1° Contenuto riservato: Circolare per il Cliente del 16 luglio 2025, n. 286

CIRCOLARE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 16 LUGLIO 2025

IN BREVE

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Le nuove modifiche al lavoro sportivo

D.L. 30 giugno 2025, n. 96

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025, n. 149 è stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.
L’aspetto più rilevante attiene alla nuova durata massima dei rapporti sportivi subordinati.
Com’è noto, il contratto di lavoro subordinato sportivo è disciplinato dall’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, che, nella versione originaria, affermava che tale contratto poteva contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
Ora, con decorrenza 1° luglio 2025 il termine finale potrà essere elevato fino a 8 anni.
Al riguardo, è opportuno ricordare che è sempre ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti ed è, altresì, ammessa, la cessione del contratto da una società o associazione sportiva ad un’altra, prima della scadenza, purché vi sia il consenso dell’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale, che dovrà contenere la nomina o stabilire il numero degli arbitri e le modalità di nomina degli stessi.
Inoltre, il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o limitanti la libertà professionale del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso, né tali pattuizioni possono essere integrate nel contratto in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro.

DIRITTO DEL LAVORO

Le precisazioni INL sull’utilizzo del contratto di lavoro intermittente

Nota INL del 10 luglio 2025, prot. n. 1180

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 10 luglio 2025, prot. n. 1180 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – è intervenuta in merito alle conseguenze dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte dellalegge n. 56/2025, con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.
Al riguardo, l’INL ha precisato che, nonostante l’abrogazione del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 da parte della legge n. 56/2025, è possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella allegata allo stesso, per la stipula del contratto di lavoro intermittente, “in quanto il rinvio operato dal DM 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale“.

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DIRITTO DEL LAVORO

In GU il decreto legge sulla decontribuzione per le lavoratrici madri

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025, n. 14 è stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.
Nel dettaglio, l’art. 6 riscrive, per il solo anno 2025, la disciplina del bonus mamme 2025 previsto dalla legge di Bilancio 2025 ed aumenta la dote destinata all’intervento: ai 300 milioni di euro stanziati dallalegge n. 207/2024sono aggiunti ulteriori 180 milioni, per un totale di 480 milioni euro.
Secondo la nuova disposizione, il bonus spetta alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996) e la gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995):

  • con due figli e titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua;
  • con più di due figli, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Con il nuovo regime valido per il 2025 cambia la modalità di erogazione del bonus: mentre nella precedente versione l’agevolazione era sotto forma di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in base alla nuova disciplina l’agevolazione consiste in un contributo pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, riconosciuto dall’INPS.

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sulla nuova disciplina dei fringe benefit

Agenzia delle Entrate, Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 3 luglio 2025, n. 10/E – ha chiarito la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, per incentivare la mobilità sostenibile.
A partire dal 2025, ai fini del corretto inquadramento fiscale dei fringe benefits, occorre distinguere tre diverse ipotesi a seconda che i contratti siano stati stipulati:

  • fino al 30 giugno 2020;
  • dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • a partire dal 1° gennaio 2025.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 per i veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno.
Nulla cambia per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.

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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Maxideduzione del costo del lavoro: l’intervento del MEF

MEF/MLPS, Decreto Interministeriale 27 giugno 2025

Il MEF – con Decreto Interministeriale 27 giugno 2025, di modifica del Decreto MEF 25 giugno 2024 – ha chiarito il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo, coerentemente con le finalità del D.Lgs. n. 216/2023 istitutivo della misura agevolativa. 
Nel dettaglio, l’art. 1 del richiamato Decreto Interministeriale sostituisce integralmente il comma 8, art. 5, del Decreto MEF 25 giugno 2024, stabilendo che il beneficio che può essere fruito da ciascun soggetto appartenente al gruppo interno è determinato applicando al costo agevolabile un c.d. “fattore di correzione” dato dal “rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.
Tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2025, n. 159.

