CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI ROBERTA PROVASI | 16 LUGLIO 2025
Come noto lo scorso 17 giugno 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un importante Documento dal titolo “Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.” con l’obiettivo di analizzare le criticità emergenti nel sistema dei controlli obbligatori per le società a responsabilità limitata (s.r.l.), in particolare per quanto riguarda la nomina degli organi di controllo e dei revisori legali da parte del tribunale. Da qui lo spunto per rivedere a che punto siamo con il recepimento delle tante novità in materia di controlli introdotte dal diverse edizioni del CCII e altre normative di riferimento.
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Introduzione
La nomina dell’organo di controllo nelle società italiane è stata aggiornata a far data dall’entrata in vigore del Codice della crisi per il tramite il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 di cui le disposizioni dell’art. 379. A seguire la disciplina è stata recepita nel nostro ordinamento per il tramite del novellato art. 2477 c.c. che statuisce che:
- al comma 2 l’obbligo di nominare l’organo di controllo, o in alternativa del revisore legale, è obbligatorio se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità;
- il comma 3 precisa che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del comma 2 cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. In modo simmetrico a quanto previsto per l’ipotesi della nomina, l’obbligo cessa a partire dalla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio;
- il comma 4 declina il principio per cui nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le s.p.a.;
- il comma 5 stabilisce che l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al comma 2 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese;
- il comma 6 stabilisce che si applicano le disposizioni dell’art. 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.
Al riguardo va ricordato l’iter legislativo che ha caratterizzato il processo di recepimento della normativa in oggetto. Stante a quanto disposto nell’art. 379 Codice della crisi, la prima applicazione dell’obbligo di dotarsi di un organo di controllo anche monocratico e /o di un revisore legale doveva essere inizialmente effettuata entro il 16 dicembre 2019 e, a seguito di reiterate modifiche del testo della disposizione, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022. Pertanto, nel 2023, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, verificando i dati del 2021 e del 2022, le s.r.l. che non si fossero conformate ai nuovi obblighi provvedendo a nominare l’organo di controllo o il revisore legale a far data dal 16 dicembre 2019, avrebbero dovuto provvedervi al ricorrere del superamento nei due esercizi consecutivi anche di uno solo dei limiti indicati nell’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c.
Scaduto pertanto il lungo periodo transitorio per le prime nomine di sindaci e/o revisori legali entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 20222, stando al disposto dell’art. 379 Codice della crisi come reiteratamente modificato, terminava – le previsioni sulla nomina contenute nell’art. 2477, comma 5, c.c. e sopra richiamate hanno trovato applicazione a regime.
Il procedimento adottato da alcuni conservatori si è basato sull’accertamento del superamento dei parametri indicati nell’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c. nei bilanci resi disponibili successivamente alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, e, a partire dal 2024, sono state inviate alle società interessate avvisi e comunicazioni diretti a sollecitare le nomine, sulla base dei bilanci depositati e relativi agli esercizi 2022 e 2023.
In una prima fase operativa, si è proceduto con la rilevazione dei dati relativi al superamento dei dati strettamente rinvenibili dai bilanci vale a dire:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: superiore a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: superiore a 4 milioni di euro.
I dati relativi ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio (almeno 21, dovendosi superare i 20 previsti dalla norma) contenuti nella nota integrativa non sono stati ritenuti in alcuni casi sufficienti per ricostruire compiutamente la situazione, richiedendo controlli incrociati con altre pubbliche amministrazioni per ottenere informazioni maggiormente attendibili.
Per quanto riguarda la nomina dell’organo di controllo va anche ricordato come nelle società sportive professionistiche costituite in forma di s.r.l. l’organo di controllo è sempre collegiale (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021), come negli EIP, così come nelle società controllate da EIP, ovvero nelle società che controllano enti di interesse pubblico (EIP) o che sono sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale, o dal sindaco unico (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010). Stessa regola vale con riferimento agli enti soggetti a regime intermedio (ESRI), alle società controllate da ESRI, alle società che controllano ESRI e alle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo (art. 19-bis, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010).
La nomina dell’organo di controllo da parte del tribunale
Come stabilito dal novellato art. 2477, comma 5, c.c., l’assemblea, che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al comma 2, deve, provvedere entro trenta giorni alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Trattasi di un termine perentorio entro il quale gli amministratori o l’amministratore unico devono attivarsi affinché venga assunta la decisione di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Qualora l’assemblea non adempia, il tribunale interviene per procedere alla nomina, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.
La nomina può essere effettuata anche tramite una consultazione scritta tra i soci, ma se necessario, un terzo del capitale sociale ha sempre la possibilità di chiedere che la decisione venga presa direttamente in assemblea.
L’incarico dell’organo di controllo o del revisore legale ha una durata di tre anni, scadendo con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio. È fondamentale che, se non stabilito diversamente nello statuto, l’assemblea determini la retribuzione dell’organo di controllo per l’intero periodo dell’incarico, come avviene per le società per azioni.
