CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Master Fisco 2025/2026 – Le risposte alle domande dei professionisti
DI MAURO NICOLA, FABRIZIO G. POGGIANI | 15 LUGLIO 2025
La Giornata del Master Fisco 2025/2026 “Concordato Preventivo Biennale e come poterne beneficiare” esamina la proposta di CPB, con particolare riferimento alle novità introdotte dal secondo Decreto “Correttivo” della riforma tributaria, per i soggetti che applicano gli ISA nell’anno precedente al biennio concordatario e la sua convenienza. L’incontro fornisce gli strumenti per valutare la convenienza dell’adesione, illustrandone benefici e obblighi, requisiti di accesso, cause di decadenza e modalità di adesione. Si presenta la trattazione dei quesiti posti dai partecipanti alla diretta.
Quesito n. 1 – Ex forfetario, ordinario nel 2025 – Adesione al concordato
Domanda
Un soggetto che è stato forfetario sino al 2024, anno per il quale ha aderito al concordato, potrà aderire nuovamente al concordato per il biennio 2025/2026, considerato che nel 2025 è diventato ordinario?
Risposta
Non avendo applicato gli ISA nel 2024, non può aderire per il biennio 2025/2026.
Quesito n. 2 – Acconti 2025 – Base di calcolo
Domanda
Un professionista ordinario che ha aderito al CPB 2024/2025 nel corso del 2025 versa le imposte sul reddito concordato (notevolmente inferiore all’effettivo, e chiude con un credito IRPEF, causa ritenute subite su fatturato alto). Gli acconti 2025 su quale base vanno calcolati? Sul reddito concordato previsto per il 2025 o sullo storico concordato 2024 o sull’effettivo? Ci sono maggiorazioni?
Risposta
L’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024 detta specifiche disposizioni ai fini della determinazione degli acconti d’imposta in caso di adesione al regime di concordato preventivo.
Come regola generale, durante il concordato, gli acconti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP) sono determinati:
- secondo le regole ordinarie;
- tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
È ammessa la possibilità di utilizzare il metodo storico di calcolo degli acconti per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, ma subordinatamente al versamento di una maggiorazione.
In base all’art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 13/2024, per il primo anno di adesione al concordato, se l’importo dell’acconto IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. metodo storico), va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (per il 2025, indicato nel rigo P08 del modello CPB 2025-2026) e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dall’art. 17 del D.Lgs. n. 13/2024 (indicato nel rigo P05 del modello CPB 2025-2026).
In caso di calcolo degli acconti in base all’imposta relativa al periodo in corso (c.d. metodo previsionale), se l’acconto è versato in due rate: la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie e la seconda rata è determinata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata (art. 20, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 13/2024).
Quesito n. 3 – Modifica della compagine sociale – Incidenza sul CPB
Domanda
È possibile avere un piccolo schema / schema di sintesi su come incide l’eventuale cambio soci (nell’anno precedente o in uno dei 2 anni di valenza) sul CPB? Esempio: CPB 2025/26 – s.n.c., cambio soci (fuoriuscita o entrata di un socio) nel 2024, cambio soci nel 2025, cambio soci nel 2026.
Risposta
Nei vari documenti di My Solution troverai gli approfondimenti anche di altri collaboratori sulla modifica dei soci con tabelle riassuntive.
Sul punto, a fornire i necessari chiarimenti sul tema di queste modifiche, evidenziamo che è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2024 e successivamente con una serie di FAQ che invitiamo a monitorare.
Quesito n. 4 – Accantonamento oltre al 5% – Componenti escluse dal CPB
Domanda
Un’azienda che ha aderito al CPB 2024/2025 rileva un fondo. In scenario senza concordato, per accantonamento oltre il 5% la normativa fiscale prevede ripresa a tassazione: aumento della base imponibile IRES e variazione in diminuzione della base imponibile IRES. In presenza del concordato l’accantonamento non comporta variazione in aumento e quando non ci sarà il CPB e si utilizzerà l’accantonamento sarà possibile una variazione in diminuzione?
Risposta
Quesito non chiaro.
Il reddito, ai fini della proposta, è normalizzato ma da componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, maggiorazione incremento occupazione e altro) ma non da voci che determinano ordinariamente il reddito.
La logica perseguita dal legislatore è quella di escludere dalla proposta di CPB quelle componenti reddituali non tipicamente riconducibili all’attività propria in quanto correlate a fattori ad essa esogeni (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024).
Quesito n. 5 – Adesione per il biennio 2024/2025 – Biennio 2025/2026
Domanda
Ho accettato il CPB lo scorso anno per il 2024 e 2025, quest’anno non faccio il CPB. Ma per il 2025 vale quello sottoscritto lo scorso anno per il 2024/2025?
Risposta
Chi ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025 non può aderire a quello per il biennio 2025/2026 ma potrà aderire a quello del biennio 2026/2027 proprio perché ha già definito per il 2025.
Quesito n. 6 – Concordato – Visto di conformità
Domanda
Se un contribuente ha un credito superiore a 5.000,00 euro e vuole compensare il prima possibile il credito in eccedenza al suddetto importo che consiglio date sulle modalità di agire in termini di spedizione della DR, visto che egli deve fare il visto di conformità e spedire la DR almeno 10 giorni prima della data di compensazione del credito in eccesso?
Risposta
In tal caso è necessario aver compilato interamente la dichiarazione e presentare la stessa come indicato nel quesito.
Quindi se il quesito è finalizzato a capire come comportarsi in presenza di una possibile adesione, si ricorda che il 30 settembre è il termine ultimo per aderire al CPB e, di conseguenza, se c’è anche l’intenzione di utilizzare il prima possibile il credito, si dovrà procedere con la compilazione del quadro CPB 2025/2026 e la conferma di accettazione della proposta che potrà essere revocata entro il 30 settembre con altra dichiarazione, pur restando valide le compensazioni già eseguite.
Quesito n. 7 – Avviso bonario – Versamento imposte
Domanda
La novità della regolarità dei versamenti delle imposte da CPB versate a seguito del ricevimento dell’avviso bonario vale solo per le adesioni al CPB 2025/2026 oppure anche per coloro che hanno aderito al CPB 2024/2025?