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INPS, CONTRIBUZIONE

I versamenti volontari del settore agricolo per il 2025

INPS, Circolare 14 luglio 2025, n. 110

L’INPS – con Circolare del 14 luglio 2025, n. 110 – ha illustrato le modalità di calcolo, per l’anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2025, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti.
L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2025pari al 30,30% di cui il 30,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Uniemens: la nuova versione 4.30.3 dell’allegato tecnico

In data 30 giugno 2025, l’INPS ha pubblicato la versione 4.30.3 dell’allegato tecnico Uniemens, nonché la versione 47.0 dei codici contratto della sezione “PosContributiva”.
Per quanto riguarda l’allegato tecnico, le novità sono le seguenti:

Appendice B
Lavoratori dipendenti “DenunciaIndividuale”:

  • Aggiornata descrizione codice L577 in “CodiceCausale” di “InfoAggCausaliContrib” di “DatiRetributivi”. Si tratta del codice da utilizzare in caso di lavoratore che fruisce dell’incentivo al posticipo del pensionamento (settore privato) – INPS, circolare 102/2025.
  • Lavoratori Gestione ex INPDAP “ListaPosPA”:
  • Aggiornata descrizione codici 52, 53 in “CodiceRecupero” di “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica” di “Gestioni” di “E0_PeriodoNelMese” e di “V1_PeriodoPrecedente”. Si tratta dei codici da utilizzare in caso di lavoratori che fruiscono dell’incentivo al posticipo del pensionamento (settore pubblico) – INPS, circolare 102/2025;
  • Inseriti codici 4B, 4C, 4D, 4E in “TipoServizio” di “InquadramentoLavPA” di “E0_PeriodoNelMese” e di “V1_PeriodoPrecedente”. Si tratta dei codici per il congedo parentale riconducili alla Normativa Speciale Bolzano – INPS, messaggio 1967/2025.

Appendice I
Lavoratori agricoli “DenunciaAgriIndividuale”:

  • Aggiornata descrizione codici PA, PP in “CodAgio” di “AgevolazioneAgr” di “DatiAgriRetribuzione”. Si tratta dei codici da utilizzare in caso di lavoratori che fruiscono dell’incentivo al posticipo del pensionamento (settore agricolo) – INPS, circolare 102/2025.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Iniziata la precompilazione delle domande di lavoratori extracomunitari per il settore turistico-alberghiero

D.L. 11 ottobre 2024, n. 145

A partire dal 1° luglio 2025 è aperto il canale di precompilazione delle domande di nulla osta lavoro relative al settore turistico-alberghiero riferite al termine del 1° ottobre 2025, ex decreto-legge n. 145/2024.
Le domande vanno presentate attraverso il “Portale servizi ALI”, gestito dal Ministero dell’Interno.
Dopo la scadenza del 31 luglio, la sezione non sarà più consultabile.
La domanda che dovesse risultare, al 31 luglio 2025, ancora nello stato “DA COMPLETARE” potrà essere perfezionata nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025.
In questa fase vengono, quindi, effettuati i controlli sui prerequisiti e, in caso di esito favorevole, il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di PEC il codice di attivazione domanda.
Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.
I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro.

MATERNITÀ

INL: indicazioni operative sul provvedimento di interdizione ante/post partum

INL, Nota 8 luglio 2025, n. 5944

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota dell’8 luglio 2025, prot. n. 5944 – ha fornito indicazioni operative agli uffici territoriali per uniformare le procedure relative ai provvedimenti di interdizione ante e post partum, strumenti fondamentali per la tutela della salute delle lavoratrici madri e dei loro figli.
Com’è noto, gli artt. 67 e 17, D.Lgs. n. 151/2001, prevede la possibilità di interdizione dal lavoro sia prima che dopo il parto nei casi in cui le mansioni o l’ambiente siano incompatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento e non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre mansioni più sicure.
Il percorso inizia con la presentazione dell’istanza, che può essere effettuata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, allegando documentazione essenziale come il certificato di gravidanza o la certificazione di nascita, oltre all’indicazione delle mansioni svolte.
Se a richiedere l’interdizione è il datore di lavoro, questi deve motivare l’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, presentando anche lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi.
Nella successiva fase istruttoria, gli uffici territoriali verificano la documentazione e i presupposti di legge, accertando se vi siano rischi effettivi per la salute della madre e del bambino e se esista la possibilità di assegnazione ad altre mansioni, come previsto dalla normativa.
Infine, la valutazione del rischio implica l’esame concreto delle condizioni di lavoro e dell’ambiente, considerando fattori come il rumore, le vibrazioni, l’esposizione a sostanze chimiche o biologiche, la postura lavorativa e la movimentazione dei carichi. In molti casi, come quello del sollevamento di pesi oltre 3 kg o del lavoro in posizione eretta per più di metà dell’orario, la norma prevede l’interdizione senza necessità di valutazioni ulteriori.