La disciplina del sistema di controllo obbligatorio è divenuta effettiva dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal Codice della crisi, il quale imponeva alle società di adempiere a tali obblighi entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, rendendo obbligatoria la nomina a partire dal 2024.
Le prime verifiche e solleciti sono stati effettuati proprio a partire dal 2024, quando i conservatori del Registro delle imprese hanno inviato le comunicazioni alle società che non avevano ancora provveduto alla nomina, in base ai bilanci degli esercizi 2022 e 2023.
Le comunicazioni del conservatore del Registro delle imprese competente sono state inviate al fine di evidenziare la irregolarità e a promuovere l’attivazione spontanea degli amministratori ai fini della nomina dell’organo di controllo, del revisore legale, o dell’organo di controllo incaricato della revisione legale, da parte dell’assemblea.
Iter procedurale statuito per la nomina dell’organo di controllo da parte del tribunale
- 1. La segnalazione del conservatore, in stretta aderenza con quanto previsto dalle segnalazioni del CCII, è considerata dalla dottrina quale espressione di un doveroso potere di attivazione, nell’ottica della realizzazione di una corretta gestione societaria e ascrivibile al legittimo esercizio della funzione di vigilanza da parte del conservatore, chiamato a reggere gli uffici (ex art. 8, comma 4, Legge 29 dicembre 1993, n. 580) al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di pubblicità nella prospettiva di tutelare un interesse generale.
Al riguardo già nel 2019, Unioncamere, con nota prot. n. 0028255/U del 28 novembre, avente a oggetto “Nomina del collegio sindacale nelle s.r.l. (art. 2477 c.c.)”, indirizzata alle Camere di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, dopo aver evidenziato la portata innovativa dell’inserimento effettuato dall’art. 379 Codice della crisi, ha fornito indicazioni sulle modalità procedimentali per stabilire corretti criteri di individuazione delle società che si potevano trovare nelle condizioni disciplinate dall’art. 2477, comma 5, c.c.
Le comunicazioni inviate tramite PEC alle società, sovente nelle persone dei loro amministratori indicavano quanto segue:
1. la società è interessata dalla modifica normativa di cui all’art. 2477, comma 2, c.c. sulla base dei dati estrapolabili attraverso sistemi informatici; |
2. la società non risulta aver ottemperato all’obbligo di nomina, tramite la predisposizione e l’inoltro della apposita pratica telematica al Registro delle imprese competente; |
3. è necessario provvedere alla nomina e a richiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese entro un termine che lo stesso conservatore individua nella comunicazione indirizzata alla società. |
In tutti i casi, la comunicazione inviata alla società contiene l’invito a provvedere entro il termine individuato con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il conservatore provvederà alla segnalazione al tribunale, sezione specializzata delle imprese, affinché possa procedere alla nomina secondo le prescrizioni di legge.
Per quanto riguarda i termine entro cui la società è chiamata a provvedere, le prassi in uso presso i conservatori sono differenti: in alcuni casi, si invita a provvedere alla iscrizione della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata alla società; in altri casi, i termini sono più lunghi, trattandosi di quarantacinque o anche di sessanta giorni, consentendosi un margine di tollerabilità entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio di riferimento (data ricadente nel 2024, per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, ovvero nel 2025, per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024).
In caso di perdurante inadempimento dell’obbligo di nomina trascorso il termine assegnato per regolarizzare la propria posizione, si registra la posizione di quanti si riservono di adottare i provvedimenti di cui all’art. 2630 c.c. e di cui all’art. 2631 c.c.
- 2. Il conservatore segnala al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa competente per materia e territorio, la società inadempiente e la relativa omissione con puntuale indicazione dei presupposti che l’hanno generata, esplicitando la richiesta della nomina e allegando la documentazione necessaria per sollecitare la nomina da parte del tribunale: visura camerale, i bilanci da cui sono tratti i dati che confermano il superamento dei limiti di cui all’art. 2477, comma 2, c.c., la comunicazione effettuata alla società con la richiesta di sanare l’irregolarità, provvedendo alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti; eventuali osservazioni o memorie prodotte dalla società rispetto alle quali il conservatore abbia effettuato un primo vaglio di infondatezza rispetto al fine.
- 3. Il tribunale provvede a nominare con decreto motivato emesso in camera di consiglio, senza fissazione di alcuna udienza, l’organo di controllo o il revisore legale, con puntuale rinvio alle disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.
Si segnala il diverso orientamento del Tribunale di Ancona che ha ravvisato la necessità di sentire le parti in contraddittorio, ordinando la notifica del decreto di fissazione d’udienza collegiale alla società resistente.