Risposta
Secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 13/2024 (come integrato dall’art. 15, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2025), costituisce causa di decadenza l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Ai fini dell’esclusione dalla decadenza dal CPB, le imposte devono essere versate entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, senza possibilità di beneficiare della rateazione di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il debito tributario contestato dovrà quindi essere saldato per intero nel termine di 60 giorni (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2025, § 1.1).
Se l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di adesione al CPB viene sanato applicando il ravvedimento operoso, prima della ricezione dell’avviso bonario, la decadenza non si verifica (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2025, § 1.11).
La norma modificativa non fissa una decorrenza specifica e, dunque, l’eliminazione di questa ipotesi di decadenza riguarderà anche le adesioni al concordato del biennio 2024/2025 già espresse ed efficaci.
Quesito n. 8 – Società di gruppo – Verifiche e/o controlli
Domanda
Qualora nel 2023 una società partecipata al 99% da altra società operativa intraprenda la stessa attività della società partecipata ed abbia fatturato esclusivamente alla società partecipata, l’adesione al CBP potrebbe scatenare eventuali controlli nelle società coinvolte?
Risposta
Si ritiene che l’adesione al CPB poco influisca sulla eventuale verifica, sempre possibile anche a prescindere dall’adesione o meno al CPB, per la situazione rappresentata. Questo non vuol dire che le società indicate siano soggette a verifiche e/o controlli.
Quesito n. 9 – Ravvedimento speciale – Anni ante 2023
Domanda
C’è possibilità del ravvedimento speciale per gli anni ante 2023?
Risposta
Nonostante la speranza di molti contribuenti, il ravvedimento speciale non è stato riproposto e, quindi, l’operazione si è conclusa (salvo future proroghe) con quello introdotto con l’art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha consentito, ai soggetti che hanno applicato gli ISA nel periodo d’imposta 2023 e che per le annualità 2024 e 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli artt. da 10 a 22 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, di adottare un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022.
Quesito n. 10 – Società con più codici ATECO – Adesione al concordato
Domanda
In periodo Covid, per poter lavorare, alcune società hanno comunicato alla sola Camera di Commercio diversi codici ATECO, molto disparati. L’attività prevalente è sempre stata quella di cui all’oggetto sociale ed utilizzata ai fini A.d.E. Non si tratta quindi a mio avviso di multiattività, ma solo di una diversificazione dei ricavi, di scarsa entità. Può essere un problema ai fini CPB?
Risposta
Nella FAQ del 25 ottobre 2024, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica dell’attività prevalente nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel 2024, con conseguente modifica dell’ISA applicabile, costituisce una causa di cessazione.
Non possono accedere al CPB neppure i soggetti esclusi che sono tenuti alla compilazione del modello ISA a meri fini statistici, come le imprese multiattività (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024, § 6.9).
Per quanto indicato, si ritiene, invece, di essere nell’ambito di un esercizio di multiattività (diversificazione dei ricavi di scarsa entità, se abbinati ai codici ATECO, corrisponde all’esercizio di più attività, peraltro indicate con ATECO diversi) ma non essendo scattata l’esclusione dagli ISA, prevista per l’esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, non si ritiene precluso l’accesso al CPB.
Quesito n. 11 – Studi associati – Adesione al concordato
Domanda
Se in uno studio associato alcuni associati hanno individualmente aderito al CPB 2024/2025, ora l’associazione non può aderire al CPB 2025/2026 e dovrà attendere il prossimo anno affinché tutti (associati + associazione) aderiscano al concordato 2026/2027?
Risposta
Questa è una criticità è stata trattata anche da un contributo recentissimo di My Solution.
Se un professionista, socio di associazione professionale, ha aderito al CPB 2024/2025, e l’associazione cui lo stesso appartiene, non lo ha fatto, l’associazione professionale non potrà aderire al CPB 2025/2026, giacché il suo associato non può esprimere adesione per il medesimo biennio avendo già aderito in un biennio che, riguarda il medesimo esercizio (2025), con la necessità di dover attendere almeno il 2026/2027.
Quesito n. 12 – Società neo costituita – Adesione al concordato
Domanda
Una s.r.l. costituita nel 2024 che ha presentato regolarmente il dichiarativo redditi senza ISA in quanto primo periodo di imposta, e quest’anno invece compilerà per la prima volta il modello ISA, non può aderire al CPB. Corretto?
Risposta
Sono interessati dall’applicazione del concordato solo i soggetti a cui concretamente si applicano gli ISA (art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024).
Di conseguenza, l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso se per l’attività svolta non è stato approvato un ISA e/o se per l’attività svolta è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione.
Non possono accedere al CPB neppure i soggetti esclusi che sono tenuti alla compilazione del modello ISA a meri fini statistici, come le imprese multiattività (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024, § 6.9).
Conseguentemente, per aderire al concordato preventivo 2025-2026, occorre essere tenuti ad allegare al modello Redditi 2025 la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA in assenza di cause di esclusione per il periodo d’imposta 2024.
Quesito n. 13 – Acquisizione ramo d’azienda – Decadenza da CPB
Domanda
Un soggetto che ha optato per il 2024-2025 al CPB nel 2025 acquisisce un ramo d’azienda quindi decade dal concordato. È possibile che aderisca al nuovo per il 2025-2026?
Risposta
La causa di esclusione dal CPB va valutata con riferimento al primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (per il biennio 2025-2026, l’anno di riferimento è il 2025).
Quesito n. 14 – Dichiarazione integrativa – Revocabilità del concordato
Domanda
È stata inviata erroneamente la dichiarazione 2024 su 2023 con accettazione del concordato, il contribuente non voleva aderire. È possibile presentare la dichiarazione l’integrativa 2024 su 2023 ed eliminare l’adesione al concordato?
Risposta
L’adesione al concordato preventivo rappresenta una decisione irrevocabile. Parimenti, la mancata adesione entro le scadenze previste (la prima del 31 ottobre 2024 e la seconda entro il 12 dicembre2024), non è in alcun modo sanabile quindi, chi non ha o chi ha aderito non può, in seguito, modificare la propria scelta.
È possibile revocare la scelta già effettuata solo relativamente al nuovo biennio (2025/2026) se esercitata entro il termine ordinario di adesione (30 settembre 2025).
