3° Contenuto riservato: Cumulo e riscatto dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali


COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 24 LUGLIO 2025


Dal 1° gennaio 2016 è possibile riscattare, a titolo oneroso, i contributi relativi a prestazioni lavorative svolte presso organizzazioni internazionali in Paesi dell’Unione Europea o nella confederazione Svizzera.   

La norma di riferimento

La norma che offre l’opportunità di riscattare i contributi relativi alle prestazioni lavorative svolte presso le organizzazioni internazionali è la Legge n. 115 del 29 luglio 2015. Lo Stato italiano ha emanato tale norma a seguito della procedura di infrazione n. 2014/4168 e della conseguente messa in mora dello Stato italiano in data 27 febbraio 2015 da parte della Commissione Europea.

La messa in mora dello Stato italiano è avvenuta a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 luglio 2013 (causa C-223/12).
In pratica la Corte di Giustizia Europea con questa Sentenza ha ritenuto illegittimo il mancato riconoscimento, da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, dei periodi di lavoro svolti presso organizzazioni internazionali.

L’unico motivo che potrebbe impedire il riscatto dei contributi relativi a prestazioni lavorative svolte presso organizzazioni internazionali è un divieto previsto dalla normativa nazionale del Paese dell’Unione Europea dove è stata svolta la prestazione lavorativa. È chiaro che in questo modo si concretizza un impedimento al trasferimento presso il Paese di origine del lavoratore degli importi contributivi riferiti a prestazioni lavorative svolte presso organizzazioni internazionali.

In termini pratici il riscatto contributivo rappresenta per il lavoratore una interessante opportunità ai fini pensionistici che dovrà essere attentamente valutata per non vedersi posticipare la data che gli permette di ottenere il meritato pensionamento.

Sull’argomento l’INPS ha fornito chiarimenti applicativi attraverso la Circolare n. 71 dell’11 aprile 2017 specificando che attraverso il riscatto contributivo il lavoratore riesce soltanto ad aumentare l’anzianità contributiva senza avere un beneficio sull’importo pensionistico spettante.

Il polo nazionale per la gestione del cumulo dei periodi assicurativi

È il “Polo convenzioni internazionali” l’organismo deputato a gestire le istanze inviate dai lavoratori per richiedere il riscatto dei contributi relativi ai rapporti di lavoro svolti presso le organizzazioni internazionali.

La procedura per richiedere il riscatto dei contributi suddetti prevede che una volta che gli interessati hanno fatto pervenire le domande di cumulo dei contributi al “Polo Convenzioni Internazionali”, il Polo dovrà richiedere alle organizzazioni internazionali l’intera documentazione e/o certificazione riguardante i periodi oggetto del cumulo attraverso l’utilizzo di una apposita piattaforma.

È il “Polo convenzioni internazionali” a dover mantenere i contatti con le organizzazioni internazionali per gestire i riscatti dei periodi lavorati presso le stesse organizzazioni.

Le organizzazioni ed i lavoratori interessati

Per poter dar seguito alla richiesta di riscatto contributivo presentata dal lavoratore diventa fondamentale verificare se l’organizzazione internazionale, dove è stata svolta l’attività lavorativa, è ricompresa nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo passaggio diventa fondamentale prima di presentare l’istanza per riscattare i contributi in quanto, se l’organizzazione internazionale non è ricompresa nell’elenco, non potrà essere accordata la possibilità di riscatto contributivo.   

Passando ad esaminare i soggetti che possono richiedere il riscatto contributivo per il lavoro svolto presso organizzazioni internazionali, si precisa che è necessario che appartengano ad una delle seguenti categorie:

  • cittadini dell’Unione Europea;
  • cittadini svizzeri e dei Paesi SEE (Spazio Economico Europeo), ovvero i Paesi Europei oltre all’Islanda, Liechtenstein e la Norvegia;
  • cittadini extracomunitari che soggiornano in maniera regolare in uno dei paesi dell’Unione Europea;
  • i beneficiari di protezione internazionale.

La disciplina del riscatto contributivo

La disciplina relativa alla procedura da seguire per il riscatto degli importi contributivi a seguito di attività lavorativa svolta all’estero ha avuto due differenti procedure, una fino al termine del 2015 e l’altra a partire dal 2016.   

Fino al 31 dicembre 2015, la procedura del riscatto degli importi contributivi di periodi di lavoro svolti all’estero e non coperti da assicurazione riconosciuta dall’Italia era disciplinata dall’articolo 51 comma 2 della Legge n. 153 del 30 aprile 1969 a cui ha fatto seguito la Circolare INPS n. 222 del 25 luglio 1969 che, al punto 51. Tale procedura prevedeva la possibilità di riscatto dei contributi maturati in nazioni che non avevano stipulato con l’Italia una apposita convenzione in materia di assicurazione sociale. A partire dal 1° gennaio 2016 la disciplina da seguire per il riscatto degli importi contributivi quando si è lavorato presso Organizzazioni Internazionali è cambiata notevolmente, prevedendo la possibilità di richiedere il riscatto degli importi contributivi anche per i superstiti del lavoratore.

Attualmente se gli importi oggetto del riscatto non danno diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensioni della organizzazione internazionale in cui è stata svolta l’attività, è possibile riscattarli, soltanto quando risulti attivabile la procedura di cumulo contributivo. È chiaro che tale verifica va effettuata considerando la situazione contributiva e previdenziale nel momento in cui viene ad essere presentata la domanda di riscatto.

Un caso particolare riguarda i dipendenti pubblici. L’INPS ha ricordato che per chi ha contributi versati nella Gestione Dipendenti Pubblici la possibilità di poter riscattare i periodi di lavoro subordinato, svolto a favore di una Organizzazione Internazionale, è possibile a partire dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997. Anche in questo caso si può procedere al riscatto dei periodi assicurativi maturati presso una Organizzazione Internazionale soltanto se tali periodi danno la possibilità di usufruire del diritto alla pensione.

È stato stabilito che è possibile presentare domanda di riscatto degli importi contributivi solo dopo aver terminato il rapporto di lavoro con la organizzazione internazionale, a cui deve far seguito una certificazione rilasciata da tali organismi da cui si evinca che gli stessi periodi che si intende riscattare non diano luogo ad una prestazione pensionistica. L’INPS ha precisato che una volta accreditato l’importo oggetto del riscatto l’interessato non potrà rinunciare a tale periodo.     

Riferimenti normativi: 

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