Nel procedere alla nomina, il tribunale dovrebbe attenersi alle indicazioni sulla nomina dell’organo di controllo o del revisore al superamento dei parametri previsti nell’art. 2477 c.c. contenute nelle clausole statutarie in punto di sistema dei controlli. Va comunque riportato che spesso gli statuti delle società non sono stati aggiornati e allineati con le disposizioni di cui il novellato art. 2477 c.c., oltre al fatto che gli statuti forniscono soluzioni disparate in ordine alla discrezionalità lasciata all’assemblea relativamente alla scelta dell’organo di controllo. Al riguardo si riporta come i tribunali si siano orientati a nominare l’organo di controllo e, più precisamente, il sindaco unico, essendosi talvolta espresso in questo senso il conservatore nella comunicazione diretta alla società. La nomina del sindaco unico sembra essere l’opzione preferita in quanto un organo di controllo più idoneo a vigilare, in modo continuativo, sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in rapporto alle specifiche caratteristiche dell’attività della società.
Prime riflessioni e criticità connesse allo svolgimento dell’incarico
Le prime nomine effettuate dal tribunale, però, hanno sollevato alcune problematiche legate al sistema di controlli obbligatori nelle s.r.l.. In particolare, sono emersi dubbi riguardo all’attività dell’organo di controllo e/o del revisore legale nominato dal tribunale, anche in relazione al periodo in cui tali nomine sono state effettuate.
- Attività di vigilanza o di controllo contabile. Come è noto, l’organo di controllo esercita le attività di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., mentre il revisore legale esercita le funzioni di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 39/2010; l’organo di controllo, al verificarsi dei presupposti individuati nell’art. 2409-bis c.c., per espressa previsione di statuto, può essere incaricato dall’assemblea di esercitare la revisione legale dei conti. Anche nel silenzio dello statuto, ancorché la scarsa chiarezza dell’art. 2477 c.c. abbia fatto sorgere alcune incertezze sotto il profilo applicativo, si lascia preferire la tesi per cui, trattandosi di nomina obbligatoria per la ricorrenza di condizioni e presupposti specificatamente individuati dal legislatore, l’organo sindacale è “naturalmente” investito anche della competenza in ordine alla revisione legale dei conti. Del resto, evidenziando quanto previsto nello stesso art. 2477, comma 2, c.c. e finanche il contenuto della rubrica della disposizione “Sindaco e revisione legale dei conti”, parrebbe che il legislatore stabilisca che la revisione legale della società sia sempre obbligatoria, prevedendo solo che sia la nomina del soggetto tenuto a esercitarla a poter ricadere alternativamente su di un organo di controllo interno, anche monocratico, o su di un revisore legale. Facendo leva su queste rilevanti considerazioni, si può giungere alla conclusione che il sindaco unico nominato dal tribunale, in assenza di precisazioni in ordine ai compiti allo stesso attribuiti, non può non esercitare la revisione legale dei conti, unitamente alla funzione di vigilanza. Pertanto al fine di evitare possibili complicazioni sul piano strettamente operativo, è auspicabile che il provvedimento del tribunale, se non anche la comunicazione del conservatore, specifichi che l’organo di controllo sia incaricato di esercitare anche la revisione legale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel D.Lgs. n. 39/2010, opzione massimamente consigliabile nei casi in cui non sia lo statuto ad attribuire al sindaco unico anche la revisione legale.
- Quale compenso? La nomina del tribunale nulla riporta in ordine al compenso del sindaco unico. Muovendo da questa circostanza, il professionista nominato dal tribunale, a seguito della ricezione del provvedimento di nomina, dovrebbe contattare la società e presentare alla stessa un preventivo di massima, determinando il compenso, anche rifacendosi, ove ritenga, ai parametri normativamente stabiliti nel D.M. n. 140/2012 utili per orientarne la determinazione. Essendo incaricato della revisione legale il professionista provvederà a redigere una lettera d’incarico. Sarà poi l’assemblea dei soci, ratificando la nomina giudiziale del sindaco unico o del revisore legale effettuata dal tribunale, a deliberare in merito al compenso, precisando, in caso di sindaco unico incaricato anche della revisione legale quanto allo stesso sia riconosciuto per la funzione di vigilanza e quanto per la funzione di revisione legale. Se il professionista ritiene il compenso proposto dall’assemblea non adeguato alla portata dell’incarico, potrà non accettare l’incarico e provvedere senza indugio a comunicare la mancata accettazione al tribunale che lo ha nominato. Il tribunale dovrà a seguire procedere con la nomina di un ulteriore sindaco unico. Al riguardo il CNDCEC suggerisce che per evitare situazioni di stallo, è opportuno che lo stesso provvedimento di nomina del tribunale si esprima sui criteri di determinazione dei compensi, richiamando, a tale scopo, i parametri del D.M. 20 luglio 2012, n. 140.
Riferimenti normativi:
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, “Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.”, 17 giugno 2025.
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