Quesito n. 15 – Professionista socio di STP – Adesione al concordato
Domanda
In base al correttivo, il professionista individuale con partita IVA che è anche socio di STP in forma di s.r.l., per aderire al CPB deve aderire anche per la STP s.r.l. Ma, di fatto, quest’anno per il biennio 2025/2026 è impossibilitato perché la STP è esclusa dagli ISA (deve solo compilarlo per l’anno d’imposta 2024). Non è illegittimo tutto ciò?
Risposta
Sinceramente ritengo che collegare una posizione individuale ed autonoma ad una situazione altrettanto autonoma, ancorché partecipata, è stata una scelta a dir poco singolare. Purtroppo, però, la nuova causa di decadenza prevede proprio questa condivisione, peraltro impraticabile in presenza di un soggetto collettivo che presenta gli ISA ai soli fini statistici e non li applica effettivamente.
Quesito n. 16 – Cessione quote – Adesione al concordato
Domanda
Un professionista con partita IVA individuale è anche socio di una STP sotto forma di s.r.l. Se nel corso del 2025 cede le quote della s.r.l. può aderire al concordato preventivo biennale?
Risposta
Posto che la STP che rientri in talune casistiche (come ad esempio la STP tra commercialisti o la STA tra avvocati) dichiara nel modello Redditi 2025 la causa di esclusione dagli ISA e compila il modello ISA solo a fini statistici (non è necessario scaricare le variabili precalcolate rese disponibili nel Cassetto fiscale), la situazione non permette, per effetto delle ultime cause di esclusione introdotte con il Decreto “Correttivo”, di far aderire il professionista dotato di posizione individuale.
La nuova previsione punta a legare, per quanto riguarda il CPB, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR e le associazioni professionali / società di professionisti / società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo.
A partire dal CPB 2025-2026, quindi, sarà possibile aderire solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 9/E/2025, § 1.7) ha chiarito, infatti, che la causa di esclusione non opera se per l’attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall’altro) non risultano approvati gli ISA.
Dal tenore letterale del chiarimento pare comprendersi che il CPB risulti precluso nel diverso caso in cui la mancata applicazione degli ISA derivi dalla presenza di una causa di esclusione ISA.
Si pensi alla STP tra commercialisti che è esclusa dagli ISA per assenza nel relativo modello del quadro contabile relativo all’attività esercitata in forma d’impresa ai fini del CPB.
La situazione non cambia anche se, dal periodo d’imposta 2024, il modello ISA deve comunque essere presentato per la sola acquisizione dei dati (Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 131055/2025).
Queste nuove cause di esclusione si applicano a decorrere dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13 giugno 2025 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025).
Concludendo, sebbene si ceda in corso d’anno (2025) le quote della STP, si ritiene, allo stato attuale e in attesa di chiarimenti in merito, che il detto professionista non possa aderire al CPB 2025/2026.
Quesito n. 17 – Cambio codice ATECO – Adesione al concordato
Domanda
Una società che nel 2024 ha un codice ATECO e per il 2025 ha modificato l’attività, passando da commercio al dettaglio di calzature a commercio non specifico di abbigliamento e calzature, può aderire al concordato preventivo per il 2025/2026 (codice ATECO diverso)?
Risposta
La risposta è già stata fornita su caso similare.
Si segnala, quindi, che il regime di concordato cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente cessi o modifichi l’attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente (art. 21, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 13/2024).
Tuttavia, il concordato mantiene efficacia se la nuova attività svolta dal contribuente è soggetta all’applicazione del medesimo ISA.
Al riguardo trovano applicazione i chiarimenti già resi con riguardo alle analoghe cause di esclusione dagli ISA (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024, § 2.4.1).
Nella FAQ del 25 ottobre 2024, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la causa di cessazione in esame, a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA (o nei medesimi coefficienti di redditività ai fini del regime forfetario), nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, la causa di cessazione non si verifica a patto che l’attività considerata prevalente nel 2024 resti tale anche nel biennio del concordato, la modifica dell’attività prevalente nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel 2024, con conseguente modifica dell’ISA applicabile, costituisce una causa di cessazione.
Quesito n. 18 – Acconti – Conseguenze del mancato pagamento
Domanda
Il Decreto sul Concordato dispone che l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al concordato porta alla decadenza dal concordato stesso: questo vale anche per l’acconto 2025 o è riferita solo al saldo 2024?
Risposta
Secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 13/2024, costituisce causa di decadenza il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale.
Il richiamo della disposizione all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024 fa ritenere che l’omesso versamento determini decadenza quando sia emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Si ritiene, quindi, che non vi sia alcuna eccezione tra versamenti di saldi o acconti se gli stessi derivano dall’adesione all’accordo.
Per esempio, se aderisco al concordato 2024/2025 e non eseguo il versamento dell’acconto per il 2025 (che dipende anche dal reddito concordato per il medesimo anno) incorro sicuramente in questa causa di decadenza, se non verso, invece, l’acconto 2026, non avendo potuto aderire al concordato 2025/2026, non incorro in una causa di decadenza in quanto acconto riferibile ad una annualità non compresa nel biennio cui vige l’accordo.
Quesito n. 19 – Modifica della compagine sociale – Nozione e conseguenze
Domanda
Una s.a.s. ha aderito al CPB 2024/2025. Socio accomandante cede l’intera quota ad un altro soggetto. Non aumentano i soci ne cambiano le percentuali. L’accomandatario resta al 95% l’accomandante cambia ma il nuovo soggetto mantiene il 5%, implicazioni?
Società monoattività nel 2023 diventa multiattività nel 2024, ricavi al 50% tra le 2 attività implicazioni al CPB?
Risposta
L’espressione modifiche della compagine sociale è riferita alle operazioni che realizzano l’entrata o l’uscita di uno o più soci, tale evento assume rilevanza ai fini dell’esclusione dal CPB nel caso in cui la modifica aumenti il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più soci o associati in caso di decesso.
Non rilevano, invece, né l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024, § 2.4.4), né i casi in cui il numero di soci o associati diminuisce.
