CIRCOLARE MONOGRAFICA
Profili assicurativi INAIL per le prestazioni di lavoro svolte mediante piattaforme digitali
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 15 LUGLIO 2025
L’INAIL – con Circolare 4 luglio 2025, n. 40– ha richiamato le indicazioni divulgate dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 9/2025 ed ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi INAIL per le prestazioni di lavoro svolte mediante piattaforme digitali.
In base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi:
Collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015 e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.
Lavoro autonomo: il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio;
Premessa
Il tema della regolamentazione dei “nuovi” lavori è un tema sempre attuale, in quanto sussiste la necessità di dare la massima copertura (in termini di diritti/doveri di aziende e lavoratori) per quanto attiene l’aspetto della gestione del rapporto di lavoro, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’ambito previdenziale ed assicurativo.
Sul tema dei rider (e, più in generale, dei lavoratori etero-organizzati dalle piattaforme digitali), tanto la giurisprudenza quanto il legislatore hanno avuto modo di intervenire con una certa frequenza.
Negli ultimi mesi, si segnalano due importanti interventi di prassi:
- MLPS, Circolare 18 aprile 2025, n. 9;
- INAIL, Circolare 4 luglio 2025, n. 40.
Nell’analisi che segue, si analizzeranno i punti di collegamento.
Il corretto inquadramento giuridico dei riders secondo il MLPS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare 18 aprile 2025, n. 9 – ha fornito dei chiarimenti in materia di classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.
Il rapporto può essere qualificato come di lavoro autonomo solo se sussistono i relativi caratteri distintivi:
– assenza di poteri di controllo, direzione e sanzionatori;
– reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna in modo unilaterale.
In ogni caso, è necessario garantire un compenso minimo orario, un’indennità integrativa pari almeno al 10% del compenso base in caso di lavoro notturno, una copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni.
L’attività dei riders può avere, però, anche i caratteri della subordinazione.
Questo avviene attraverso l’assunzione del lavoratore e la ricorrenza di tutti gli indici di subordinazione ex art. 2094 c.c., quindi:
- il potere direttivo (inteso come l’esistenza di direttive specifiche e vincolati e quindi l’eterodirezione),
- il potere di controllo (ossia il rispetto di predeterminati slot orari e ordini e la presenza di punteggi con conseguenze di natura sostanzialmente disciplinari).
Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da ricondurre l’attività agli indici di subordinazione.
Inoltre, tra le tipologie contrattuali disciplinate dal nostro ordinamento, quella che maggiormente si avvicina all’attività dei riders, è quella del lavoro intermittente, ex artt. 13 e ss., D.Lgs. n. 81/2015.
È proprio a questa tipologia contrattuale che, se richiamata dal contratto collettivo, è necessario far riferimento per quanto riguarda il trattamento economico, normativo e previdenziale, anche per quanto riguarda l’eventuale riconoscimento dell’indennità di disponibilità spettante al lavoratore.
In questo caso, il MLPS ha ritenuto che, se il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate, il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire, coincide con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima.
Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore è richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l’indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita.
Infine, ai riders può essere applicata la disciplina del lavoro subordinato anche quando si è ricorsi al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 (ovvero, che le modalità con le quali si concreta la prestazione sono prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente).
Per quanto riguarda il profilo previdenziale, viene ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, una volta qualificato il rapporto di lavoro, si avrà di conseguenza l’inquadramento previdenziale.
Invece in merito alle tutele assicurative, la Circolare ribadisce che in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela è garantita sia che si tratti di lavoratori subordinati che di collaboratori etero diretti, che di lavoratori autonomi.
I chiarimenti INAIL sulla tutela assicurativa dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali
L’INAIL – con Circolare 4 luglio 2025, n. 40 – ha richiamato le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 9/2025 ed ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi INAIL per le prestazioni di lavoro svolte mediante piattaforme digitali.
In base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi.
Nello specifico:
- Rapporto di lavoro autonomo – se ricorre un rapporto di lavoro autonomo, la retribuzione imponibile per la determinazione dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
L’attività protetta è quella di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, comprensiva non solo delle ipotesi di utilizzazione di velocipedi o veicoli a motore, ma anche di quelle di consegna “senza mezzi di trasporto”, o con automobili.
Il premio di assicurazione INAIL è determinato, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. I premi ordinari sono determinati applicando la voce di tariffa 0721.
Se invece vengono utilizzati altri tipi di veicoli a motore, si applica la voce 9121 delle tariffe 2019 (trasporto di merci e trasporti postali).
Ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.
Il premio assicurativo non è frazionabile in base al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore.
Ai fini dell’assicurazione Inail, l’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro.
- Collaborazione organizzata dal committente – i premi assicurativi devono essere determinati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere. I premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l’imponibile previsto per i parasubordinati).
- Lavoro subordinato – la retribuzione imponibile per la generalità dei lavori dipendenti è la retribuzione effettiva (costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi definiti dall’art. 29, D.P.R. n. 1124/1965), che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera).
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione. La Regione Lazio ha ampliato le misure di tutela contro le ondate di calore, estendendo anche ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio climatico elevato.
Nel dettaglio, l’Ordinanza adottata il 30 maggio u.s. (che prevedeva il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole ai lavoratori agricoli e florovivaistici, agli operai dei cantieri edili e delle cave) viene estesa anche agli operatori della logistica e a chi effettua consegne in bici e scooter.
Tale Ordinanza (che rimarrà in vigore fino al 15 settembre 2025) prevede il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito worklimate riferita a “lavoratori esposti al sole”, segnali un livello di rischio “Alto”.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
- INL, Circolare 30 ottobre 2020, n. 7
- MLPS, Circolare 18 aprile 2025, n. 9
- INAIL, Circolare 4 luglio 2025, n. 40
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