CIRCOLARE MONOGRAFICA
Analisi delle possibilità ammissibili anche alla luce dell’intervento INL con Nota 1180/2025
DI EMANUELE MAESTRI | 21 LUGLIO 2025
Abrogata ma ancora in vita. Questo sembra essere lo “stato” in cui si trova la Tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 , dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 1, co. 4 , della Legge 7 aprile 2025, n. 56, e a seguito di quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota 10 luglio 2025, n. 1180. Ma procediamo con ordine, delineando il quadro delle varie “possibilità”.
Nozione
In base a quanto previsto dall’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per contratto di lavoro intermittente si intende quel particolare tipo di rapporto – stipulato indifferentemente a tempo determinato o indeterminato – mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Come più volte precisato (al riguardo si vedano: Ministero del Lavoro, Circolare 1° agosto 2012, n. 20; Inail, Circolare 27 novembre 2012, n. 64):
- la prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per periodi di durata significativa;
- è tuttavia evidente che detti periodi, per potersi considerare effettivamente “discontinui o intermittenti”, dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la “durata del contratto” e la “durata della prestazione”.
Limiti “numerici”
Con riguardo alla tipologia contrattuale in esame, la norma non prevede un numero massimo di lavoratori occupabili ma (all’articolo 13, co. 3) si limita a disporre che, in ogni caso – con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari.
Si presti attenzione al fatto che, in caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Divieti
Prima di esaminare le recenti novità, occorre un ultimo passaggio: quello relativo ai divieti di legge. Infatti, l’articolo 14 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che è vietato il ricorso al lavoro intermittente:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilità) e 24 (Norme in materia di riduzione del personale) della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Casi ammessi: previsioni dei contratti collettivi
L’articolo 13, co. 1 , primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che il contratto di lavoro intermittente è quel contratto, anche a termine, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, sono contratti collettivi quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e quelli aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Peraltro, se il contratto collettivo ha il potere di disciplinare l’istituto in esame, ha anche la facoltà di non farlo; per contro non gli è riconosciuta alcuna possibilità di “vietare” del tutto il ricorso al lavoro cd. a chiamata. A tale riguardo, dopo l’intervento della Corte di Cassazione (cfr. la Sentenza 13 novembre 2019, n. 29423), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (cfr. INL, Circolare 8 febbraio 2021, n. 1) ha precisato quanto segue:
- alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale, e anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”;
- ne consegue dunque la necessità di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente;
- in tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 ovvero delle ipotesi cd. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.
Casi ammessi: decreto (ministeriale e regio)
L’articolo 13, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che, in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. E qui arriva il “bello”.
Infatti, lo stesso Ministero, con l’articolo 1, co. 1 , del D.M. 23 ottobre 2004 ha disposto che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 ” (ossia mediante un esplicito rinvio a una norma risalente a ben 81 anni prima, e oggi siamo a quasi 102 anni!).
In pratica, la scelta del Ministro dell’epoca è stata quella di non emanare il previsto decreto ma di continuare a rifarsi alle attività previste tra le due guerre mondiali. E la situazione non è affatto mutata in quanto, sinora, il tanto atteso decreto non ha mai visto la luce.
Tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 |
Occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell’orarioCustodi.Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.Portinai.Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un’applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.Personale addetto all’estinzione degli incendi.Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato non abbiano carattere di discontinuità.Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.Addetti ai centralini telefonici privati.Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell’assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall’Ispettorato dell’industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali e operaie interessate, e del capo circolo dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio.Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all’imbottigliamento, imballaggio e spedizione.Personale addetto ai servizi di alimentazione e d’igiene negli stabilimenti industriali.Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio.Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).Personale addetto ai gazometri per uso privato.Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.Personale addetto all’esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.Personale addetto alla sorveglianza e all’esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione; d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell’Ispettorato, non rivestano i caratteri di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l’elettrolisi dell’acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.Personale addetto alle gru.Capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.Personale addetto alla manutenzione stradale.Personale addetto esclusivamente nell’industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.Personale addetto all’industria della pesca.Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (cosiddetti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10.9.1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell’Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall’Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.Personale addetto al governo, alla cura ed all’addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.Personale addetto ai carriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall’Ispettorato del lavoro.Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l’Ispettorato del lavoro accerti l’inesistenza del carattere della discontinuità.Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall’Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro. |
Il problema emerso in questi ultimi mesi concerne il fatto che la Legge 7 aprile 2025, n. 56 (Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946), all’articolo 1, co. 1, allegato D, n. 524, dispone che – a decorrere dal 9 maggio 2025 – è abrogato il Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 , recante la Tabella indicante le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario sancita dall’art. 1 del D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
Ne è quindi scaturita più di qualche preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Ebbene, dopo qualche settimana di “ansia”, visto anche l’arrivo dell’estate – basti pensare al n. 5 della tabella che fa riferimento a “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere …” – è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che (con la recente Nota 10 luglio 2025, n. 1180), ha, per così dire, rasserenato gli animi.
In tale documento, infatti, si legge che:
- il Decreto ministeriale 23 ottobre 2004 – ancora pienamente vigente – ha stabilito che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 ”;
- ciò premesso, si ritiene – d’intesa con il Ministero del Lavoro, Ufficio Legislativo, che si è espresso con Nota 9 luglio 2025, n. 6495 , n. 9 – che l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della Legge n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 ” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale;
- trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con Circolare n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che “l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.
Dal punto di vista pratico ci sia consentito di osservare che, se il citato intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è da valutarsi positivamente, un aggiornamento della tabella (da parte del Ministero) non pare ulteriormente differibile, posto che, per esempio, si fa ancora riferimento alle attività svolte sui “piroscafi”, mentre oggi sui nostri mari viaggiano veloci gli “aliscafi”.
Casi ammessi: requisito soggettivo
Da ultimo, l’articolo 13, co. 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso:
- con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anni; e
- con soggetti con più di 55 anni (quindi unicamente in base all’età del lavoratore da assumere e da adibire alle attività discontinue che qui interessano).
Al riguardo va evidenziato che, secondo la Suprema Corte, i presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente – ossia età del lavoratore e discontinuità dell’attività – non devono necessariamente concorrere, in quanto il legislatore ha previsto due distinte ipotesi di lavoro intermittente, l’una giustificata dal requisito, oggettivo, dell’attività discontinua (previsioni del contratto collettivo o attività elencate nel Regio Decreto n. 2657/1923 ) e l’altra da quello, soggettivo, dell’età del lavoratore.
Conclusioni
A dispetto della sua grande utilità, il contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) è oggi disciplinato in maniera insufficiente (o per nulla) da parte dei contratti collettivi; inoltre anche un’altra delle 3 “gambe” sulle quali esso si regge (quella delle attività di cui alla citata norma di oltre un secolo addietro), è senza dubbio “malandata” e necessita di urgenti interventi di manutenzione.
Riferimenti normativi:
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Articoli da 13 a 18 e 51
- Legge 7 aprile 2025, n. 56, Articolo 1, co. 1, allegato D, n. 524
- Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657
- Decreto ministeriale 30 dicembre 2004
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 10 luglio 2025, n. 1180
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