La situazione rappresentata va nell’ottica di una situazione di assetto identica, non vi è un aumento di soci e, peraltro, non vi è nemmeno un diversa attribuzione di quote, con la conseguenza che il CPB deve ritenersi rispettoso dei limiti e, quindi, valido.
Quesito n. 20 – Professionista che partecipa a cooperativa – Adesione al concordato
Domanda
Un professionista con partita IVA autonoma partecipa a cooperativa che fa attività di centro elaborazione dati. Vi è obbligo di adesione congiunta?
Risposta
Non può accedere al CPB il contribuente che, dichiarando redditi di lavoro autonomo (ovvero svolgendo attività professionale in forma individuale), partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale (art. 5, comma 3, lett. c, TUIR), a una società tra professionisti (STP) o a una società tra avvocati (STA), a meno che anche tale associazione o società non aderisca al concordato per i medesimi periodi d’imposta.
Specularmente, la medesima preclusione è stata introdotta per l’associazione o la società, la quale non può aderire al CPB se non vi aderiscono, per gli stessi periodi, tutti i suoi soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.
La società cooperativa non fa parte dei soggetti richiamati dall’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, non rappresenta una STP e nemmeno una STA.
Quindi si ritiene che non scatti l’obbligo di adesione congiunta in quanto il soggetto collettivo (cooperativa) non è inquadrabile tra i soggetti di cui al citato comma 3 dell’art. 5 del TUIR. Infatti, sono inserite in detto contesto: le società di armamento, le società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, le società di fatto e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Quesito n. 21 – Professionista socio di STP – Adesione al concordato
Domanda
Professionista medico in semplificata partecipa in uno studio associato. Il professionista non ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, mentre lo studio associato ha aderito. Cosa succede per il 2025, viste le modifiche introdotte o tutti o nessuno? Lo studio associato decade dal CPB per il biennio 2024-25? Che scelte potranno o dovranno fare i singoli professionisti e lo studio associato?
Risposta
Come indicato anche nella circolare n. 9/E/2025, questa causa di cessazione, tenuto conto di quanto indicato nel comma 2 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2025 (Decreto “Correttivo”) si applica a decorrere dalle opzioni per l’adesione al CPB relative al biennio 2025/2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto “Correttivo”.
Quesito n. 22 – Debiti del contribuente – Conseguenze
Domanda
Se un contribuente ha aderito al CPB, ma al momento dell’adesione aveva debiti contributivi e fiscali superiori a 5.000 euro, quali conseguenze ci sono? Deve comunque dichiarare il reddito proposto oppure può dichiarare quello effettivo anche se questo risulta essere inferiore. Se tale situazione si verifica nel 2025?
Risposta
Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato preventivo biennale non è applicabile se il soggetto ISA ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Tale condizione preclude l’adesione al concordato se si tratta di debiti maturati con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta.
Relativamente al CPB 2025-2026, l’inciso va interpretato nel senso che i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31 dicembre 2024 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024, § 2.1.1).
Riguardo al CPB 2025-2026, i debiti tributari e contributivi, almeno per la parte eccedente i 5.000 euro, devono essere estinti, sospesi o rateizzati entro il 30 settembre 2025 (termine per l’adesione al CPB 2025-2026).
La conseguenza è che il concordato non può ritenersi valido ma, non essendo una causa di decadenza, si ritiene che si debba dichiarare il reddito effettivo anche se quello concordato risulta superiore.
Quesito n. 23 – Forfetario che supera il limite di fatturato – Adesione al concordato
Domanda
Un forfetario per il 2024 ha aderito al concordato, nel corso del periodo di imposta supera il limite dei 100.000 euro, ma resta al di sotto del limite dei 150.000 euro di fatturato, diventando soggetto a tassazione ordinaria ma restando nel concordato come imponibile ai fini della tassazione ordinaria. Può aderire al concordato 2025/2026?
Risposta
Il contribuente che ha inizialmente adottato per il 2024 il regime forfetario e, nel corso dello stesso periodo di imposta, fuoriesce per il superamento del limite dei 100mila euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero 2024, può comunque aderire alla proposta di concordato preventivo biennale 2024/2025 a condizione che il superamento del limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 248/2024. Se il medesimo contribuente è uscito dal regime nel 2024, nel medesimo anno è ordinario, e quindi, se applica gli ISA, può aderire anche al concordato 2025/2026.
Quesito n. 24 – Acquisto ramo d’azienda – Conseguenze
Domanda
S.r.l. ha aderito al CPB per il biennio 2024 e 2025. A fine 2024 ha acquistato un ramo di azienda (affine all’attività primaria della società, quindi non cambia l’attività), implicazioni? Si parla sempre di vendita di azienda/ramo, mai di acquisto.
Risposta
L’art. 11 del Decreto CPB prevede ulteriori casistiche di “esclusione” dal concordato.
Tra queste vi è anche quella in base alla quale sono esclusi “i soggetti che, nel primo periodo d’imposta oggetto di adesione (2024) sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. Posto che la disposizione, di cui alla b-quater) dell’art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024 dispone solo che si è esclusi dall’accordo se nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, quindi sia come dante o avente causa, è chiaro che il legislatore ha ritenuto, in tali casi, che venga meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti del contribuente avente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico dello stesso.
Quesito n. 25 – Scissione – Decadenza dal concordato
Domanda
Una operazione di scissione parziale finalizzata alla costituzione di una New-Co nel 2025 consente il mantenimento del concordato per il 2024? Decadrà solo per il 2025?
Risposta
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica (lett. b-ter, del comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024) che la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento.
Quindi, nel caso indicato, la cessazione avviene nel 2024 con effetti in questo periodo d’imposta.
Quesito n. 26 – Contrazione dei ricavi – Cessazione del concordato
Domanda
Una società ha aderito al CPB il 2024/2025. I ricavi della stessa sono determinati per il 90% con un unico cliente. Per l’anno 2024 la società raggiungerà il reddito proposto, ma nel 2025, causa crisi del settore automotive, la società sta rilevando ricavi in misura inferiore all’80% rispetto agli anni precedenti. Può fuoriuscire dal CPB nel 2025 senza conseguenze?
Risposta
La cessazione del concordato è prevista anche se circostanze eccezionali determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% quelli oggetto di concordato (artt. 19 e 30 del D.Lgs. n. 13/2024).
