa; pertanto, oltre che per le assunzioni effettuate nei territori della ZES, a decorrere dal 1° luglio 2025 anche per gli altri territori è richiesto l’incremento occupazionale netto.

Donne

L’art. 23 del Decreto Coesione, rubricato “Bonus Donne”, ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.

L’esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:

  • siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui all’articolo 2 , punto 4, lettera f), del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Tali settori e professioni sono “annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

Per le “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Inoltre, per questa fattispecie la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Mentre per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti e per le prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno la durata dell’agevolazione è di 24 mesi, per le donne che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere la durata dell’agevolazione è di 12 mesi.

La cessione di contratto: riferimenti normativi

Il contratto di lavoro può essere oggetto di cessione, così come gli altri contratti previsti dal codice civile.

Per tale contratto non esiste, infatti, una norma specifica. Di conseguenza si applica la disciplina generale prevista dagli artt. 1406 e seguenti del codice civile.

L’art. 1406 del codice civile dispone che:“ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.

La cessione del contratto è un negozio plurilaterale regolato dal codice civile con il quale un soggetto (cedente), con il consenso dell’altra parte (ceduto) surroga a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite.

La cessione del contratto è quindi valida solo in presenza delle seguenti condizioni:

  • il contratto deve prevedere obbligazioni corrispettive (sinallagma);
  • le relative prestazioni non devono essere ancora state adempiute;
  • la parte ceduta deve prestare il proprio consenso

Agevolazioni contributive e cessione di contratto

Come già precisato in precedenti atti di prassi amministrativa, con le Circolari n. 90 e 91 del 2025 – relative alle agevolazioni di under 35 e donne previste dal decreto Coesione – l’INPS ha precisato che nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 del codice civile, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto, in tale caso, si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;

Analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 del codice civile, secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Ovviamente, il cessionario deve essere in regola con il Durc e con le altre condizioni previste dal Legislatore.

Riferimenti normativi:

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