4° Contenuto riservato: La rivoluzione fiscale dei veicoli aziendali

L’OPINIONE

DI MASSIMO BRAGHIN | 14 LUGLIO 2025


La Legge di Bilancio 2025 ha modificato il regime fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, introducendo un criterio forfetario del 50% sul costo chilometrico annuo, con percentuali ridotte per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 ha chiarito i requisiti temporali per l’applicazione del nuovo regime e ha definito una disciplina transitoria per le assegnazioni effettuate entro il primo semestre 2025

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), la disciplina fiscale relativa alla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai lavoratori dipendenti ha subito significative modifiche. La Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito applicazione corretta del nuovo regime, stabilendo i criteri di tassazione e i relativi parametri temporali.

L’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) con riguardo alla modalità di calcolo del reddito imponibile derivante dall’uso promiscuo dei veicoli aziendali.  In particolare, è stato stabilito che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli indicati nell’art. 54, comma 1 , lettere a), c) e m), del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025 e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. In ottica incentivante, sono previste riduzioni di tale percentuale per i veicoli ecologici in misura pari al 10% per i mezzi a batteria a trazione esclusivamente elettrica e pari al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. La ratio della norma è chiaramente orientata a sostenere l’adozione di mezzi a basso impatto ambientale, allineandosi agli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti.

Va evidenziato che la concessione in uso promiscuo del mezzo non è un atto unilaterale da parte del datore di lavoro ma richiede l’accettazione da parte del lavoratore, dunque, costituisce momento rilevante ai fini dell’individuazione della data di stipula del contratto il momento della sottoscrizione dell’atto.

Affinché la riforma non generi effetti retroattivi penalizzanti per imprese e lavoratori, è stato introdotto un regime transitorio tramite l’articolo 6, comma 2-bis del D.L. n. 19/2025, il quale aggiunge all’ultima Legge di Bilancio il comma 48-bis . In particolare, continua ad applicarsi la disciplina previgente (cioè quella in vigore al 31 dicembre 2024), di cui all’art. 51 del TUIR, nel caso in cui i veicoli siano stati concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 e nell’ipotesi che i veicoli vengano ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la data di consegna del veicolo al dipendente rappresenta un elemento fondamentale per l’individuazione del regime fiscale applicabile. Tale criterio si pone in coerenza con il principio di cassa, che governa la determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Qualora il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, e che rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi della Legge di Bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate (come i veicoli a batteria a trazione elettrica e i veicoli elettrici ibridi plug-in), si ritiene applicabile la disciplina più favorevole introdotta dal citato comma 48 , in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

In presenza di proroghe contrattuali, la normativa continua a fare riferimento al regime vigente al momento della stipula originaria. La mera estensione temporale non è ritenuta sufficiente a modificare il trattamento fiscale.

Diverso è il caso della riassegnazione del veicolo a un altro dipendente: qui si configura un nuovo rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del regime fiscale vigente al momento della nuova assegnazione. Pertanto, per veicoli riassegnati nel 2025, la normativa applicabile dipende dal rispetto o meno delle condizioni previste dalla legge vigente, con particolare attenzione alla data di assegnazione del mezzo.

La riforma in oggetto si inserisce nel più ampio disegno normativo volto a favorire la transizione ecologica, premiando i veicoli a basse emissioni e rivedendo i parametri che determinano il valore dei fringe benefit legati all’utilizzo aziendale di particolari veicoli.

Notevolmente delicata è la gestione del periodo transitorio, che impone un’attenta verifica delle variabili sopra citate e la cui combinazione determina il regime fiscale applicabile.

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