Le circostanze eccezionali rilevanti sono individuate dall’art. 4 del D.M. 28 aprile 2025. Una forte contrazione dei ricavi non rappresenta una causa che può comportare la cessazione dell’accordo.
Quesito n. 27 – Scissione – Decadenza dal concordato
Domanda
In una scissione parziale, condotta per estromettere un immobile dal patrimonio societario, non si determinerà una alterazione nella configurazione dei ricavi. Tale fattispecie pensate possa rappresentare ugualmente una causa di decadenza? Tutte le scissioni fanno decadere, a prescindere dagli effetti generati?
Risposta
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale (lett. b-ter, del comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024) la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento. L’operazione di scissione, al di là della modalità e dell’entità, rientra nelle fattispecie che innescano la cessazione.
Quesito n. 28 – Modifica della compagine sociale – Conseguenze
Domanda
Nell’esercizio 2024 entrano due nuovi soci in uno studio associato. È possibile accedere al concordato biennale 2025/2026?
Risposta
La lett. b-quater) dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 rende inapplicabile il concordato preventivo biennale nei confronti delle società o enti che sono interessate da operazioni di modifica della compagine sociale in aumento, salvo il caso del subentro di due o più eredi (solo per società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR).
Tale condizione preclusiva del concordato mira ad evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
La causa di esclusione dal CPB va valutata con riferimento al primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (per il biennio 2025-2026, l’anno di riferimento è il 2025) e non l’anno precedente (per il biennio 2025-2026, il 2024).
Quesito n. 29 – Società messa in liquidazione – Cessazione del concordato
Domanda
Se una società di persone decide di accedere al CPB per gli anni 2025/2026, decadrà dallo stesso per l’intero biennio se nel 2026 verrà messa in liquidazione?
Risposta
La cessazione del concordato è prevista anche se circostanze eccezionali determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% quelli oggetto di concordato (artt. 19 e 30 del D.Lgs. n. 13/2024).
Le circostanze eccezionali rilevanti sono individuate dall’art. 4 del D.M. 28 aprile 2025. Tra queste la liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale.
L’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 (come modificato dal D.Lgs. n. 81/2025 ) prevede che il concordato cessa di avere efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’evento si realizza, restando salvi gli eventuali periodi d’imposta precedenti.
Quesito n. 30 – Scostamenti dei valori concordati – Conseguenze
Domanda
S.r.l. ha aderito lo scorso anno al CPB. È emerso che non si è tenuto conto nel quadro P di una perdita su crediti del 2023. Ciò avrebbe determinato un reddito rilevante ai fini del CPB (rigo P04) maggiore, ma la differenza ai righi P06 e P07, è comunque entro il 30% di quelli concordati in origine. È possibile fare integrativa? Per il calcolo imposte deve prendere il CPB originario o quello ricalcolato?
Risposta
In presenza di modifiche dei dati su cui si è basata la proposta di reddito accettata, è possibile distinguere soltanto tra due casi ovvero quello in cui le modifiche, che determinano scostamenti dei valori concordati, risultino superiori alla soglia del 30%, con la conseguenza che, in tal caso, il patto decade, e quello in cui le modifiche, che determinano scostamenti dei valori concordati, restino al di sotto della soglia del 30%, con la conseguenza, in questo caso, che gli importi concordati nei quadri P (o LM per i forfetari limitatamente al 2024) non possono variare e, quindi, continuano a essere vincolanti per le dichiarazioni relative, con la conseguenza che le imposte dovranno essere calcolate sulla base del reddito concordato originariamente e accettato, nonostante lo stesso sia stato determinato sulla base di dati, successivamente rivelatisi errati, senza alcun ulteriore intervento in rettifica e senza obbligo di presentazione di dichiarazioni integrative.
Quesito n. 31 – Infrazione per scontrini e DDT – Decadenza da CPB
Domanda
La normativa sul CPB prevede che il contribuente che non emette i documenti commerciali dal RT oppure invii irregolarmente o tardivamente le chiusure all’A.d.E. e/o DDT non emessi o irregolari per tre infrazioni decade, corretto? Se è così e i controlli li possono fare fra 6 anni (invii tardivi o DDT irregolari) che senso ha aderire ora? Inoltre la mancata emissione non è ravvedibile.
Risposta
La decadenza del concordato preventivo si verifica anche in caso di accertamento della commissione di violazioni di non lieve entità, individuate dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024.
Tra queste la mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi e la mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento.
Una criticità è che, in base ad accertamenti anche postumi, il CPB possa decadere con effetti retroattivi e con impatto sulla determinazione delle imposte nel caso in cui il reddito effettivo risulti superiore a quello concordato.
Quesito n. 32 – Accertamento sull’anno che precede il concordato – Decadenza da CPB
Domanda
Accertamento sull’anno che precede il biennio concordato con potenziale decadenza.
Se ho ben compreso può scaturire sia dai dati extracontabili presenti sugli ISA che dai dati contabilizzati o non contabilizzati, questi devono superare sommandoli costi dedotti e/o ricavi non dichiarati il 30% del reddito fiscale e/o il 30% dei ricavi fiscali dichiarati originariamente.
È corretto?
Risposta
Determina altresì la decadenza dal concordato, quale violazione di non lieve entità, la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30% (art. 22, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 13/2024).
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E/2024 e nella FAQ del 25 ottobre 2024, n. 13, il periodo di imposta rilevante ai fini della causa di decadenza in esame è quello antecedente all’ingresso nel regime di concordato preventivo biennale (per il biennio 2025-2026, rileva quindi il modello ISA 2025, relativo al periodo d’imposta 2024).
In risposta ad un quesito in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le inesattezze o le omissioni rilevanti ai fini della decadenza possono riguardare tanto i dati contabili quanto quelli strutturali.
Quesito n. 33 – Reddito effettivo inferiore di oltre il 50% rispetto al concordato – Cessazione del concordato
Domanda
Se un contribuente ha un reddito 2024 percepito inferiore di oltre il 50% rispetto al concordato fuoriesce dal CPB? E se fuoriesce può aderire per il biennio successivo?
Risposta
Il concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, di ipotesi straordinarie e, quindi, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato come definite dal D.M. 28 aprile 2025.
