L’OPINIONE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 11 LUGLIO 2025
Per l’accesso al bonus giovani su tutto il territorio nazionale, le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2025 di giovani ai sensi dell’articolo 22 del D.L. 7 maggio 2024 n. 60, convertito, con modifiche, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, debbono determinare un incremento occupazionale.
All’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato infatti all’Inps che l’accoglimento delle domande dei datori di lavoro è subordinata al suddetto requisito.
La novità è stata comunicata dall’INPS che l’ha resa pubblica con il Messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025 nel quale è stato comunicata anche l’implementazione del modulo di domanda.
Invero, il bonus giovani per le assunzioni di giovani nelle regioni ricadenti nella Zona economica speciale per le quali veniva richiesto il bonus col massimale mensile 650 euro già prevedeva tale requisito; nel caso di assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale soggette al massimale di 500 euro mensile, invece, tale condizione non era stata originariamente prevista.
Come è noto, l’articolo 22 del D.L. 7 maggio 2024 n. 60, convertito, con modifiche, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, allo scopo di favorire l’assunzione di giovani, ha previsto un esonero contributivo dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione si applica in caso di assunzione a tempo indeterminato oppure in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato nel rispetto di due requisiti: il primo requisito è anagrafico e più precisamente un’età inferiore a 35 anni; il secondo è che il soggetto assunto non abbia mai prestato attività lavorativa con un contratto a tempo indeterminato.
A tal proposito, va ricordato che costituiscono causa ostativa: una precedente assunzione a tempo indeterminato con contratto di apprendistato nel caso non sia proseguita al termine del periodo formativo in un ordinario contratto a tempo indeterminato; un rapporto di lavoro domestico; un contratto di lavoro intermittente; la riassunzione di un lavoratore già assunto col bonus giovani non goduto per l’intera durata da un altro datore di lavoro.
Per l’attuazione dell’agevolazione è stato adottato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 aprile 2025 , pubblicato il 9 maggio 2025 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in cui sono stati definiti altresì i criteri con specifico riguardo all’operato dell’Inps in qualità di soggetto gestore nonché le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 22 del D.L. n. 60/2024.
Le procedure per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio sono state invece dettate dall’INPS nella Circolare n. 90 del 12 maggio 2025.
Il bonus giovani in parola prevede due differenti fattispecie agevolative: la prima è quella disciplinata dall’articolo 22, comma 1 , del D.L. n. 60/2024 che fissa nel limite massimo di 500 euro la misura dell’esonero contributivo; la seconda è quella invece prevista dal successivo comma 3 che prevede invece un massimale di 650 euro mensili nel caso di assunzioni in una sede ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ricadenti nella Zona economica speciale (cfr. articolo 9, D.L. n. 124/2023).
Per quest’ultima, la Commissione europea in sede di rilascio dell’autorizzazione con decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025 ha previsto sin dal rilascio dell’autorizzazione il requisito che l’assunzione deve determinare l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.
Per la prima fattispecie, invece, tale requisito non era previsto atteso che non è stato considerato un aiuto di Stato ma è stato ora introdotto per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2025 verosimilmente per ragioni legate ai criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani.
Nulla cambia invece per le assunzioni effettuate fino al 30 giugno 2025.
Ai fini della verifica dell’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa, occorre fare riferimento ai criteri previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
È appena il caso di aggiungere che l’incremento occupazionale netto deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Sulla materia occorre tenere infine conto di quanto ha affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07) e più precisamente che per la valutazione dell’incremento dell’occupazione afferma che “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione”.
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