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 e possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente

Com’è noto, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Lettera Circolare del 22 aprile 2013, prot. n. 7258 – ha precisato che “l’individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale di periodi predeterminati in forza dei quali è possibile l’attivazione di rapporti di lavoro intermittenti deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all’interno del contenitore/anno.  Non risulta, dunque, possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all’intero anno. In caso di stipulazione di un contratto intermittente in virtù di una errata previsione temporale del CCNL, tale contratto verrà considerato un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolari del 18 luglio 2012, n. 18 e del 1° agosto 2012, n. 20 – ha precisato che “ai fini della stipula del contratto intermittente, il lavoratore NON deve aver compiuto 24 anni, mentre ai fini della prestazione lavorativa, NON deve aver compiuto 25 anni. Pertanto, il 24enne – sino al giorno antecedente al compimento dei 25 anni – potrà essere chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa. Dopo tale data, l’eventuale violazione comporterà la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Dal 28 giugno 2013 (entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013) l’istituto contrattuale in commento:

  • è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Tale limitazione temporale NON riguarda i settori Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo.
Le 400 giornate di effettivo lavoro che il soggetto non deve superare (con il medesimo datore di lavoro) nei 3 anni solari, riguardano un arco temporale “mobile”. Il ddl, pertanto, dovrà “conteggiare” le giornate di effettiva presenza al lavoro (a prescindere, dunque, dall’orario svolto), dal 28 giugno 2013 in poi.
Il D,Lgs. n. 104/2022, nel confermare la stipulazione in forma scritta ai fini della prova, prevede che, oltre alle informazioni di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 152/1997, il contratto di lavoro intermittente debba contenere i seguenti elementi:

  • la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’art. 13;
  • il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
  • il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  • tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
  • le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
  • le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

Ora l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 10 luglio 2025, prot. n. 1180 – ha precisato che il DM 23 ottobre 2004 è ancora pienamente in vigore, quindi è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 .
L’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della legge n. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal DM 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

IMPOSIZIONE FISCALE

Le novità del 2025 sul regime fiscale delle auto aziendali

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 3 luglio 2025, n. 10 – ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 207/2024, nonché con l’art. 6, comma 2-bis, decreto-legge n. 19/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/2025.
Andando nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la fiscalità dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti è contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, che, fino al 31 dicembre 2024, dispone:

  • che i valori che costituiscono fringe benefit per l’uso promiscuo degli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), motocicli e ciclomotori, di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si quantificano nella misura del 25 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio – desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – al netto degli ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La medesima disposizione prevede valori percentuali maggiori di determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente per i veicoli caratterizzati da una più elevata emissione di anidride carbonica;
  • che resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dal citato articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (cfr. articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020).

L’art. 1, comma 48, legge di bilancio 2025 ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la richiamata lett. a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir.
Per effetto di tale “sostituzione”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli indicati nel citato art. 54, comma 1, lett. a), c) e m), del codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:

  1. siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  2. siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  3. siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella nuova disciplina, l’Agenzia delle Entrate ha precisato (in linea con quanto già affermato nellarisoluzione n. 46/E del 2020) che la concessione del veicolo in uso promiscuo non rappresenta un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit,da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo.
Ne consegue che, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025».
Peraltro, nel rispetto del principio di cassa, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, la nuova disposizione si applica ai veicoli assegnati ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Quanto ai veicoli “di nuova immatricolazione, l’Agenzia delle Entrate ha considerato tali quelli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir – come modificata dalla legge di bilancio 2025 – si applica ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.
Al fine di assicurare una progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, l’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, introduce una disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48della legge di bilancio 2025.
Nello specifico, il citato art. 6, comma 2-bis, decreto legge n. 19/2025 ha inserito, dopo il comma 48, il comma 48-bis, il quale dispone che «resta ferma» l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024»,siaa quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».
Al riguardo, la Circolare in commento ha chiarito che:

  • considerato che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla «concessione in uso promiscuo» del veicolo e non anche alla stipulazione del contratto di assegnazione, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente;
  • ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di assegnazione e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si applica – fino alla naturale scadenza degli stessi – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024;
  • il regime di tassazione previgente trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i veicoli siano ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e la consegna del veicolo al dipendente avvenga dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Resta ferma la necessità che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025 sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Infine, viene chiarita l’ipotesi in cui il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024 – in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si verifichino dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 – rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate.
In questo caso, trova applicazione la disciplina più favorevole introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

In Gazzetta Ufficiale il decreto MEF sulla maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2025, n. 159 è stato pubblicato il decreto MEF 27 giugno 2025, recante “Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione”.
Il decreto è stato emanato al fine di chiarire, per evitare incertezze interpretative, la portata applicativa del «fattore di correzione» indicato dall’art. 5, comma 8, decreto MLPS/MEF 25 giugno 2024.
Al riguardo, il nuovo comma 8 prevede che ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.
È opportuno ricordare che il beneficio (20% di maggiorazione del costo ammesso in deduzione) potrà essere applicato solo in presenza di un duplice requisito:

  1. incremento occupazionale nell’anno: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente:
    a) la verifica dell’incremento occupazionale dovrà essere effettuata coinvolgendo anche le società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (concetto di impresa unica,Regolamento UE n. 2023/2831). Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (nel modificare l’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023) ha precisato che per il calcolo della maxi deduzione del 120%-130%, le società collegate devono essere escluse dal perimetro del gruppo interno. L’esclusione deve considerarsi estesa anche alle società a controllo congiunto, cioè quelle che per disposizione legale, statutaria o per patto parasociale richiedono il consenso unanime di tutte le parti controllanti ai fini dell’assunzione di decisioni finanziarie, gestionali strategiche. Ne consegue che le società collegate non appartenenti ad alcun gruppo (e cioè non controllate da nessuna altra società residente), così come le società a controllo congiunto (anch’esse prive del controllo esercitato da una singola società) ai fini della maxi deduzione del 120%-130% dovrebbero essere autonomamente considerate come singole società non riconducibili ad alcun gruppo. A seguito della modifica normativa il gruppo “interno” oggetto di verifica è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sul punto, il Decreto Interministeriale MLPS/MEF 27 giugno 2025 ha modificato il Decreto MLPS/MEF 25 giugno 2024 ;
    b) nel numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rientrano anche i lavoratori trasformati da un contratto a termine e gli assunti con rapporto di apprendistato;
    c) nel computo degli assunti, i lavoratori a part-time dovranno essere conteggiati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno;
  2. aumento del costo del lavoro nell’anno

È prevista una ulteriore maggiorazione (+10%) qualora l’assunzione sia fatta nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

  • lavoratori svantaggiati o con disabilità;
  • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni;
  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • ex percettori Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Il 20% di maggiorazione si applica al minore importo tra:

  • il costo dei neo assunti sostenuto nell’anno;
  • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9 Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio precedente.

La legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha prorogato fino al 2027 la cd. maxi deduzione del costo del lavoro (precedentemente prevista esclusivamente per il 2024).
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 20 gennaio 2025, n. 1 – ha fornito le istruzioni operative, richiamando il decreto interministeriale MLPS/MEF 25 giugno 2024 ed adeguando le disposizioni temporali ai nuovi periodi di imposta (2025, 2026, 2027).

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì
16/07/2025
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria.Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Mercoledì
16/07/2025
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.CommittentiModello F 24 on line
Mercoledì
16/07/2025
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente.Datori di lavoroModello F 24 on line
Mercoledì
16/07/2025
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Mercoledì
16/07/2025
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Mercoledì
16/07/2025
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/07/2025
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/07/2025
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/07/2025
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise
Lunedì
21/07/2025
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedì
21/07/2025
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Lunedì
21/07/2025
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Mercoledì
23/07/2025
Mod.730Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio. Trasmessione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte e presentate dal cotribuente dal 21 giugno al 15 luglio.Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscaleConsegna e invio telematico
Venerdì
25/07/2025
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
31/07/2025
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Giovedì
31/07/2025
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Giovedì
31/07/2025
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

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