Quesito n. 34 – Borsa di studio – Irrilevanza ai fini del concordato
Domanda
Un medico, in regime forfetario dal 2023, ha aderito nel 2023 al concordato preventivo per il 2024. Nel 2024 ha fatturato 70.282,02 e ha avuto una borsa di studio da Polis Lombardia per 11.603,04 euro, deve considerare anche la borsa di studio e quindi cessa il concordato preventivo per l’anno 2024 per il quale aveva aderito?
Risposta
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 54, lett. a), della Legge n. 190/2014, l’accesso e la permanenza nel regime sono possibili per i soggetti che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. Concorre alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 3, del TUIR (circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10, § 2.2 e 10 aprile 2019, n. 9, § 2.2).
La fuoriuscita dal regime forfetario si verifica in corso d’anno quando i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro (art. 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014). Il superamento del limite di 100.000 euro comporta la disapplicazione immediata dal regime forfetario. Il limite di 100.000 euro non è ragguagliabile ad anno.
In linea di principio la percezione di una borsa di studio dà origine ad un reddito “assimilato” quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, in quanto, altrimenti, le somme erogate si cumulano agli altri emolumenti corrisposti a titolo di lavoro dipendente. Quindi, l’ammontare della borsa di studio è da ritenersi fuori dal perimetro del reddito professionale che è stato utilizzato per lo sviluppo della proposta di concordato.
Quesito n. 35 – Impresa multiattività – Adesione al concordato
Domanda
Società con due attività n. 1 e n. 2 immobiliare. Nel 2024 ha ricevuto un PVC sul 2019 ed ha presentato ricorso. Non ha aderito al CPB, intende aderire nel 2025, nel 2024-2023-2022 ha presentato l’ISA per l’attività n. 1. Sono iniziate le attività immobiliari, nel 2025 effettuerà le vendite, l’attività prevalente sarà la n. 2 con ricavi e utili alti per i quali sarebbe utile aderire al CPB. Cosa fare?
Risposta
Per il periodo d’imposta 2024 sono operative alcune cause di esclusione dagli ISA tra le quali quella per l’esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (multiattività).
Il contenzioso pendente non è causa ostativa anche in presenza di debiti.
Quindi, restando la valutazione di adesione del tutto soggettiva, per quanto indicato non pare sussistano cause di esclusione, ammesso che l’ISA sia stato presentato e sia applicato effettivamente. Se in vigenza del CPB l’attività viene modificata, come indicato, la modifica dell’attività prevalente nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel 2024, con conseguente modifica dell’ISA applicabile, costituisce una causa di cessazione.
Quesito n. 36 – Debiti erariali – Decadenza CPB
Domanda
Contribuente decaduto da rateizzazione avviso bonario IVA, anno imposta 2022. Notificata cartella Agenzia Riscossione il 10 giugno 2025 per debito IVA residuo non pagato. Il contribuente ha aderito al CPB anni 2024 e 2025. Risulta essere decaduto dal CPB e nel caso per quale anno?
Risposta
Deve trattarsi, in ogni caso, di debiti scaturenti dalla notifica degli atti che, al 31 dicembre 2024 (nel caso di concordato per gli anni 2025 e 2026, secondo quanto confermato dalla circolare n. 9/E/2025, § 1.6), sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione.
I debiti oggetto di rateazione (in corso di regolare pagamento e per i quali non si è determinata la decadenza) o sospensione (giudiziale o amministrativa) non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 13/2024).
Quindi è necessario verificare, almeno per valutare la possibilità di adesione al concordato 2025/2026, l’entità del debito complessivo alla data del 31 dicembre 2024, comprensivo dei debiti per i quali è scattata la decadenza da rateizzazione, applicando la regola sopra indicata con cristallizzazione dei debiti tributari e contributi al 31 dicembre 2024.
Quesito n. 37 – CPB 2024 – Cause di esclusione
Domanda
Una s.r.l. ha aderito al CPB in UNICO 2024, anno 2023. I ricavi da CPB erano pari a 300.000 euro (idem VdP IRAP) ma nel 2024 il fatturato è aumentato e pertanto ha dichiarato ricavi per 5.200.000 euro. I ricavi sono superiore al limite per applicazione studi di settore per l’anno 2024 (ho quindi causa di esclusione). Nel 2025 ha aggiunto un codice ATECO (non prevalente). Cause esclusione/decadenza?
Risposta
L’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 (come modificato dal D.Lgs. “Correttivo” n. 81/2025) prevede alcune ipotesi al ricorrere delle quali il concordato cessa di avere efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’evento si realizza, restando salvi gli eventuali periodi d’imposta precedenti.
L’art. 21, comma 1, lett. b-quater, del D.Lgs. n. 13/2024 dispone la cessazione del concordato preventivo biennale nel periodo di imposta in cui il contribuente dichiari ricavi e compensi (e non reddito d’impresa o di lavoro autonomo) di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi Indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50%. In altre parole, la disapplicazione del concordato si verifica al superamento del limite di 7.746.853,50 euro. La cessazione si verifica a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la condizione. Di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo con la presentazione del modello Redditi 2025 e che nel periodo di imposta 2025 e/o 2026 dichiarano ricavi o compensi effettivi superiori a 5.164.569,00 euro, ma non a 7.746.853,50 euro, non fuoriescono dal concordato, pur non applicando più gli ISA (circostanza confermata nella circolare n. 18/E/2024, § 2.4.5).
Sulla modifica dell’attività, si segnala che il regime di concordato cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente cessi o modifichi l’attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente (art. 21, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 13/2024).
Tuttavia, il concordato mantiene efficacia se la nuova attività svolta dal contribuente è soggetta all’applicazione del medesimo ISA.
Al riguardo trovano applicazione i chiarimenti già resi con riguardo alle analoghe cause di esclusione dagli ISA (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024, § 2.4.1).
Nella FAQ del 25 ottobre 2024, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la causa di cessazione in esame, a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA (o nei medesimi coefficienti di redditività ai fini del regime forfetario), nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, la causa di cessazione non si verifica a patto che l’attività considerata prevalente nel 2024 resti tale anche nel biennio del concordato, la modifica dell’attività prevalente nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel 2024, con conseguente modifica dell’ISA applicabile, costituisce una causa di cessazione.
