L’OPINIONE
DI FABRIZIO G. POGGIANI | 22 LUGLIO 2025
Con la riproposizione dell’agevolazione concernente l’assegnazione dei beni ai soci (o cessione dei beni o trasformazione in società semplice), si riapre la possibilità di beneficiare dei vantaggi indicati dai commi 31 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) a condizione che l’operazione sia eseguita entro il prossimo 30 settembre. L’operazione in commento, però, deve essere attentamente valutata per l’impatto della stessa, sia ai fini contabili sia ai fini tributari, in relazione ad una serie di criticità emerse nell’applicazione pratica dell’agevolazione, con particolare riferimento ai casi di assegnazione a valori superiori a quelli delle poste di patrimonio netto disponibili e di emersione di plusvalenze, sempre in presenza di un valore di assegnazione superiore al valore contabile del bene stesso.
I commi da 31 a 37 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) hanno riproposto le agevolazioni fiscali introdotte per le operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci, di trasformazione in società semplice delle società commerciali e di estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
La disciplina replica, di fatto, quanto disposto con i commi 100 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, a sua volta impostata seguendo le disposizioni di cui ai commi 115 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, come prorogata per il 2017 dal comma 565 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016.
Quindi, per effetto di questa successione e replica dell’agevolazione, la disciplina può essere applicata tenendo ancora conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dall’Agenzia delle Entrate (in particolare con la circolare n. 26/E/2016 e, soprattutto, con la circolare n. 37/E/2016, per le criticità enunciate).
Tralasciando il meccanismo di applicazione, in quanto noto, emergono ancora criticità nell’applicazione pratica della disciplina soprattutto sui temi dell’incapienza delle riserve e sul tema delle conseguenze nel caso di emersione di una plusvalenza per valori latenti dei beni assegnati.
L’assegnazione dei beni ai soci comporta l’annullamento delle riserve di utili o di capitale e l’operazione si perfeziona con l’eliminazione della posta attiva di bilancio, relativa ai beni assegnati, e dell’ulteriore posta collocata nel patrimonio netto, per l’importo corrispondente.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 37/E/2016, § 1.4) ha precisato, sul punto, che le riserve di patrimonio netto devono essere annullate in misura pari al valore di assegnazione, il quale può risultare, alternativamente, pari, superiore o inferiore al valore netto contabile da assegnare (circolare n. 37/E/2016, § 1.1).
Nel medesimo documento di prassi è stato ulteriormente precisato che è “possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione”, non potendo effettuare l’operazione in presenza di riserve incapienti.
Quindi, laddove si volesse assumere un valore contabile di assegnazione superiore al valore netto contabile dei beni (caso tipico e ricorrente dei beni posseduti da tempo) in presenza di riserve incapienti la soluzione praticabile potrebbe essere quella di procedere con una integrazione da parte dei soci in conto capitale.
Per il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 73-2017/T e Studio n. 46-2023/T, § B), inoltre, resta possibile assumere, quale valore contabile di assegnazione, il valore netto contabile dei beni, in modo tale che le riserve siano annullate per il medesimo ammontare e la plusvalenza sia assoggettata all’imposta sostitutiva a livello extracontabile.
Lo Studio del Notariato (n. 73-2017/T) conferma, infatti, che, se le riserve non sono capienti, l’assegnazione non può avere luogo, individuando però, di regola, nel valore netto contabile del bene il valore di assegnazione; richiamando l’apertura fornita dall’Agenzia delle Entrate, lo Studio (§ 2.4) ammette un valore di assegnazione diverso da quello contabile, ribadendo che, dall’eventuale differenza, potranno emergere minusvalenze o plusvalenze.
Sempre per il Notariato, gli unici casi in cui questo principio può essere derogato sono quelli della liquidazione della società, in cui l’insufficienza delle riserve non può in alcun modo precludere la fattibilità dell’operazione, e quello della società di persone in contabilità semplificata.
Il Notariato (§ 2.8) sostiene, infatti, che “in caso di assegnazione in sede di liquidazione finale della società, a differenza di quanto visto con riferimento alla normale attività sociale, sarà possibile assegnare beni il cui valore contabile risulti superiore alle poste di patrimonio netto e eventualmente procedere anche alla assegnazione attribuendo non solo beni ma anche debiti, trova la sua giustificazione nel diverso impianto normativo” poiché “in questa fase infatti non trovano più applicazione le norme a tutela della integrità del capitale visto che il rispetto dei termini di cui all’art. 2492 c.c. è posto nell’esclusivo interesse dei soci in quanto i creditori rimarrebbero comunque garantiti secondo quanto disciplinato dall’art. 2495 c.c.”.
È evidente, però, che, nel caso di una società di capitali, si deve trattare di una assegnazione eseguita per effetto dell’approvazione del “bilancio finale” di liquidazione e non di una mera distribuzione di acconti sulla liquidazione in corso, ai sensi dell’art. 2491 c.c.
Con riferimento, invece, alla plusvalenza (differenza tra valore normale o catastale e valore fiscale o costo), taluni ritengono che, in ossequio alle indicazioni fornite dalla prassi (in particolare dalla circolare n. 37/E/2016), la stessa deve ritenersi meramente “figurativa” in quanto non corrispondente a una cessione verso un corrispettivo, con la conseguenza che la stessa ha natura meramente fiscale e non richiede di essere rilevata in contabilità, con la possibilità ulteriore di neutralizzare la successiva plusvalenza in capo al socio, nel caso di successiva cessione del medesimo bene utilizzando il valore normale (cessione entro i cinque anni, se trattasi di immobile).
Questa impostazione, però, appare, almeno parzialmente, in contrasto le indicazioni di prassi giacché la circolare richiamata (circolare n. 37/E/2016, § 1.1) si esprime diversamente in presenza di una differenza tra il valore attribuito al bene e il valore netto contabile con la conseguenza che, si precisa, la plusvalenza rilevata a conto economico, calcolata prendendo a riferimento il valore attribuito al bene, è fiscalmente irrilevante per il suo intero ammontare, anche se la stessa potrebbe risultare maggiore della plusvalenza fiscale determinata sulla base del valore normale o catastale sulla quale viene applicata l’imposta sostitutiva.
E fino a qui, nulla quaestio, ma è il paragrafo successivo che risulta in contrasto con l’orientamento sopra riportato giacché l’Agenzia delle Entrate, a differenza da coloro che sostengono che la plusvalenza emergente è di natura extracontabile e, quindi, “non richiede di essere rilevata in contabilità” nella medesima circolare (circolare n. 37/E/2016, § 1.1) si precisa “ (…) che la plusvalenza contabile – iscritta in bilancio per effetto dell’assegnazione agevolata e “sterilizzata” con una variazione fiscale in diminuzione – concorre alla formazione del risultato di conto economico (…) e, in presenza di un risultato positivo, confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto”, con l’ulteriore conseguenza, che “l’eventuale distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori”.
Tale ultima impostazione, peraltro, è stata anche avallata a suo tempo da un Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – CNDCEC – (Documento marzo 2016, § 2.2) con il quale è stato affermato che, nel caso in cui i soci attribuiscano al bene un valore superiore a quello contabile, “l’operazione rileva di fatto l’esistenza di un plusvalore per la società, nella misura in cui il bene assegnato al socio acquisisce in questo contesto un valore maggiore rispetto a quello rappresentato nei conti sociali” come nel caso, appunto, di quei beni immobili iscritti in bilancio da molto tempo e non rivalutati o riscattati alla fine di un contratto di leasing.
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