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CIRCOLARE MONOGRAFICA

Istruzioni pratiche e calcolo acconto per l’anno di imposta 2025

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 16 LUGLIO 2025


L’INPS, con la Circolare n. 105/2025 , ha fornito istruzioni sulle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” per coloro che sono iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Premessa

Il Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” deve essere compilato dagli iscritti alle Gestioni di artigiani e commerciali e alla Gestione separata.

Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali

In riferimento ai contributi dovuti per il 2024, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una posizione assicurativa nei citati settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, per sé stessi o per familiari collaboratori, devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”.

È importante compilare la colonna 3 del rigo RR2 “reddito d’impresa (o perdita)” (o, in alternativa, 3b o 3c se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche se il reddito è inferiore al minimale per garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.

In merito all’individuazione del reddito da assoggettare ai contributi previdenziali, deve essere considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2024, al netto di eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle percentuali introdotte dalla Legge n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è data dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò premesso, l’INPS indica gli elementi che costituiscono la base imponibile per calcolare la contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF, RG e RH, se il contribuente non ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) e non ha partecipazioni in società aderenti al concordato preventivo biennale:

[RF63 – (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] + [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 + col. 2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 – RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.

Se nel Quadro RG è barrata la casella “Impatriati – art. 16 D.Lgs. 147/2015”, in sostituzione dei dati relativi al Quadro RG [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 + col. 2)] va inserito il dato contenuto nel rigo RG34, (RG34 col. 3 – (RG35, col. 1 + col. 2)]. Analoga indicazione va considerata se è compilato il Quadro RF e è barrata la casella “Impatriati – art. 16 D.Lgs. 147/2015” sostituendo [RF63 – (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] con il dato indicato nel rigo RF99, colonna 3 – (RF100, col. 1 + col. 2).

I contribuenti che aderiscono al CPB o hanno partecipazioni che vi aderiscono devono compilare nel quadro RR anche i campi:

  1. RR1: colonna 4; barrata se il contribuente ha partecipazioni in s.r.l. che aderiscono al CPB, ma si avvale della facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo; l’intero reddito che costituisce base imponibile previdenziale va inserito nel rigo RR2 colonna 3;
  2. rigo RR2:
    • colonna 3b “Reddito di impresa con adesione al CPB”; va compilato dal contribuente che ha aderito al CPB. L’importo indicato è base imponibile previdenziale e deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; è alternativo rispetto alla colonna 3 e 3c;
    • colonna 3c “Reddito di impresa mista con adesione al CPB”; va compilato dal contribuente in caso di adesione al CPB su alcuni redditi (deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale) e altri con reddito effettivo. È alternativo rispetto alla colonna 3 e 3b;
    • colonna 3d “Opzione reddito effettivo”; va barrata se il contribuente ha aderito al CPB, ma si avvale della facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo. Se tale colonna è valorizzata, il reddito effettivo è inserito esclusivamente nella colonna 3 e non in 3b o in 3c.

Ciò premesso, INPS indica gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF, RG e RH e CP:

  1. Il soggetto non ha aderito al CPB, ma ha partecipazioni in società aderenti al CPB o il soggetto ha aderito al CPB e ha partecipazioni in società che, tutte o alcune, hanno aderito al CPB:
    [RF63 – (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] + [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 e col. 2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 [in assenza di tutte le colonne da 13A a 16] e colonne 4 da RH5 a RH6 [in assenza di tutte le colonne da 14A a 17]) + (colonne 14 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 [in presenza di almeno una delle colonne da 13A a 16]+ colonne 15 da RH5 a RH6 [in presenza di almeno una delle colonne da 14A a 17]) – (RH12 col. 1 + RH12 col. 2)] + RS37 colonna 15 + (CP1, col. 3 – colonne 10 dei righi RS6 e RS7).
    In presenza di partecipazioni in società aderenti al CPB, alla somma algebrica va aggiunta nel quadro RR2, colonne 3B o 3C, l’eventuale quota di reddito concordato assoggettato dal soggetto partecipato a imposta sostitutiva dovuta dal partecipante la cui esistenza è desumibile dalla compilazione dei CP3, CP4 e CP5.
  2. Il soggetto ha aderito al CPB, ma opta per determinare la base imponibile sul reddito effettivo:
    CP10 col. 1 + CP10 col. 2 + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – (RH12 col. 1 + RH12 col. 2)] + RS37 colonna 15.