Quesito n. 38 – CPB 2024/2025 – Adesione al concordato 2025/2026
Domanda
Se ho aderito al CPB 2024/2025 e voglio aderire al CPB 2025/2026 cosa succede per il 2025 per cui ho già fatto adesione?
Risposta
Chi ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025 salta un giro in quanto non potrà aderire al concordato per il biennio 2025/2026 ma lo potrà fare per il biennio 2026/2027.
Quesito n. 39 – Modello Unico – Compilazione dei quadri CPB
Domanda
Esiste un qualche obbligo, che da lettura alle Istruzioni non ho rilevato, di compilare i quadri dei dati per il CPB, anche in assenza di volontà di sottoscriverlo da parte del contribuente?
Risposta
La proposta concordataria è avanzata e può essere accettata con la compilazione del quadro P del modello CPB 2025-2026.
La modulistica dev’essere compilata soltanto da parte dei soggetti che sono interessati a ricevere una proposta di CPB (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024, § 6.5).
Quesito n. 40 – DR correttiva – Presentazione
Domanda
Per l’anno precedente ho aderito al concordato preventivo biennale per gli anni di imposta 2024-2025, entro pochi giorni intendo presentare la denuncia dei redditi per potere recuperare le ritenute di acconto subite, volendo poi aderire al concordato 2026 posso presentare una denuncia correttiva nei termini?
Risposta
Avendo aderito al CPB 2024/2025 la prossima possibilità adesiva sarà coincidente col biennio 2026/2027. Nessuna problematica alla presentazione di una DR correttiva quest’anno quindi.
Quesito n. 41 – Contribuente forfetario – Controllo A.d.E.
Domanda
In caso di controllo A.d.E. per un forfetario che ha aderito al CPB per il 2024 che non ha superato il limite degli 85K, ma a cui per effetto del controllo, vengono contestati redditi che fanno superare il limite, ma sempre molto al di sotto del 30% dei redditi dichiarati, cosa succede per il CPB 2024 e al mantenimento del forfait per l’anno 2025?
Risposta
Si cerca di fornire una risposta stante però la difficoltà di comprensione della domanda per una evidente confusione tra redditi e ricavi.
Nel caso di contestazioni di ricavi che portano il soggetto a superare il limite degli 85K euro, il contribuente uscirà dal forfait, rimanendo agevolato CPB per il p.i. 2024 a causa del mancato superamento della franchigia del 30%, ma tenendo conto delle regole di tassazione dell’imponibile dei soggetti fuoriuscenti dal regime.
Quesito n. 42 – Interessi attivi da finanziamento a s.r.l. partecipata – Componenti escluse dal CPB
Domanda
Tra le componenti escluse dal CPB troviamo gli utili distribuiti, ai sensi degli artt. 59 e 89 del TUIR, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti soggetti ad IRES. Come dobbiamo considerare gli interessi attivi percepiti dal finanziamento ad una s.r.l. partecipata, gli interessi attivi bancari e le cedole dei Titoli di Stato?
Risposta
Il reddito d’impresa di riferimento della disciplina concordato preventivo biennale va calcolato senza considerare i valori relativi a plusvalenze e sopravvenienze attive.
L’elencazione è da ritenersi tassativa per cui gli interessi attivi percepiti in forza di finanziamenti erogati a società partecipate non daranno luogo a nessuna esclusione dai benefici del CPB, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240/1991), o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime previsto dall’art. 115 ovvero all’art. 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti indicati all’art. 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto all’art. 89 del TUIR).
Quesito n. 43 – S.r.l. con socio unico iscritto alla gestione commercianti – Compilazione quadro RR
Domanda
Reddito concordato CP 1: 64.812 euro
Reddito concordato rettificato CP 7: 83.533 euro
Perdite pregresse: 58.077 euro
Reddito RN6 della società: 25.456 euro
Reddito effettivo quadro RF: 85.206 euro
Reddito complessivo effettivo CP 10: 27.129 euro
Nel quadro RR del socio va indicato il reddito concordato di 64.812 euro senza quindi considerare la perdita fiscale riportata?
Risposta
Per comprendere come i contribuenti, che hanno aderito al concordato preventivo biennale per l’anno 2024, debbano districarsi nel quadro RR del modello Redditi 2022 PF, esaminiamo le due distinte sezioni che lo compongono.
- Sezione I. Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS). Scorrendo le istruzioni alla compilazione di questa sezione, il primo rigo interessato dall’adesione al CPB è il rigo RR1, alle sue colonne 3 e 4. Tenuto conto che la colonna 3 è riservata ai soci lavoratori di s.r.l., per indicare la parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società stessa ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, le Istruzioni ricordano che, nel caso in cui il contribuente partecipi in s.r.l. che hanno aderito al CPB e non si avvalga della facoltà di cui all’art. 19 (comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 13/2024) attraverso la barratura della colonna 4 di versare i contributi sul reddito effettivo, potrà inserire la quota di utili calcolata sulla base del reddito concordato dalla società partecipata. Barrando invece la colonna 4 del rigo RR1, il contribuente che partecipa a s.r.l. che hanno aderito al CPB esercita la facoltà suddetta di versare i contributi sul reddito effettivo. Ovvio che entrambi i dati (reddito d’impresa da CPB e reddito effettivo) della s.r.l. partecipata dovranno essere presi dalla dichiarazione dei redditi di quest’ultima.
Nel caso in cui il contribuente sia invece titolare di impresa soggetta a contribuzione INPS artigiani o commercianti e abbia aderito, in tale qualità, al concordato per l’anno 2024, le colonne da compilare sono quelle che vanno dalla 3 alla 3D dello stesso rigo RR1. Tali colonne serviranno per gestire le plurime situazioni che possono verificarsi nei casi in cui il reddito da assoggettare alla contribuzione previdenziale INPS sia la sommatoria di più posizioni delle quali solo alcune possono essere influenzate dall’adesione al CPB. In questo senso, le Istruzioni precisano che nella colonna 3C del rigo RR1 il contribuente deve indicare il “reddito d’impresa mista con adesione al CPB” che rappresenta il caso di adesione al CPB solo su alcuni dei redditi complessivamente posseduti, mentre per altri è indicato il reddito effettivo.
In ogni caso, l’elemento da tenere presente è che il reddito da assoggettare a contribuzione previdenziale deve comprendere anche l’eventuale quota assoggettata al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024 (Sezione I del nuovo quadro CP) o di cui all’art. 31-bis per i contribuenti in regime forfetario (rigo LM32).
Nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB, ma si avvalga della facoltà di cui all’art. 19 (comma 1, secondo periodo) o all’art. 30, di versare i contributi sul reddito effettivo, dovrà inoltre barrare la casella 3D del rigo denominata: “Opzione reddito effettivo”. - Sezione II: Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. Più semplice la gestione di questa sezione riservata ai contribuenti che hanno aderito al CPB per l’anno 2024. Nella colonna 20 si dovrà infatti indicare l’importo del reddito concordato proveniente dal quadro CP, sezione I, rigo CP2, campo 3 e sezione III, rigo CP9, campo 3. Ciò perché anche in questo caso il reddito imponibile previdenziale deve comprendere anche la parte assoggettata al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Qualora il contribuente decidesse di avvalersi della facoltà di versare i contributi previdenziali sulla base del reddito effettivo anziché di quello concordato, dovrà barrare la colonna 19. Anche in questa sezione è presente la colonna 22 denominata “Reddito lavoro autonomo misto”, nella quale verranno cumulati il totale dei redditi provenienti dai quadri CP o RE, RH o LM in caso di adesione al CPB e versamento su tale importi dei contributi alla gestione separata ed altri sulla base del reddito effettivo.
Quesito n. 44 – Tassazione ordinaria – Utilizzo in caso di maggiore convenienza
Domanda
Ho concordato un reddito per il 2024 pari a 80, nel 2024 ho realizzato una sopravvenienza attiva imprevista pari a 100, il mio reddito imponibile da quadro RF (per una serie di maggiori costi che mi hanno assorbito la sopravvenienza) è pari a 90. Posso optare per la tassazione del reddito di 90 senza sottoporre a tassazione del 24% la sopravvenienza?
Risposta
La tassazione concordataria è opzionale per cui in caso di maggiore convenienza della tassazione ordinaria posso utilizzare quest’ultima.
Quesito n. 45 – Reddito concordato – Calcolo
Domanda
Una s.a.s. ha reddito di servizi e reddito da affitto per il calcolo dell’imponibile effettivo si calcolano tutti e due i redditi?
Risposta
Dipende dalla situazione o meno di esistenza di una multiattività.
Quesito n. 46 – Acconti – Modalità di calcolo
Domanda
Nel caso di contribuente che ha aderito al CPB per le annualità 2024/2025 per il quale non è dovuta nessuna imposta per l’annualità 2024 (si ha la certezza ora con la chiusura della dichiarazione), si richiede se fosse obbligatorio il versamento della maggiorazione del secondo acconto a novembre 2024, sapendo già, con il metodo previsionale, che nessuna imposta era dovuta.
Risposta
Per il periodo d’imposta 2024 va osservata una specifica modalità di calcolo dell’acconto dovuto.
Infatti, in caso di adozione del metodo storico, l’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024, prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: l’acconto IRPEF o IRES determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 deve essere integrato di una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo 2023, rettificato sulla base degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024 (quindi senza considerare le componenti straordinarie di reddito, quali plus e minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, eccetera).
Tale maggiorazione – che va determinata sulla differenza tra il rigo P06 e P04 del quadro CPB – è dovuta anche nel caso in cui il contribuente non deve effettuare versamenti per il 2023. In presenza di un valore negativo a rigo P04, va calcolata sulla differenza tra rigo P06 e zero l’acconto IRAP determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 deve essere integrato di una maggiorazione pari al 3% della differenza tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato sulla base dell’art. 17, D.Lgs. n. 13/2024 (quindi senza considerare le componenti straordinarie rilevanti ai fini IRAP). Dunque, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra rigo P08 e rigo P05 del modulo CPB. Invece, in caso di opzione di calcolo dell’acconto IRPEF, IRES o IRAP sulla base dell’imposta relativa al 2024 (quindi con applicazione del metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto 2024 deve essere calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito o al valore della produzione netta concordati e quanto già versato a titolo di prima rata dell’acconto 2024, calcolata in base alle regole ordinarie.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2024, ha avuto modo di chiarire che, in caso di applicazione del metodo previsionale, è necessario considerare le aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte in esame.
Sempre nella circolare n. 18/E/2024, è stato, poi, precisato che:
- la maggiorazione dell’acconto potrà essere scomputata dal saldo dell’imposta dovuta;
- per i soggetti trasparenti ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR (s.n.c., s.a.s., associazioni e studi professionali, s.r.l. in regime di trasparenza), nonché per le imprese familiari, il versamento della maggiorazione dell’acconto IRPEF prevista in caso di utilizzo del metodo storico va effettuato dai soci, associati o collaboratori pro quota.
Quesito n. 47 – Acconto e saldo CPB – Compilazione dei quadri CPB
Domanda
Un professionista ha aderito al concordato e a novembre ha pagato l’ulteriore acconto di 192,00 euro sul concordato. Nell’UNICO questo acconto viene considerato nel rigo RN 38 mentre nel rigo CP2 relativo alla sostitutiva flat tax viene evidenziato un debito di pari importo. I 192 euro non dovrebbero essere indicati come acconto sulla flat tax e quindi il contribuente non dovrebbe pagare nulla?
Risposta
La procedura delineata dal software deve ritenersi corretta. Nel quadro CP vengono indicati esclusivamente i debiti di imposta.
Quesito n. 48 – ISA – Adeguamento
Domanda
Un soggetto che ha accettato proposta di concordato può comunque adeguare il reddito ISA alle risultanze del modello ISA per ottenere un punteggio di 10, anche se nella sostanza pagherà comunque le imposte sul reddito concordato?
Risposta
Sicuramente il contribuente nell’anno di adesione al CPB potrà adeguare la propria posizione ISA al voto 10 per ottenere il beneficio premiale doppio ossia sia sul periodo di imposta che nei successivi 2 attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva più bassa.
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