Per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi vanno integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a s.r.l. e denunciati con il modello “Redditi SC”, rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Il reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito, in caso di ditta individuale o di soci di società, del reddito dei coadiutori o coadiuvanti. Nella sezione RR3, se il coadiuvante/coadiutore ha utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l’importo va indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Dunque, nel campo RR1, colonna 3, va indicata solo la quota di partecipazione nel caso del titolare o solo se è presente almeno un rigo in cui nella casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice 1.

Per coloro che hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).

Per chi ha aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene così determinata:

  1. somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34 meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione III;
  2. se il soggetto ha aderito al CPB la base imponibile è costituita dal reddito concordato (rigo LM33, colonna 1) sommato all’eventuale importo del rigo LM32, colonna 3, riferiti al reddito di impresa o impresa familiare meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione III.

Laddove il contribuente si avvalga della possibilità di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato, il reddito effettivo rappresenta la base imponibile previdenziale su cui deve essere versata la contribuzione previdenziale e l’eventuale mancato pagamento di tutto o parte della contribuzione obbligatoria determina il recupero coattivo delle somme dovute da parte dell’INPS.

La mancataerrata od omessa compilazione in tutto o in parte delle colonne del Quadro LM, sezione III, determina l’impossibilità di fruire del beneficio previsto dalla Legge n. 190/2014, in quanto non possono avvalersi del regime coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

La base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l. da cui vanno esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa; se sono compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi indicati.

Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, la determinazione della base imponibile consiste nel reddito dichiarato ai punti 1 e 2 della sezione “Dati fiscali” della CU anno 2025. Nella stessa dichiarazione, in questo caso, è valorizzato il punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente” con il valore Z3 (Soci di cooperative artigiane di cui Legge n. 208/2015).

Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, sono riservate la sezione II, riservata anche ai magistrati onorari – giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, e la sezione III.

Per semplificare la determinazione del contributo dovuto, degli acconti versati e del saldo è stata prevista la sezione IV “Contributi in gestione separata” in cui vanno riportati i totali degli importi calcolati nelle due precedenti sezioni.

La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari a esclusione degli autonomi sportivi del settore dilettantistico, ai quali è riservata la sezione III. Se il contribuente svolge in contemporanea attività professionale e quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo presso la Gestione separata, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile su cui calcolare la contribuzione è data dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”.

Inoltre, sono imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari.

Per i contribuenti che non aderiscono al CPB o che, pur aderendo al CPB, decidono di pagare la contribuzione dovuta sul reddito effettivamente prodotto e non sul concordato, il contributo deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

  • quadro RE: differenza RE6-RE20; rigo RE23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche in caso di assenza di perdite riportate nel rigo RE24) o RE25 se presenti perdite al rigo RE24. In caso di adesione al CPB e determinazione della contribuzione sul reddito effettivo, va considerato l’importo del rigo CP10, colonna 3, in luogo degli importi dei righi da RE23 a RE25;
  • quadro RH: rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16 o RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo.

Nel caso in cui vi sia una o più associazioni partecipate che abbiano aderito al CPB, cioè sia compilata almeno una delle colonne da 13A a 16 del relativo rigo (da RH1 o RH2, ecc.), e la relativa contribuzione sia determinata sul reddito effettivo, il reddito da considerare è quello della colonna 4 (concordato) anziché quello della colonna 14 (effettivo).

Gli importi (o la somma in caso di più quadri compilati) devono essere riportati nel Quadro RR, sezione II, rigo RR5, colonna 2 ed essere contraddistinti nella colonna 1 con il codice 1. Il dato deve essere riportato anche nel caso di importo negativo.

Il reddito così determinato deve essere certificato flaggando la colonna 19 del rigo RR5 e valorizzando la colonna 21 del medesimo rigo; il contribuente dichiara di volere optare per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione separata sull’imponibile di reddito effettivamente prodotto anche in presenza di adesione al CPB.

Per determinare la base imponibile previdenziale è necessaria una valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista. Sono stati individuati redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare nel rigo RR5 con i seguenti codici:

  • Codice 1: somma dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei Quadri RE, RH e/o LM e se compilato rigo RR5 flag casella 19 casella 21 reddito effettivo; rigo RR5 flag casella 19 casella 20 se reddito concordato o nel caso di reddito in parte effettivo e in parte concordato casella 22 anche se a zero o importo negativo; in caso di indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari devono essere inserite se indicate nel rigo RL26 con codice 2 indicato nella colonna 2; tale reddito deve poi essere gestito a seconda se vi siano redditi come di seguito specificati e che comportano una modifica alla base imponibile;
  • Codice 2: se il contribuente percepisce indennità in qualità di Amministratore locale e gli enti abbiano versato i contributi alla Gestione separata;
  • Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; redditi da lavoro autonomo occasionale;
  • Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica erogati dalle Università statali;
  • Codice 5: redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata. Il codice 5 dall’anno di imposta 2024 assume le tipologie:
    5 a) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione ad altra Cassa professionale autonoma;
    5 b) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione al Fondo Pensione per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Occorre determinare la quota di reddito soggetto alla contribuzione presso il medesimo Fondo da sottrarre al reddito totale percepito e alla rideterminazione delle spese totali;
    5 c) – Quota di reddito da lavoro autonomo sulla quale sono state calcolate le somme a titolo di contribuzione previdenziale presso la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali ed esposte nel Quadro RR, sezione I.;
    5 d) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione ad altre forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle precedentemente indicate (diverse dai redditi da lavoro professionale sportivo).

Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto deve essere indicato nella colonna 11.

Il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo e obbligato alla contribuzione in Gestione separata deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
– sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra forma di previdenza o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale come lavoratore parasubordinato indicando correttamente nel rigo RR5, colonna 1, sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale annuo) o codice 2 o codice 4;
– nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo. Nel caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (rigo RE3, “Altri proventi lordi”) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.

Nel caso in cui siano compilati più moduli, nel rigo RR6, colonna 1 e colonna 2, il contribuente deve indicare la somma del contributo dovuto totale e degli acconti totali.

Nel rigo RR7 “contributo a debito”, deve essere riportata la somma dovuta che deve essere versata tramite F24. Nel caso in cui dalla somma algebrica risulti in eccedenza, deve essere evidenziata nel rigo RR8, colonna 1.

Contributi in gestione separata. Istruzioni in comune sezione II e sezione III del Quadro RR 

Per determinare in modo univoco le somme dovute a saldo o il credito da porre in detrazione è stata prevista una sezione in cui riportare i totali delle sezioni II e III dei contributi in gestione separata, i contributi a debito, i contributi a credito e i contributi portati in compensazione con F24 e quelli da richiedere a rimborso.

Il contribuente deve effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta ed esposta nel rigo RR12 colonna 2 tramite delega di pagamento sul modello F24, esponendo come codice tributo PXX se privo di altra forma di previdenza obbligatoria per l’anno di imposta considerato o PXXR (se si avvale della rateazione di cui al successivo paragrafo 4) o P10/P10R se pensionato o coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. In caso di contribuzione a debito, l’esposizione è obbligatoria anche in caso di presenza di somme a credito maturate nell’anno di imposta precedente. In questo caso l’esposizione deve essere effettuata compilando la colonna dell’importo a debito e, su un secondo rigo, indicando il riferimento dell’anno di imposta in cui è maturato, la tipologia di credito posto in compensazione e le somme a credito che sono poste in compensazione. Non potrà mai avvenire, nella compilazione del modello F24, una compensazione verticale con esposizione del solo importo a debito. Nel caso in cui siano state compilate entrambe le sezioni II e III, il contributo a debito da esporre sul rigo del modello F24 corrisponde all’importo esposto nel rigo RR7 e rigo RR10.

Calcolo acconto per l’anno di imposta 2025

Per l’anno di imposta 2025, i titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA, iscritti alla Gestione separata – non assicurati ad altre Gestioni previdenziali e né pensionati – per calcolare l’acconto dovuto devono applicare le aliquote:

  • aliquota contributiva IVS 25%;
  • aliquota contributiva aggiuntiva 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
  • aliquota contributiva aggiuntiva ISCRO 0,35%.

Il contributo dovuto in acconto per l’anno di imposta 2025 per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria è calcolato sulla base imponibile applicando l’aliquota del:

  • 26,07%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 120.607 euro, sempre che nel corso dell’anno il massimale non sia stato raggiunto per la percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l’obbligo contributivo in Gestione separata;
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
  • 25,72% per i magistrati onorari obbligati al versamento alla Gestione separata che hanno iniziato il loro rapporto dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116/2017.

Il massimale di reddito è pari, per il 2024, a 119.650 euro e, per il 2025, a 120.607 euro.

Le aliquote per l’anno di imposta 2024 a titolo di contributo dovuto a saldo e quelle per l’acconto anno 2025 si applicano, facendo riferimento ai redditi totali conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata, fino al raggiungimento dell’importo massimale.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, la rateizzazione e la compilazione del Quadro RR per gli sportivi del settore dilettantistico che versano in Gestione Separata, si rimanda alla Circolare INPS n. 105/2025.

Riferimenti normativi:

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